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home_page/Segnaposto quadrato rosso  Scheda B29 - Autorizzazione sanitaria per la produzione - preparazione - confezionamento alimenti


Definizione

La normativa vigente prevede che l'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione,
preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari sia subordinato al rilascio di autorizzazione sanitaria. Il rilascio dell'autorizzazione compete al Comune in caso di depositi all'ingrosso di alimenti di origine vegetale ed animale e di piccoli laboratori artigianali annessi ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Per piccoli laboratori artigianali devono intendersi gli esercizi in cui prevale l'aspetto della somministrazione su quello della produzione; pertanto, sono soggetti ad autorizzazione sanitaria i ristoranti, le trattorie, i bar, le osterie e gli esercizi pubblici dove si svolge attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, i panifici in cui si proceda alla produzione o preparazione di dolci e di altri prodotti di gastronomia. Sono, ancora, soggetti alla predetta autorizzazione sanitaria i locali per preparazione di pasti con annesse mense ed i refettori scolastici aziendali, le case di riposo, e similari (art. 25, l. c), D.P.R. 327/80).
Con riguardo ai depositi, la legge prevede che siano autorizzati i depositi all'ingrosso
di sostanze alimentari. I depositi annessi ad esercizi di vendita al dettaglio non rientrano
in tale caso.
I depositi annessi a supermercati non vanno di per sé autorizzati; lo stesso supermercato
non necessita di autorizzazione in quanto esercizio di vendita al pubblico, ma in quanto e se contiene laboratori di preparazione annessi alla vendita (es. doratura pane, macelleria, pescheria, gastronomia, ecc.); diversamente è soggetto a solo nulla osta come qualsiasi esercizio di vendita al minuto.
Rientrano, invece, nell'ambito della competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, salvi i casi in cui la legge o regolamenti speciali riservino la competenza al Ministero della Sanità, le autorizzazioni di laboratori e stabilimenti per la produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze alimentari di origine vegetale o miste di origine prevalentemente vegetale, nonché le autorizzazioni di laboratori e stabilimenti per la
produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze alimentari di origine animale
o miste di origine prevalentemente animale (art. 25, l. a) e b), D.P.R. 327/80).
Un'ulteriore particolarità concerne le macellerie, per le quali necessita il rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'autorità comunale (art. 29 del R.D. del 20 dicembre 1928 n. 3298).
Sono esclusi dall'autorizzazione sanitaria i locali in cui non si producono né si preparano sostanze alimentari, come ad esempio i refettori in cui si consumano cibi preparati altrove, anche se vengono riscaldati all'atto della somministrazione, ed in genere gli esercizi pubblici in cui si effettui solo la vendita di cibi preconfezionati o da sottoporre a semplice riscaldamento.
L'autorizzazione sanitaria viene rilasciata con riferimento all'aspetto igienico strutturale
dei locali e delle attrezzature. L'autorizzazione è valida a tempo indeterminato, a condizione che non vengano apportate modifiche.
Per chi intenda esercitare un'attività oggetto di autorizzazione sanitaria, resta comunque
l'obbligo di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Requisiti

La domanda di autorizzazione sanitaria nei casi previsti (cfr. sezione "Descrizione"
di cui alla presente scheda) deve essere inoltrata allo sportello unico per le attività produttive che provvede, previa verifica della completezza formale della documentazione allegata, all'inoltro all'ASL ai fini dell'acquisizione del relativo parere a seguito di sopralluogo.
Qualunque successiva modifica ai locali e/o impianti, il trasferimento in altri locali, la modifica dell'attività (sostanze alimentari di cui è autorizzata la produzione, preparazione,
confezionamento e detenzione) comporta la necessità di adeguare l'autorizzazione sanitaria in essere; in tal caso l'interessato dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione sanitaria.
Costituisce modifica di locali ed impianti l'abbattimento di muri o tramezzi, la variazione di destinazione d'uso dei locali, l'installazione di nuove attrezzature non preesistenti e di una certa rilevanza.
Tutti questi casi sono sottoposti alla procedura di nuova domanda di autorizzazione sanitaria che prevede l'acquisizione del parere di competenza dei Servizi ASL.
La semplice sostituzione di arredi (vetusti o deteriorati) e attrezzature non si configura come modifica ai locali e impianti.
Per quanto concerne le variazioni formali ed i subingressi:

1) Se cambia il legale rappresentante della ditta.
Nel caso di variazione del legale rappresentante pro tempore della ditta/società è sufficiente inviare al Comune una comunicazione scritta in carta semplice.

