Scheda B26 - Autorizzazione alla detenzione/impiego di sorgenti radioattive RX utilizzate a scopo medico
| Definizione |
L'art. 22 D.Lgs. 230/95 stabilisce che, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3 L. 1860/62 e s.m.i. e a parte i casi rispetto ai quali la predetta legge o il decreto stesso prevedono specifici provvedimenti autorizzativi, "chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, 30 giorni prima dell'inizio della detenzione, al comando provinciale dei vigili del fuoco, all'Ausl, e, ove di competenza, all'ispettorato provinciale del lavoro (...)", indicando i mezzi di protezione posti in atto. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui sopra le pratiche in cui le sorgenti di radiazioni soddisfino una delle condizioni di cui alle lettere seguenti: a) le quantità di materie radioattive non superino in totale le soglie di esenzione determinate ai sensi del comma 5, art. 22, D.Lgs. 230/95; b) la concentrazione di attività di materie radioattive per unità di massa non superi le soglie determinate ai sensi del comma 5, art. 22; c) gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di sopra delle quantità o delle concentrazioni di cui alle lettere a) o b), purché soddisfino tutte le seguenti condizioni: 1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'art. 26; 2) siano costruiti in forma di sorgenti sigillate; 3) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1 Sv (Sv = siviert, nome speciale dell'unità di dose equivalente o di dose efficace, per le definizioni si rimanda all'art. 4 D.Lgs. 230/95); 4) le condizioni di eventuale smaltimento siano state specificate nel provvedimento di riconoscimento di cui all'art. 26; d) gli apparecchi elettrici, diversi da quelli di cui alla lettera e), che soddisfino tutte le seguenti condizioni: 1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'art. 26; 2) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio un'intensità di dose superiore a 1 Sv (Sv = siviert, nome speciale dell'unità di dose equivalente o di dose efficace, per le definizioni si rimanda all'art. 4); e) l'impiego di qualunque tipo di tubo catodico destinato a fornire immagini visive, o di altri apparecchi elettrici che funzionano con una differenza di potenziale non superiore a 30 kV, purché ciò, in condizioni di funzionamento normale, non comporti, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1 Sv (Sv = siviert, nome speciale dell'unità di dose equivalente o di dose efficace, per le definizioni si rimanda all'art. 4); f) materiali contaminati da materie radioattive risultanti da smaltimenti autorizzati che siano stati dichiarati non soggetti a ulteriori controlli dalle autorità competenti ad autorizzare lo smaltimento. Oltre a quanto in precedenza specificato, l'art. 27 D.Lgs. 230/95 prevede che "gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo". Le attività di cui sopra sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. |
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| Requisiti |
La comunicazione di cui all'art. 22 D.Lgs. 230/95 deve essere inoltrata presso lo sportello unico, che provvede a trasmetterla agli enti ed uffici indicati nel medesimo art.. Per quanto riguarda il nulla-osta preventivo di cui all'art. 27 D.Lgs. 230/95, occorre innanzitutto precisare che l'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui sopra è classificato in due categorie, A e B. Le condizioni per la classificazione nelle predette categorie in relazione ai rischi per i lavoratori e per la popolazione connessi con tali attività, i relativi criteri di radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca del nulla osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso, nonché gli organismi tecnici di consultazione formati in modo che siano rappresentate tutte le competenze tecniche necessarie sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell''ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità. Il nulla-osta all'impiego di categoria A tiene luogo del nulla-osta all'impiego di categoria B. Nel nulla-osta di cui trattasi sono stabilite particolari prescrizioni per quanto attiene ai valori massimi dell'esposizione dei gruppi di riferimento della popolazione interessati alla pratica e, qualora necessario, per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale disattivazione delle installazioni. L'art. 27 stabilisce che il nulla-osta è in particolare richiesto per: a) l'aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni di consumo; b) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti, per ricerca; c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali; d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica. Il rilascio del nulla-osta comporta l'esame dell'idoneità dei locali e dell'ubicazione scelta rispetto all'attività che si intende svolgere, dei mezzi di protezione che si intende adottare, l'analisi delle modalità di utilizzo delle attrezzature, da elencare e descrivere, delle qualifiche del personale addetto, delle conseguenze di eventuali incidenti rilevanti nonché delle modalità di allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi derivanti dall'esercizio, La cessazione della detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti è soggetta a comunicazione obbligatoria da inoltrare presso lo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia agli enti ed uffici interessati. Il detentore di sorgenti di radiazioni ionizzanti in caso di smarrimento o di perdita, per qualsiasi causa, di materie radioattive, comunque confezionate, e di apparecchi contenenti dette materie, deve darne immediatamente comunicazione allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia all'ASL, al comando provinciale dei vigili del fuoco, alla più vicina autorità di pubblica sicurezza. Il ritrovamento delle materie e degli apparecchi di cui sopra da parte di chi ha effettuato la comunicazione deve essere immediatamente comunicato alla più vicina autorità di pubblica sicurezza. Il ritrovamento di materie o di apparecchi recanti indicazioni o contrassegni che rendono chiaramente desumibile la presenza di radioattività deve essere comunicato immediatamente alla più vicina autorità di pubblica sicurezza. |
| Informazioni dell'ufficio | Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP |
| Altre specifiche o informazioni |
Contribuzione a carico del richiedente - Marca da bollo del valore corrente, sull'istanza, e marca da bollo da apporre sull'autorizzazione rilasciata. - Diritti per parere enti/uffici coinvolti nel procedimento, come da tariffari specifici. Procedimenti - Nulla-osta preventivo per impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti - Comunicazione di detenzione di sorgenti radioattive rx a scopo medico - Comunicazione di cessata detenzione di sorgenti radioattive rx a scopo medico - Comunicazione di smarrimento/ritrovamento di materie radioattive, comunque confezionate, e di apparecchi contenenti dette materie |



