Aprire una nuova attività
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Scheda A30 - Esercizi di vicinatoPossono aprirsi in Comune di Ozzano esercizi di vicinato aventi superficie
di vendita non superiore a 250 mq.Per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve intendersi l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature
e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.L'attività commerciale può essere esercitata
con riferimento ai due settori merceologici: alimentare e non alimentare.Il D.Lgs. 114/98 non si applica alle attività di rivendita di giornali e riviste, alle farmacie,
alle rivendite di generi di monopolio, ai distributori di carburante, alle associazioni
dei produttori ortofrutticoli, ai produttori agricoli singoli o associati, agli artigiani per
la vendita dei loro prodotti nei locali di produzione o adiacenti, ai pescatori e ai cacciatori
che vendono al pubblico i prodotti della loro attività, a chi vende o espone le proprie
opere dell'ingegno, alla vendita dei beni di fallimento, alla vendita durante il periodo di
svolgimento delle fiere campionarie e agli enti pubblici che vendono pubblicazioni o altro
materiale informativo di propria o altrui elaborazione concernenti l'oggetto della loro
attività; tali attività sono infatti regolate da diverse e specifiche normative. -
Scheda A31 - Grandi strutture di venditaL'art. 4 D.Lgs. 114/98, c. 1, l. f), definisce grandi strutture di vendita gli esercizi
aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e) per le medie strutture.
Ai sensi di tale articolo, per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve
intendersi l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature
e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi,
locali di lavorazione, uffici e servizi.
Una particolare tipologia di media o grande struttura di vendita è il centro commerciale,
ove, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 114/98, l. g), più esercizi commerciali sono inseriti in una
struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio
gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella
risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai due settori merceologici:
alimentare e non alimentare.
Il D.Lgs. 114/98 non si applica alle attività di rivendita di giornali e riviste, alle farmacie,
alle rivendite di generi di monopolio, ai distributori di carburante, alle associazioni
dei produttori ortofrutticoli, ai produttori agricoli singoli o associati, agli artigiani per
la vendita dei loro prodotti nei locali di produzione o adiacenti, ai pescatori e ai cacciatori
che vendono al pubblico i prodotti della loro attività, a chi vende od espone le proprie
opere dell'ingegno, alla vendita dei beni di fallimento, alla vendita durante il periodo di
svolgimento delle fiere campionarie e agli enti pubblici che vendono pubblicazioni o altro
materiale informativo di propria o altrui elaborazione concernenti l'oggetto della loro
attività; tali attività sono infatti regolate da diverse e specifiche normative. -
Scheda A32 - Medie strutture di venditaL'art. 4 D.Lgs. 114/98, c. 1, l. e), definisce medie strutture di vendita gli esercizi
aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) per gli esercizi di vicinato
e fino a 1.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000
abitanti e a 2.500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000
abitanti.
Ai sensi dell'art. 4 citato, l. c), per superficie di vendita di un esercizio commerciale
deve intendersi l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi,
scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Una particolare tipologia di media o grande struttura di vendita è il centro commerciale,
ove, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 114/98, l. g), più esercizi commerciali sono inseriti
in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e
spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale
si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al
dettaglio in esso presenti.
L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai due settori merceologici:
alimentare e non alimentare.
Il D.Lgs. 114/98 non si applica alle attività di rivendita di giornali e riviste, alle
farmacie, alle rivendite di generi di monopolio, ai distributori di carburante, alle associazioni
dei produttori ortofrutticoli, ai produttori agricoli singoli o associati, agli artigiani
per la vendita dei loro prodotti nei locali di produzione o adiacenti, ai pescatori
e ai cacciatori che vendono al pubblico i prodotti della loro attività, a chi vende od
espone le proprie opere dell'ingegno, alla vendita dei beni di fallimento, alla vendita
durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e agli enti pubblici che vendono
pubblicazioni o altro materiale informativo di propria o altrui elaborazione concernenti
l'oggetto della loro attività; tali attività sono infatti regolate da diverse e specifiche
normative. -
Scheda A33 - Spacci interniIl D.Lgs. 114/98 definisce le attività di spaccio di prodotti a favore di dipendenti
da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di
aderenti a circoli privati nonché di commercio nelle scuole e negli ospedali esclusivamente
a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi forme speciali di vendita soggette
alla specifica disciplina dell'art. 16.
Questo articolo stabilisce in particolare che l'attività di cui trattasi deve essere
effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via. -
Scheda A34 - EditoriaAi sensi della legge 62/01, per prodotto editoriale si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per opera filmica si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.
Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 L. 47/48, disciplinante le indicazioni obbligatorie sugli stampati. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata costituente elemento identificativo del prodotto è inoltre sottoposto agli obblighi previsti dall'art. 5 della medesima legge relativo alla registrazione.




