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home_page/Segnaposto quadrato rosso  Schede A27 - Distributori di carburante ad uso pubblico


Definizione

Ai sensi dell'articolo 1, punto 1.3, Del. C.R. 355/02, si definisce:
1) rete: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, G.P.L. e metano
per autotrazione nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio
ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi
e sulle tangenziali classificate come autostrade nonché degli impianti ad uso
privato avio e per natanti, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli
di proprietà di amministrazioni pubbliche;
2) impianto: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi
di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i servizi e
le attività accessorie.
Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono convenzionalmente in impianti
generici, impianti dotati di apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti
senza la presenza del gestore.
Ai sensi del medesimo art. 1, p. 1.3, Del. C.R. 355/02, un impianto si definisce
di utilità pubblica qualora la sua distanza dall?impianto più vicino risulti superiore a
15 Km in pianura e a 5 Km in Appennino. Dette distanze vanno misurate con riferimento
al percorso stradale minimo, sulla viabilità pubblica, nel rispetto della segnaletica
stradale.

Requisiti

Requisiti soggettivi
Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'impianto di un distributore di carburanti
il richiedente deve:
- aver compiuto il 21° anno d'età; nel caso in cui il richiedente sia una società, il
requisito dell'età deve essere posseduto dal legale rappresentante;
- essere cittadino italiano o ente italiano o degli stati membri dell'UE oppure
società con sede sociale in Italia o nei predetti stati oppure persona fisica o giuridica
avente nazionalità di stati che ammettono i cittadini, gli enti e le società
italiane all'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti ad uso di autotrazione.

- Requisiti per l'esercizio di attività di commercio
- Requisiti per licenze di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande.

Requisiti dell'impianto
- Tutti i nuovi impianti generici devono essere dotati almeno dei prodotti benzina
e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento e, ad esclusione di
quelli ubicati nell'ambito territoriale appenninico, di autonomi servizi all'automobile
ed all'automobilista. Possono inoltre essere dotati anche di autonome
attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'art.
4, c. 1, l. d), del D.Lgs. 114/98. Tali impianti devono rispettare le distanze,
le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri definiti
dalla Del. C.R. 355/02.
- I nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono
essere in possesso dei requisiti di cui sopra ed inoltre essere dotati, oltre che di
autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività
commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'art.
4, c. 1, l. d) D.Lgs. 114/98. Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri
contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale.
- Possono essere realizzati impianti dotati esclusivamente di apparecchiature
self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore esclusivamente
nelle zone montane svantaggiate, prive di impianti, a condizione che sia
garantita l'adeguata sorveglianza.
- Gli impianti già autorizzati che intendono dotarsi di dispositivi self-service
post-pagamento devono installare, oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista,
autonome attività commerciali o di pubblici esercizi (somministrazione
di alimenti e bevande) di superficie non superiore a quella degli esercizi
di vicinato di cui all'art. 4, c. 1, l. d), del D.Lgs. 114/98. Devono comunque
rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanisticocommerciale.
- I nuovi impianti generici, autorizzati dopo l'entrata in vigore della Del. C.R.
355/02, possono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento a condizione
che abbiano una superficie netta di vendita per gli esercizi commerciali o i pubblici
esercizi non inferiore a 30 mq e non superiore, per gli esercizi di vicinato, a
quella di cui al l'art. 4, c. 1, l. d), del D.Lgs. 114/98. Devono comunque rispettare
gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale.
- Qualora l'autonoma attività integrativa riguardi i pubblici esercizi, l'autorizzazione
può essere rilasciata dal Comune anche in deroga ai contingenti dei singoli
piani di settore.

