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Tutela dell'ambiente

  • edv_cittadini/Segnaposto quadrato blue  Scheda B28 - Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie (art. 8-ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i.)

    Nell'ambito del processo di riforma del Sistema Sanitario nazionale attuato con i D.Lgs. 502/92 e 517/93 viene definita, tra l'altro, una nuova modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie (art. 8, c. 4 e 7) che prevede che l'autorizzazione al funzionamento delle strutture è necessaria per chiunque intenda erogare prestazioni, soggetti privati o pubblici; inoltre, viene abolito il sistema delle convenzioni, sostituito da un regime cosiddetto di "rapporti basati sull'accreditamento".

    Successivamente, con un atto di indirizzo e coordinamento (D.P.R. del 14 gennaio 1997) sono stati stabiliti i requisiti minimi che devono essere posseduti da tutte le strutture ove si intende esercitare attività sanitaria, necessari quindi per il rilascio dell'autorizzazione.

    I requisiti sono sia di tipo strutturale (caratteristiche degli edifici, degli impianti, degli spazi) e tecnologico (dotazioni e caratteristiche di apparecchiature, attrezzature, arredi), che di tipo organizzativo (capacità di programmazione, gestione, organizzazione delle attività, del personale, delle informazioni).

    Per le strutture già in esercizio è stato previsto un periodo (differenziato a seconda della tipologia dei requisiti) durante il quale devono essere effettuati gli adeguamenti necessari per essere in regola con i nuovi requisiti.

    L'autorizzazione ha una scadenza temporale, essendo prevista una verifica/conferma ogni 3/5 anni.

    Poiché la materia è stata affidata alle Regioni, in Emilia-Romagna è stata emanata una legge regionale (L.R. 34/98) che stabilisce chiaramente i 3 gradini e le 3 esigenze a cui intende dare risposta:

    - l'autorizzazione assolve principalmente una funzione base di garanzia nei confronti del cittadino:le prestazioni sanitarie, qualunque sia il soggetto erogatore (pubblico o privato) e la forma di erogazione (a carico del SSN o a pagamento), sono effettuate in strutture di cui è verificata una complessiva adeguatezza;

    - l'accreditamento assolve principalmente ad una seconda e più precisa garanzia verso il cittadino: i soggetti erogatori sono qualificati rispetto a ulteriori elementi più approfonditi in termini di qualità complessiva da una parte, ed in termini di maggiore specificità e caratterizzazione in relazione alle diversa natura specialistica delle prestazioni dall'altra, al fine di selezionare quelli maggiormente adeguati a fornire prestazioni a carico del SSN;

    - i rapporti (contratti) per l'erogazione delle prestazioni sono ad assicurazione della coerenza tra le prestazioni sanitarie a carico del SSN e la programmazione sanitaria regionale, e questo assolve ad una ultima funzione di garanzia: la ricerca di un impiego efficiente dei mezzi finanziari pubblici.

    Più in dettaglio, l'art. 8-ter del D.Lgs.502/92 come successivamente modificato stabilisce che la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. L'autorizzazione è prevista in caso di costruzione di nuove strutture, adattamento di strutture già esistenti e loro diversa utilizzazione, ampliamento o trasformazione nonché trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:

    a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;

    b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

    c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

    L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è inoltre richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del c. 4 dell'art. 8-ter cit., nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.

    L'art. 8-ter cit. prevede che per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del D.L. 398/93, convertito, con modificazioni, dalla legge 493/93 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di migliorare le garanzia di accesso ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

    L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 8 L. 59/97, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 8, c. 4, D.Lgs. 502/92 come successivamente modificato.

    Alle Regioni è stato demandato il compito di determinare:

    a) le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la possibilità del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente;

    b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.

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  • edv_cittadini/Segnaposto quadrato blue  Scheda B03 - Classificazione industria insalubre

    Il legislatore ha predisposto già alla fine del secolo scorso una normativa per fornire strumenti preventivi rispetto all'insediamento di industrie e attività che, a causa delle emissioni insalubri prodotte o della pericolosità delle sostanze detenute, possono determinare danni alla salute pubblica.

    L'art. 216 del testo unico delle Leggi sanitarie 1265/34 prevede che il Ministero della Sanità elabori e tenga aggiornato un elenco delle lavorazioni insalubri e che i comuni controllino i nuovi insediamenti e predispongano gli accorgimenti e cautele necessarie per il rispetto della legge.

    L'elenco del Ministero è articolato in due classi.

    - Industrie insalubri di Prima Classe: sono le attività che devono essere tenute lontano dai centri abitati, salvo che il titolare non riesca a provare che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato

    - Industrie insalubri di Seconda Classe: sono le attività che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato.

    Con il Decreto del Ministero della Sanità del 5/09/94 è stato emesso il più recente aggiornamento dell?elenco delle industrie insalubri di prima e seconda classe.

    Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), al tipo attività industriali.

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  • edv_cittadini/Segnaposto quadrato blue  Scheda B01 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

    Il D.P.R. 203/88 disciplina le modalità di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in caso di nuovo impianto produttivo (art. 6), modifica di impianto produttivo esistente (art. 15, comma a), trasferimento (art. 15, c. b).

    Secondo quanto specificato ai punti 1), 2), 3), 4) del D.P.C.M. 21/07/89, esso si applica agli stabilimenti od altri impianti fissi adibiti ad usi industriali o di pubblica utilità che provocano inquinamento, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e Del. G.R. 960/99.

