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home_page/Segnaposto quadrato rosso  Scheda B07 - Valutazione Impatto Ambientale


Definizione

La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ha lo scopo di proteggere e migliorare
la salute e la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, conservare la capacità
di riproduzione degli ecosistemi e garantire l'uso plurimo delle risorse e lo sviluppo
sostenibile. Per impatto ambientale deve intendersi l'insieme degli effetti rilevanti, diretti
ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi,
positivi e negativi, che progetti, pubblici o privati, hanno sull'ambiente inteso come
insieme complesso di sistemi naturali e umani.
La normativa italiana non prevede ancora un organico recepimento della direttiva
85/337/CEE, norma europea di riferimento del sistema di valutazione di impatto ambientale,
giunta alla sua seconda edizione (direttiva 97/11/CE).
La Regione Emilia-Romagna, con L.R. 9/99 come integrata dalla L.R. 35/00, ha recepito
le citate direttive europee - 85/337/CEE e 97/11/CE - in materia di V.I.A., dando
attuazione al conseguente Atto di Indirizzo e Coordinamento a livello nazionale contenuto
nel D.P.R. 12/04/96. A seguito dell'entrata in vigore della citata legge regionale, i
progetti e le opere di cui agli elenchi regionali ricadono nel campo di applicazione della
legge stessa e sono quindi sottoposti alle procedure ivi contemplate dal 6/12/2000, data
di entrata in vigore della L.R. 35/00.
Sono invece esclusi dall'applicazione i progetti destinati a scopi di difesa nazionale
gli interventi disposti in via d'urgenza dalle competenti autorità sia al fine di salvaguardare
l'incolumità delle persone e del territorio da pericoli imminenti, sia inseguito a
calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5 della L.
225/92 e della L.R. 45/95.