Modalità di presentazione

Autorizzazione all'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti per
autotrazione ad uso pubblico
Nuove autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione
di carburanti ad uso pubblico possono essere rilasciate nel rispetto della normativa
vigente nonché di quanto previsto dalla Del. C.R. 355/02 in merito alle diverse zone del
territorio comunale.
La programmazione regionale definisce le tipologie e i requisiti degli impianti
tenuto conto della localizzazione dei medesimi nelle zone di pianura e nella zona appenninica (montagna).
Per zona appenninica si intende la parte di territorio regionale ricompresa nelle
Comunità montane.
Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale è ripartito in 4
zone omogenee, così definite:
- Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani
che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di
cui al D.M. 2 aprile 1968 (zona A);
- Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio diverse dai centri storici e destinate
prevalentemente alla residenza (zone B e C del D.M. 2 aprile 1968);
- Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi
commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate prevalentemente a
nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e
le parti del territorio destinate prevalentemente ad attrezzature ed impianti di
interesse generale (zone D ed F del D.M. 2 aprile 1968);
- Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate prevalentemente ad attività
agricole (zona E del D.M. 2 aprile 1968).
In tutte le zone comunali è possibile l'installazione, la trasformazione o l'integrazione
degli impianti esistenti con colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici.
L'autorizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di g.p.l. e metano per autotrazione
è rilasciata dallo sportello unico nel rispetto delle modalità di localizzazione,
dei limiti dimensionali e delle distanze prescritte dalla Del.C.R. 355/02, in particolare
art. 5, punto 5.2, "Distanze minime", art. 5, punti 5.3 e 5.4, "Superfici minime..." per
ambito territoriale, art. 5, punto 5.5 "Indici di edificabilità".

Rilocalizzazione di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione
ad uso pubblico incompatibili
Ai sensi dell'art. 3 Del. C.R. 355/02, allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i Comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti per accertare le incompatibilità degli stessi rispetto alle casistiche di incompatibilità assoluta (art. 3, punto 3.2, Del. C.R. 355/02) e di incompatibilità relativa (art. 3, p. 3.3, Del. C.R.
355/02), entro e non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore della Del. C.R. medesima, fatte
salve comunque le ulteriori norme in materia.
In caso di accertamento di incompatibilità, il Comune, ai sensi dell'art. 3, p. 3.5
Del. C.R. 355/02, è tenuto a trasmettere ai titolari degli impianti incompatibili, unitamente
alla comunicazione contenente le risultanze della verifica, l'elenco delle eventuali
aree in cui possono essere ricollocati gli impianti.
Il Comune, sulla base delle richieste di rilocalizzazione nelle aree predette, nonché
sulla base delle richieste di eventuali altri soggetti interessati, predispone una graduatoria
con criteri dallo stesso fissati. A parità di posizione, si ritiene opportuno tenere
conto del maggior erogato. Il Comune fissa il termine entro e non oltre il quale gli
impianti incompatibili devono trasferirsi.
Nell'ipotesi di mancata indicazione delle aree da parte del Comune o di insufficienza
delle aree rispetto al numero degli impianti incompatibili, e comunque in ogni
caso, è facoltà del titolare dell'impianto incompatibile comunicare la disponibilità di
aree idonee alla rilocalizzazione nonché il termine entro e non oltre il quale intende
trasferirsi.
Il Comune in caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra revoca le autorizzazioni,
secondo i termini e le modalità di cui ai punti 3.2.3 e 3.3.5 Del. C.R. 355/02.
Gli impianti rilocalizzati devono rispettare almeno la tipologia di impianto generico
nonché le distanze e le superfici minime stabilite.
Al fine di assicurare il servizio pubblico, il Sindaco può in ogni caso autorizzare la
prosecuzione dell'attività di un impianto di utilità pubblica in deroga alle incompatibilità
di cui ai punti 3.2 e 3.3 Del. C.R. 355/02 fino a quando non vengano installati impianti
conformi alla normativa vigente.

