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Scheda A38 - Industria metalmeccanicaRientrano nell'ambito dell'industria metalmeccanica gli stabilimenti nei quali la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante.
A titolo meramente esemplificativo rientrano fra gli stabilimenti metalmeccanici i seguenti stabilimenti, imprese e cantieri per:
- la produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e altri);
- la trasformazione plastica dell'alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;
- la fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco e altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
- la fusione di ghisa in getti;
- la fusione di acciaio in getti sempre che lo stabilimento non proceda alla produzione dell'acciaio relativo;
- la forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
- la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di: navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni e chiatte; materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie; automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate; motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti e affini; aeromobili, veicoli spaziali e loro parti;
- l'alaggio, l'allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione di navi e loro parti;
- l'esercizio di bacini di carenaggio;
- la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici;
- attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per cemento armato e della sua posa in opera;
- vasellame, stoviglie, posate, coltelleria e affini, utensili e apparecchi da cucina;
- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
- bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;
- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, filai e trecce metalliche, catene;
- strumenti musicali metallici;
- oggetti in ferro battuto;
- scatolame e imballaggi metallici;
- la produzione, costruzione, montaggio e riparazione di: motrici idrauliche a vapore e a combustione interna, loro parti staccate e accessori caratteristici; organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
- l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici e comunque di materiale metallico, ivi compresa l'installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
- la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura, stagnatura, zincatura, smaltatura e simili;
- ecc.
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Scheda A39 - MangimificiLa disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi per animali è contenuta nella L. 281/63 e successive modifiche ed integrazioni. L'ambito di applicazione della citata legge è infatti costituito dai "prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonché dai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione degli animali allevati".
Le definizioni dei mangimi sono riportate nell'allegato I della legge.
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Scheda A40 - MoliniLa legge 857/49 classifica i molini per la macinazione dei cereali distinguendo i molini ad alta macinazione dai molini a bassa macinazione.
Si definiscono ad alta macinazione i molini a cilindri automatici e semiautomatici che siano dotati di apparecchi completi di prepulitura, pulitura e lavatura del grano, di macchinari idonei a selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti e sottoprodotti della macinazione in modo da consentire la razionale utilizzazione dei cereali.
Si definiscono molini a bassa macinazione i molini a palmenti ed a cilindri che pur essendo dotati di idonei apparecchi di pulitura non si trovano nella condizione di selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti della macinazione.
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Scheda A41 - Bar, caffè, gelaterie e similiI bar, caffè, gelaterie e simili rientrano nella definizione di pubblico esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L. 287/91 e s.s.m. di Tipo B: esercizi
per la somministrazione di bevande (comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione)
nonché di latte e dolciumi (compresi i generi di pasticceria e gelateria) e di prodotti di
gastronomia.
In Emilia-Romagna, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 14/03, è stata individuata
un'unica tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande,
subordinata solo al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. In particolare, la L.R.
14/03 prevede all'art. 7 che i pubblici esercizi siano costituiti da un'unica tipologia
"per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi
gradazione".
Altre novità introdotte dalla legislazione regionale rispetto a quella statale riguardano:
- l'eliminazione del contingentamento delle licenze;
- l'abolizione dell'iscrizione al R.E.C. (Registro esercenti il commercio);
- la semplificazione del processo di programmazione del settore in capo ai Comuni.
A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 14/03, in Emilia-Romagna ha dunque
cessato di avere diretta applicazione la L. 287/91, fatti salvi l'art. 4, c. 2, con riferimento
alle autorizzazioni di cui all'art. 8 della stessa legge regionale, e l'art. 9.
Ai sensi dell'art. 4 L.R. 14/03, per l'attuazione degli indirizzi generali di cui all'art.
3 della stessa legge, la Regione promuove la programmazione da parte dei Comuni delle
attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Al fine di assicurare, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla
popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle caratteristiche e alle vocazioni
delle diverse parti del territorio, la migliore funzionalità e produttività del servizio
di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, la Giunta regionale fisserà, entro un anno dall'entrata in vigore della
L.R. 14/03, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, le direttive
di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliranno i criteri di programmazione
per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande.
Al fine di garantire un'adeguata programmazione territoriale, con la L.R. 14/03 è
stata costituita una Commissione regionale in cui sono presenti le organizzazioni del
commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e
la cui composizione e modalità di funzionamento verranno fissate con atto della Giunta
regionale.
I Comuni, nello stabilire i criteri di cui sopra, potranno individuare aree di particolare
interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali
l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sarà vietata o sottoposta a limitazioni
per incompatibilità con la natura delle aree od oggetto di deroga ai sensi di quanto
stabilito all'art. 8 della L.R. 14/99.
Il Comune può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in
relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico (art. 7, c. 2, L.R. 14/03).
Gli esercizi di cui all'art. 7, c. 1, L.R. 14/03 (esercizi per la somministrazione di
alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione), hanno facoltà di
vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività. -
Scheda A42 - Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, paninotecheI ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, paninoteche rientrano nella definizione
di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L. 287/91
e s.s.m. di Tipo A: esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande,
comprese quelle alcoliche.
In Emilia-Romagna, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 14/03, è stata individuata
un'unica tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande,
subordinata solo al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. In particolare, la L.R.
14/03 prevede all'art. 7 che i pubblici esercizi siano costituiti da un'unica tipologia
"per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi
gradazione".
Altre novità introdotte dalla legislazione regionale rispetto a quella statale riguardano:
- l'eliminazione del contingentamento delle licenze;
- l'abolizione dell'iscrizione al R.E.C. (Registro esercenti il commercio);
- la semplificazione del processo di programmazione del settore in capo ai Comuni.
A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 14/03, in Emilia-Romagna ha dunque
cessato di avere diretta applicazione la L. 287/91, fatti salvi l'art. 4, c. 2, con riferimento
alle autorizzazioni di cui all'art. 8 della stessa legge regionale, e l'art. 9.
Ai sensi dell'art. 4 L.R. 14/03, per l'attuazione degli indirizzi generali di cui all'art.
3, la Regione promuove la programmazione da parte dei Comuni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Al fine di assicurare, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla
popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle caratteristiche e alle vocazioni
delle diverse parti del territorio, la migliore funzionalità e produttività del servizio di
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra
domanda e offerta, la Giunta regionale fisserà, entro un anno dall'entrata in vigore della L.R. 14/03, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, le direttive
di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliranno i criteri di programmazione
per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande.
Al fine di garantire un'adeguata programmazione territoriale, con la L.R. 14/03 è
stata costituita una Commissione regionale in cui sono presenti le organizzazioni del
commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e
la cui composizione e modalità di funzionamento verranno fissate con atto della Giunta
regionale.
I Comuni, nello stabilire i criteri di cui sopra, potranno individuare aree di particolare
interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali
l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sarà vietata o sottoposta a limitazioni
per incompatibilità con la natura delle aree od oggetto di deroga ai sensi di quanto
stabilito all'art. 8 della L.R. 14/99.
Il Comune può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in
relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico (art. 7, c. 2, L.R. 14/03).
Gli esercizi di cui all'art. 7, c. 1, L.R. 14/03 (esercizi per la somministrazione di
alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione), hanno facoltà di
vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.




