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home_page/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A29 - Erboristerie


Definizione

Ai sensi dell'art. 1 L. 99/31 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio
delle piante officinali), per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche
e da profumo comprese nell'elenco di cui al R.D. 772/32 (Elenco delle piante officinali
soggette alle disposizioni della L. del 6 gennaio 1931).

Requisiti

Requisiti soggettivi
- Possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche,
del diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali
o in farmacognosia o del diploma universitario in tecniche erboristiche
di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
del 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio
1996.

- Requisiti per l'esercizio di attività di commercio.

Modalità di presentazione

Chiunque raccoglie piante officinali deve ottenere l'autorizzazione; inoltre, chi
utilizza le suddette piante deve conseguire il diploma di erborista.
Ai sensi dell'art. 2, L. 99/31, l'autorizzazione conferisce la qualità di raccoglitore.
L'autorizzazione deve specificare le piante officinali delle quali viene consentita al
titolare la coltivazione e la raccolta, nonché l'epoca e le modalità di raccolta medesima.
Ai sensi dell'art. 7, il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione a coltivare e
raccogliere piante officinali indigene ed esotiche, nonché alla preparazione industriale
di esse. L'autorizzazione non comprende la facoltà di vendere al minuto, che spetta
peraltro ai farmacisti. Tale indicazione è stata interpretata da numerose circolari ministeriali
a partire dalla circolare del Ministero dell'Agricoltura 2/12/1940 nei termini che
"gli erboristi in possesso di regolare diploma possono esercitare il commercio al minuto
di piante, parti di piante considerate officinali e dei loro prodotti, purché tale vendita
non avvenga in dose e forma di medicamento".
Dopo successive circolari restrittive del Ministero della Pubblica Istruzione, la
Seconda sezione del Consiglio di Stato con parere n. 67 del 3/02/70 ha affermato che "in
definitiva, si ritiene che agli erboristi sia consentita soltanto la vendita al minuto di piante
officinali o esotiche, e loro prodotti, destinate ad un uso diverso da quello medicamentoso".
Infine un'interpretazione evolutiva della magistratura penale e amministrativa
recepita dal Ministero della Sanità con circolare n.800.7/0AG/39 del 25/11/77 stabilisce
che la riserva al farmacista della vendita delle piante, loro parti e miscele e dei derivati
delle stesse è assoluta solo nel caso in cui queste per caratteristiche formali estrinseche
e/o sostanziali intrinseci dimostrabili devono essere considerate a tutti gli effetti medicinali.
In ogni altro caso il commercio al minuto è consentito anche in esercizi diversi dalla
farmacia (erboristeria).
Non è considerato erborista né raccoglitore chi distilla piante acquistate da raccoglitori
o chi detiene per uso proprio o famiglia senza farne commercio.

Informazioni dell'ufficio Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP
Altre specifiche o informazioni

Contribuzione a carico del richiedente
- Marche da bollo del valore corrente, sull'istanza e sull'atto autorizzativo finale.
- Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
- Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.

 

Procedimenti collegati

Per l'attività specifica

- Autorizzazione alla raccolta di piante officinali

Si tratta di un'autorizzazione introdotta dalla L. 99/31 e rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 2 della legge medesima.

L'autorizzazione deve specificare le piante officinali delle quali viene consentita al titolare la coltivazione e la raccolta, nonché l'epoca e le modalità di raccolta stessa.

Di carattere generale

- Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]

- Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]

 

N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:

- eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;

- classificazione dell'edificio secondo il P.R.G.;

- usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.);

- eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).

Cfr. schede:

- Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]

- Vincolo idrogeologico [Scheda B08]

- Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]