2) Se cambia il nome e/o la ragione sociale della ditta, la sede legale.
Nel caso in cui siano apportate modifiche esclusivamente al nome o alla ragione
o denominazione sociale della ditta/società o della forma societaria e della
sede legale (se non coincidente con la sede operativa), o sia cambiato il legale rappresentante della ditta, l'interessato dovrà chiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria al SUAP corredata dalla dichiarazione di non avere
apportato modifiche ai locali ed agli impianti e all'attività.
Lo Sportello procederà d'ufficio alla redazione dell'atto di "aggiornamento" dell'autorizzazione sanitaria.
L'atto di "aggiornamento" viene rilasciato in bollo (di cui dovrà essere munito l'utente all'atto del ritiro) entro il termine di 30 giorni e deve essere conservato dalla ditta con l'autorizzazione sanitaria originaria.
3) Se subentra una nuova ditta:
In caso di subingresso in attività per la quale precedentemente è stata rilasciata autorizzazione sanitaria ed alla quale non sono state apportate modifiche (ai locali, agli impianti e all'attività) l'interessato dovrà chiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria al SUAP (corredata dalla dichiarazione di non aver apportato modifiche ai locali ed agli impianti e all'attività).
Lo Sportello procederà d'ufficio alla redazione dell'atto di "aggiornamento" dell'autorizzazione sanitaria.
L'atto di "aggiornamento" viene rilasciato in bollo (di cui dovrà essere munito l'utente all'atto del ritiro) entro il termine di 30 giorni e deve essere conservato dalla ditta con l'autorizzazione sanitaria originaria.

Informazioni dell'ufficio Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP
Altre specifiche o informazioni

Contribuzione a carico del richiedente
- Marca da bollo del valore corrente, sull'istanza, e marca da bollo da apporre
sull'autorizzazione rilasciata.
- Diritti per parere e sopralluogo ASL, come da tariffario ASL.

Procedimenti

- Autorizzazione sanitaria per la produzione di latte crudo per consumo umano e fresco pastorizzato

- Autorizzazione sanitaria per laboratorio mobile di vendita alimenti

- Autorizzazione sanitaria per attività di trasporto di sostanze alimentari e bevande

- Autorizzazione sanitaria per attività di trasporto di carne e pesce, freschi, congelati o surgelati, e di animali vivi

- Autorizzazione sanitaria per alberghi e simili.

- Autorizzazione sanitaria per attività di esercizio temporaneo di preparazione e/o somministrazione alimenti e bevande in stand gastronomici

- Autorizzazione sanitaria per attività di produzione e somministrazione alimenti e bevande

- Autorizzazione sanitaria per attività di commercio di materiale avicolo da riproduzione (uova fecondate)

- Autorizzazione sanitaria per attività di congelamento di sostanze alimentari nell'attività di somministrazione

- Autorizzazione sanitaria per attività di incubazione di uova di volatili

- Autorizzazione sanitaria per attività di lavorazione di prodotti alimentari di origine animale

- Autorizzazione sanitaria per attività di magazzino e/o deposito di prodotti ortofrutticoli e relativa commercializzazione (con eventuale effettuazione di trattamenti fitosanitari su prodotti ortofrutticoli in post-raccolta)

- Autorizzazione sanitaria per attività di produzione, preparazione, confezionamento e deposito alimenti e bevande

- Autorizzazione sanitaria per attività di produzione, commercio e deposito di additivi alimentari

- Autorizzazione sanitaria per cantina, produzione vini, mosti con vasi vinari

- Autorizzazione sanitaria per commercio di funghi

- Autorizzazione sanitaria per deposito e commercio di presidi sanitari registrati

- Autorizzazione sanitaria per stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento di detersivi

- Autorizzazione sanitaria per commercializzazione latte crudo destinato al consumo umano diretto

- Autorizzazione sanitaria per allevamenti zootecnici

- Autorizzazione sanitaria per deposito temporaneo di rifiuti di origine animale a basso ed alto rischio

- Autorizzazione sanitaria per l'apertura di farmacie

- Autorizzazione sanitaria per locali di deposito, commercio, vendita dei prodotti fitosanitari

- Aggiornamento di autorizzazione sanitaria per subingresso o cambiamento del nome e/o della ragione sociale o della sede legale della ditta

- Autorizzazione sanitaria per successiva modifica ai locali e/o impianti, il trasferimento in altri locali, la modifica dell?attività (sostanze alimentari di cui è autorizzata la produzione, preparazione, confezionamento e detenzione)

- Comunicazione di variazione del legale rappresentante di ditta titolare di autorizzazione sanitaria