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Commercianti e commercio elettronico
I requisiti necessari per esercitare un'attività commerciale via internet sono gli
stessi richiesti per esercitare l'attività nelle forme tradizionali.
Artigiani e commercio elettronico
La vendita dei propri prodotti da parte dei soggetti iscritti all'albo delle imprese
artigiane deve aver luogo "nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti"; pertanto
la circostanza che la vendita si conclude presso i locali di produzione dell'impresa deve essere opportunamente evidenziata all'interno del sito internet.
Agricoltori e commercio elettronico
L'esercizio della vendita diretta dei propri prodotti da parte degli agricoltori
(una volta ottenuta l'autorizzazione comunale di cui alla L. 59/63) non è soggetto al D.Lgs. 114/98.
Piccole e medie imprese industriali e commercio elettronico
Qualora l'industriale venda online i prodotti fabbricati, questi possono essere
acquistati dai consumatori anche direttamente solo se il locale in cui avviene la vendita
si trova nello stabilimento di produzione od in locali ad esso adiacenti.
Il Ministero dell'industria, con la circolare del 18 gennaio 1999, n. 3459/C (in
Disciplina del commercio, 1991, n. 1, p. 160 ss.), ha infatti chiarito che l'attività di vendita
da parte degli industriali fuoriesce dall'ambito applicativo del D.Lgs. 114/98 solo se
svolta nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti, analogamente alla deroga
prevista per gli artigiani.
Qualora la vendita sia esercitata in altri locali, l'industriale riveste anche la "qualifica"
di commerciante, con la sottoposizione al relativo regime (Minindustria, Circ. del 28 maggio 1999, n. 3467/C, in Disciplina del commercio, 1999, n. 2, p. 587 ss.).
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