Autorizzazione alla modifica di impianti di distribuzione carburanti
ad uso pubblico
Ai sensi dell'art. 2, p. 2.2, Del. C.R. 355/02, costituisce modifica all'impianto:
a. la variazione del numero di carburanti erogati;
b. la variazione del numero di colonnine;
c. la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente
a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
d. la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o
delle colonnine per prodotti già erogati;
e. la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f. la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
g. l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
h. l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
i. la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
j. la trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio
a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.
Le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme
di sicurezza, fiscali e ambientali.

Le modifiche di cui alla lettera a) relative all'aggiunta di un prodotto devono essere
preventivamente autorizzate dal Comune in cui ha sede l'impianto, nel rispetto delle
distanze di cui alla Del. C.R. 355/02. Le rimanenti modifiche sono soggette a semplice
comunicazione. La corretta realizzazione di quelle di cui ai punti d), e), g), h), j) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.
Alle istanze di modifica di cui alla lettera g) deve essere allegata autocertificazione
attestante il rispetto dei requisiti definiti dalla programmazione regionale per questa
tipologia di impianti.
La ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area non costituisce modifica
e deve essere autorizzata.

Autorizzazione alla sospensione dell'esercizio di impianti di distribuzione
carburanti ad uso pubblico
I titolari delle autorizzazioni di impianti stradali di carburanti possono sospendere
l'esercizio degli impianti, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore
a 6 mesi.
Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare
un'ulteriore sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a 6
mesi, qualora non vi ostino le esigenze dell'utenza.

Collaudo
I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non
possono essere posti in esercizio prima dell?effettuazione, su richiesta dell'interessato al
Comune competente per territorio, del collaudo da parte dell'apposita Commissione
costituita almeno da un dipendente comunale con le funzioni di presidente, da un rappresentante del Comando provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio, da un
rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio, da un rappresentante dell'ARPA e dell'ASL.
Il collaudo deve di norma essere effettuato entro 3 mesi dalla richiesta.
Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel rispetto delle
norme di sicurezza, fiscali e ambientali. La corretta realizzazione delle modifiche di cui
al punto 2.2, comma 1, punti d), e), g), h), j), Del. C.R. 355/02 è asseverata da attestazione
rilasciata da tecnico abilitato da trasmettere al Comune e al Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco.
In caso di ristrutturazione totale o parziale dell'impianto, su domanda dell'interessato
corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o tecnico abilitato,
attestante il rispetto della normativa in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali,
stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici o artistici, nonché
delle norme regionali in materia, il Comune rilascia l'autorizzazione all'esercizio
provvisorio.
Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento
anticipato presso le competenti amministrazioni.
Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

Informazioni dell'ufficio Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP
Altre specifiche o informazioni

Contribuzione a carico del richiedente
- Marche da bollo del valore corrente, sull'istanza e sull'atto autorizzativo finale.
- Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
- Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.

 

Procedimenti collegati

Per l'attività specifica

- Autorizzazione al nuovo impianto di distributore di carburanti ad uso pubblico

- Autorizzazione alla modifica di impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico

- Autorizzazione al subingresso in impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico

- Autorizzazione al trasferimento di impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico

- Comunicazione di sospensione esercizio di impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico per un periodo non superiore a 6 mesi

- Autorizzazione alla sospensione di esercizio di impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico per un periodo superiore a 6 mesi

- Collaudo di impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico

- Rilocalizzazione di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico incompatibili

Di carattere generale

- Industria insalubre [Scheda B03]: cfr. in particolare elenco industrie insalubri di II classe, voce B29 "Idrocarburi - servizi stradali di distribuzione" di cui al D.M. 5/09/94

- Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: cfr. in particolare attività n. 18 "Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazionead uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio" di cui al D.M. 16/02/82 "Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed aicontrolli di prevenzione incendi - art. 4 della L. del 26 luglio 1965, n. 966"

- Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]

- Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]

 

N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:

- eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;

- classificazione dell?edificio secondo il P.R.G.;

- usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.);

- eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).

Cfr. schede:

- Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]

- Vincolo idrogeologico [Scheda B08]

- Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]