Requisiti

Ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., l'esame dei progetti avviene attraverso due modalità
distinte, a seconda che questi rientrino negli allegati A o B della legge. I progetti di
cui all'all. A sono sottoposti da subito alle procedure previste per la valutazione di
impatto ambientale, i progetti di cui all'all. B passano invece attraverso una fase di verifica,
denominata screening, nel corso della quale l'autorità competente decide se sottoporre
o meno il progetto a V.I.A.
Ancora ai sensi dell'art. 6 L.R. 9/99, per i progetti relativi alle attività produttive
assoggettate al procedimento di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 112/98, lo sportello
unico per le attività produttive attiva le procedure di verifica (screening) e di V.I.A. disciplinate
dalla L.R. stessa ed acquisisce le relative determinazioni dell'autorità competente.
A tal fine lo Sportello unico trasmette all'autorità competente la domanda del proponente
con la relativa documentazione e cura gli adempimenti relativi al deposito, trasmissione
e pubblicazione di cui agli artt. 9 e 14 L.R. 9/99. Nell'ambito del procedimento
amministrativo di autorizzazione all'insediamento di attività produttive, la V.I.A.
positiva comprende e sostituisce le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati
in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale a norma dell'art. 17
L.R. 9/99. Acquisito l'esito della procedura di verifica (screening), ovvero la valutazione
di impatto ambientale positiva, lo sportello unico conclude il procedimento di autorizzazione
all?insediamento dell'attività produttiva.
Come in precedenza specificato, sono sottoposti a screening i progetti di cui agli
allegati B1, B2 e B3 non ricadenti in aree naturali protette. Sono inoltre sottoposti a
screening i progetti relativi ad impianti, opere o interventi già realizzati per i quali il
proponente intende chiedere trasformazioni od ampliamenti a seguito dei quali si configurano le condizioni di cui agli allegati A1, A2, A3, B1, B2, B3.
Il proponente può sempre richiedere che progetti comunque non ricadenti negli
allegati A o B siano sottoposti alla procedura di screening.
Le competenze dei procedimenti di screening e di V.I.A. sono dettate dall'art. 6
L.R. 9/99 come successivamente modificata/integrata in base alla tipologia di progetto.
L'autorità competente svolge le procedure di verifica (screening) e di V.I.A. su
richiesta del proponente ovvero dello sportello unico per le attività produttive. Nell'espletamento delle procedure, l'autorità competente istituisce un apposito ufficio. I
Comuni possono istituire un ufficio competente intercomunale ovvero avvalersi dell'ufficio
competente della Provincia, tramite apposite convenzioni.
Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica, in caso di attività produttiva il
proponente presenta allo sportello unico una domanda, allegando i seguenti elaborati:
a) progetto preliminare;
b) relazione riguardante l'individuazione e la valutazione degli impatti ambientali
del progetto;
c) relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica,
ambientale e paesaggistica.
L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni e i chiarimenti
necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento. Gli elaborati sono
depositati presso l'autorità competente e presso i Comuni interessati. Sul Bollettino Ufficiale
della Regione è pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito nel quale sono speci-
ficati: l'oggetto e la localizzazione del progetto, il proponente e l'indicazione dei luoghi
e dei termini di deposito.
Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione, chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e può presentare
osservazioni all'autorità competente.
L'autorità competente, sulla base dei criteri indicati nell'All. D, L.R. 9/99, entro 60
giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'annuncio di avvenuto
deposito verifica se il progetto deve essere assoggettato all'ulteriore procedura di
V.I.A., esprimendosi sulle osservazioni presentate in contraddittorio con il proponente.
La decisione dell'autorità competente può avere uno dei seguenti esiti:
a) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A.;
b) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A. con
prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
c) accertamento della necessità di assoggettamento del progetto all'ulteriore procedura
di V.I.A.
Trascorso il termine di 60 giorni, in caso di silenzio dell'autorità competente, il
progetto si intende comunque escluso dalla ulteriore procedura di V.I.A.
L'autorità competente provvede a far pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione la decisione presa.
La verifica positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni
in essa contenute. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti
al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla-osta, assensi
comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente
normativa.
Sia in caso di verifica positiva che in caso di silenzio dell'autorità, il proponente
dovrà comunque sottoporre il progetto al vaglio delle amministrazioni competenti per il
rilascio di autorizzazioni o di altri atti di assenso (tramite lo sportello unico in caso di
attività produttive).
Qualora l'autorità competente preveda l'assoggettamento del progetto ad ulteriore
procedura di V.I.A., il proponente può richiedere l'indizione della conferenza di servizi
ai fini della definizione, nei 30 giorni successivi, degli elementi costitutivi dello Studio
di Impatto Ambientale (S.I.A.), della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti
dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri,
nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della conferenza
di servizi. Alla domanda è allegato il piano di lavoro per la redazione del S.I.A.
La V.I.A. si applica invece ai progetti di cui agli allegati A.1, A.2 e A.3, allegati B.1,
B.2 e B.3 qualora ricadano, anche parzialmente, all?interno di aree naturali protette definite dalla L. 394/91 e dalla L.R. 11/88 e s.s.m.i. (in questi casi le soglie dimensionali, per l'assoggettamento, sono ridotte del 50%), allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di screening.
Su richiesta del proponente sono assoggettati alla procedura di V.I.A. i progetti
compresi negli allegati B.1, B.2 e B.3.
Come per lo screening, le competenze del procedimento di V.I.A. sono dettate dall'art. 6
L.R. 9/99 come successivamente modificata/integrata in base alla tipologia di progetto.
I progetti assoggettati alla procedura di V.I.A. sono corredati da un S.I.A., elaborato
a cura e spese del proponente, che contiene gli elementi e le informazioni indicati
nell'allegato C alla L.R. 9/99.
Per i progetti relativi alle attività produttive è lo sportello unico che attiva le procedure
di V.I.A., curando gli adempimenti relativi al deposito, trasmissione e pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione, trasmettendo la domanda del proponente e
relativa documentazione all'autorità competente, acquisendone le determinazioni.
È facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase
preliminare di definizione degli elaborati (c.d. scoping), volta alla puntuale definizione:
a) dei contenuti del S.I.A.;
b) della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della conferenza di servizi.
Il proponente a tal fine presenta all'autorità competente un elaborato che, sulla
base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per
la redazione del S.I.A. Il S.I.A. deve comunque contenere le seguenti informazioni:
a) descrizione del progetto definitivo;
b) descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri
e standard previsti dalla vigente normativa;
c) relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica,
ambientale e paesaggistica;
d) descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli
impatti ambientali negativi, nonché delle misure di monitoraggio;
e) sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.
Per la definizione dei contenuti del S.I.A. nonché della documentazione e degli
elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni,
autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, l'autorità competente
convoca la conferenza di servizi. L'autorità competente, sulla base delle indicazioni
della conferenza di servizi, si esprime entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso tale
termine si intende convalidato l'elaborato presentato dal proponente.
La definizione degli elementi documentali e progettuali necessari, determinati in
conferenza dei servizi, vincolano l'autorità competente e le amministrazioni convocate.
Pertanto, la domanda per attivare la procedura di V.I.A., presentata allo sportello
unico in caso di attività produttiva, contiene il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo,
predisposto ai sensi della vigente normativa e conforme agli eventuali esiti della fase
preliminare di definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping).
L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni ed i chiarimenti
necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento.
Il proponente può richiedere che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione
dei processi produttivi, allegando una relazione, destinata ad essere resa pubblica,
in merito alle caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull'ambiente. Il personale
dell'ufficio competente ha accesso alle informazioni in merito ai progetti soggetti alla
procedura di V.I.A. anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l?obbligo
di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.
Il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo sono depositati presso la Regione, le Province
ed i Comuni interessati. Sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché su un quotidiano
diffuso nel territorio interessato, è pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito,
nel quale sono specificati il proponente, l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria
descrizione del progetto, l?indicazione dei termini e dei luoghi di deposito. L'autorità
competente provvede inoltre a trasmettere il progetto ed il S.I.A., corredato dalla documentazione sopradescritta, alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi e
agli enti di gestione di aree naturali protette qualora il progetto interessi il loro territorio.
L'autorità competente indice, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di
deposito degli elaborati sul Bollettino Ufficiale della Regione, una conferenza di servizi
per l?acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto. Dell'indizione della
conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione.
L'ufficio V.I.A. competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione, predispone un rapporto sull'impatto ambientale del progetto e lo
invia alle amministrazioni convocate. Il rapporto sull'impatto ambientale è inoltre inviato
al proponente, che può fornire le proprie controdeduzioni o richiedere di essere sentito
dalla conferenza di servizi. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza
di servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente
competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volontà dell'ente su
tutti gli atti di propria competenza. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi
deve essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni ritenute necessarie
ai fini dell'assenso. Le determinazioni conclusive possono motivatamente discostarsi
dai pareri non vincolanti espressi nell'ambito della conferenza di servizi.
Il parere previsto dall'art. 5, c. 2, D.P.R. 12/04/96, è reso dalle Province, dai Comuni
e dagli enti di gestione di aree naturali protette interessati in sede di conferenza di
servizi. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro 100 giorni dalla pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione. Tale termine è ridotto a 85 giorni per i
progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening). Nei casi in cui sia necessario
procedere ad accertamenti od indagini di particolare complessità, l'autorità competente
può prorogare, con propria motivata deliberazione, il termine fino ad un massimo di
ulteriori 60 giorni.
Chiunque, entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, può prendere visione degli elaborati depositati dal proponente e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente. Tale termine è ridotto a 30 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica.
L'autorità competente comunica le osservazioni presentate al proponente, il quale
ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente
alla conclusione della conferenza di servizi. L'autorità competente può promuovere, nei
casi di particolare rilievo, un'istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni
ed i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul progetto e sul S.I.A. e
per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione di
impatto ambientale (V.I.A.). All'istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato
il proponente.
L?autorità competente delibera la valutazione d'impatto ambientale entro 120 giorni
dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, esprimendosi contestualmente
sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni. Tale termine è ridotto a 105
giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica. In materia di lavori pubblici
la valutazione di impatto ambientale è resa nei termini previsti dall'art. 7, c. 5, L. 109/94,
e s.s.m.i.
La deliberazione, a cura dell'autorità competente, è comunicata al proponente ed
alle amministrazioni interessate ed è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
La valutazione di impatto ambientale positiva per i progetti relativi alle attività
produttive comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque
denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale di competenza
della Regione, della Provincia, del Comune e dell'ente di gestione di area naturale protetta
regionale.
La valutazione di impatto ambientale negativa preclude la realizzazione dell'intervento
o dell'opera.
In relazione alle caratteristiche del progetto, la valutazione di impatto ambientale
positiva stabilisce la propria efficacia temporale, in ogni caso non inferiore a 3 anni, anche
in deroga ai termini inferiori previsti per gli atti ricompresi e sostituiti. L'autorità competente,
su richiesta del proponente, può prorogare tale termine per motivate ragioni.

Modalità di presentazione

v. paragrafo precedente

Informazioni dell'ufficio Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP
Altre specifiche o informazioni

Contribuzione a carico del richiedente
Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla L.R. 9/99 sono a
carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore allo 0,05%, dall'autorità
competente secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui all'art. 8
L.R. cit. Le spese istruttorie sono quantificate con l'atto conclusivo del procedimento.

 

Procedimenti collegati
- Procedura di verifica - Screening (procedura preliminare, disciplinata dal titolo
II L.R. 9/99, volta a definire se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore
procedura di V.I.A.)
- Valutazione Impatto Ambientale - V.I.A. (procedura, disciplinata dal titolo III L.R.
9/99, finalizzata all'espressione da parte dell'autorità competente della valutazione
di impatto ambientale)
- Studio d'impatto ambientale - S.I.A. (studio tecnico-scientifico degli impatti
ambientali di un progetto, di cui all'art. 11 L.R. 9/99)
- Definizione dei contenuti del S.I.A. Scoping (fase preliminare facoltativa, disciplinata
dall'art. 12 L.R. 9/99, volta a definire, in contraddittorio tra autorità competente
e proponente, le informazioni che devono essere fornite nel S.I.A.)