    Ai fini dell'applicazione della legge, uno stabilimento può essere costituito da più impianti.

    Ai sensi della direttiva 99/13/CE, l'impianto è un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel sito suddetto e possano influire sulle emissioni.

    Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature.

    Sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti destinati alla difesa nazionale, gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale ivi compresi quelli inseriti in complessi industriali ma destinati esclusivamente a riscaldamento dei locali, gli impianti di climatizzazione, gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento di acqua per utenze civili a sterilizzazione e disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all?uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.

    Sono inoltre esclusi gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione e gli impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari, i depositi di oli minerali e gas liquefatti, ai sensi del D.P.R. 25/07/91.

    Non sono soggetti alla procedura autorizzatoria gli impianti di emergenza e di sicurezza, i laboratori di analisi e ricerca e gli impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazioni di prototipi.

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  • edv_cittadini/Segnaposto quadrato blue  Scheda A56 - Impianti per l'emittenza radio e televisiva

    La Regione Emilia-Romagna ha disciplinato l'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva con L.R. 30/00 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico", e s.m.i., e con la relativa direttiva di applicazione (Del. G.R. 197/01 e s.m.i.).

    A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 198/02, la Regione, con L.R. 30/02, ha confermato le previsioni della L.R. 30/00 anche per le infrastrutture di telecomunicazione definite "strategiche" dal D.Lgs. 198/02 e pertanto da quest'ultimo assoggettate a specifici procedimenti autorizzativi in contrasto con quelli introdotti dalla L.R. cit. In pendenza della definizione del ricorso dell'Avvocatura Generale dello Stato alla Corte Costituzionale contro le previsioni della L.R. 30/02, la Regione, con circolare dell'Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile Prot. n. AMB/AMB/03/3462 del 3 febbraio 2002, ha chiarito che ai fini dell'istruttoria e rilascio di autorizzazioni di impianti radio e televisivi i Comuni devono attenersi alla L.R. 30/00 e s.m.i.

    Per quanto sopra, l'installazione di un nuovo impianto per l'emittenza radio e televisiva è soggetta ad autorizzazione comunale secondo le modalità di cui alla L.R. 30/00 e s.m.i. In particolare, l'art. 3, c. 1, L.R. 30/00 e s.m.i. stabilisce che la Provincia deve dotarsi "di un piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva in coerenza con il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al D.M. n. 381 del 1998".

    Nella more di approvazione del piano di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva e sino al suo recepimento nella pianificazione urbanistica comunale, la L.R. cit. stabilisce che le nuove installazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva possono essere autorizzate dal Comune "su parere favorevole di un Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva" costituito a tale scopo (art. 6, c. 4).

    Per quanto riguarda invece gli impianti per l'emittenza radio e televisiva esistenti, la L.R. prevede il mantenimento temporaneo e motivato sino all'attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora; quanto sopra al fine di garantire ai cittadini la fruizione dei servizi di informazione, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute (art. 3, c. 3).

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  • edv_cittadini/Segnaposto quadrato blue  Scheda A55 - Impianti di telefonia mobile

    La Regione Emilia-Romagna ha disciplinato l'installazione degli impianti per telefonia mobile con L.R. 30/00 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico", e s.m.i., e con la relativa direttiva di applicazione (Delib. G.R. 197/2001 e s.m.i.).

    A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 198/02, il "decreto Gasparri", la Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 30/02, ha confermato le previsioni della L.R. 30/00 anche per le infrastrutture di telecomunicazione definite "strategiche" dal D.Lgs. 198/02 e pertanto da quest'ultimo assoggettate a specifici procedimenti autorizzativi, in contrasto con quelli introdotti dalla legge regionale citata.

    Già prima della definizione del ricorso promosso dall'Avvocatura Generale dello Stato alla Corte Costituzionale contro le previsioni della L.R. 30/02, la Regione, con Circolare dell'Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile AMB/AMB/03/3462 del 3 febbraio 2002, riteneva che, ai fini dell'istruttoria e rilascio di autorizzazioni di impianti fissi per telefonia mobile, i Comuni dovessero attenersi alla normativa regionale, la L.R. 30/00 e s.m.i. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 303 del 1/10/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del provvedimento nazionale per eccesso di delega dell'intero D.Lgs. 198/02 che, come evidenziato nel titolo stesso, doveva accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.

    Per quanto sopra, l'installazione di un nuovo impianto per telefonia mobile (costituito da antenne, pali, attrezzature di servizio in genere, recinzioni, strade di collegamento alla viabilità esistente eventualmente realizzate dal gestore), con definizione del relativo sito puntuale, è soggetta ad autorizzazione comunale secondo le modalità di cui alla L.R. 30/00 e s.m.i.

    La L.R. 30/00 e s.m.i. disciplina inoltre le c.d. aree di ricerca (definite dalla Del.G.R. 197/01 come "aree circoscritte, di ampiezza non superiore a 150 metri di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto"); si tratta di zone circoscritte all'interno delle quali il gestore di telefonia mobile si riserva di effettuare rilevazioni strumentali in previsione di una futura installazione tale da garantire gli standard prestazionali stabiliti dalla concessione ministeriale da effettuarsi all'interno dell'area stessa.

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