Scheda A29 - Erboristerie
| Definizione |
Ai sensi dell'art. 1 L. 99/31 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio |
|---|---|
| Requisiti |
Requisiti soggettivi - Requisiti per l'esercizio di attività di commercio. |
| Modalità di presentazione |
Chiunque raccoglie piante officinali deve ottenere l'autorizzazione; inoltre, chi |
| Informazioni dell'ufficio | Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP |
| Altre specifiche o informazioni |
Contribuzione a carico del richiedente
Procedimenti collegati Per l'attività specifica - Autorizzazione alla raccolta di piante officinali Si tratta di un'autorizzazione introdotta dalla L. 99/31 e rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 2 della legge medesima. L'autorizzazione deve specificare le piante officinali delle quali viene consentita al titolare la coltivazione e la raccolta, nonché l'epoca e le modalità di raccolta stessa. Di carattere generale - Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16] - Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche: - eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99; - classificazione dell'edificio secondo il P.R.G.; - usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.); - eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.). Cfr. schede: - Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07] - Vincolo idrogeologico [Scheda B08] - Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19] |



