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home_page/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A17 - Rifugi alpini


Definizione

L'art. 7 della L.R. 34/88 definisce rifugi alpini "le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni".

Requisiti

Requisiti soggettivi

- Possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio di professione turistica art. 7, c. 5, L. 135/01, "sono professioni turistiche quelle che organizzano eforniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti".

- Art. 7, c. 3, L. 135/01, "l'iscrizione al registro delle imprese di cui alla L.580, 29 dicembre 1993, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto 581 del Presidente della Repubblica, 7 dicembre 1995, costituisce condizioneper l'esercizio dell'attività turistica".

- Art. 7, c. 7, L. 135/01, "le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nell'apposito registro, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44del D.Lgs.112, 31 marzo 1998".

- Obbligo di iscrizione nel R.E.C., registro esercenti l'attività commerciale, sezioni speciali per le attività ricettive.

- Requisiti per licenze di pubblica sicurezza.

Requisiti dell'impianto

Ai sensi dell'art. 7, c. 2, L.R. 34/88, i rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre:

a) di servizio di cucina o attrezzature per cucina comune;

b) di spazio attrezzato per consumo di alimenti;

c) di spazi attrezzati per il pernottamento;

d) di uno spazio coperto che offra riparo e protezione, accessibile dall'esterno e utilizzabile anche durante i periodi di chiusura del rifugio.

 

Modalità di presentazione

Ai sensi dell'art. 9 L. 135/01 e dell'art. 8 L.R. 34/88, l'apertura, il trasferimento di sede e la gestione degli esercizi ricettivi di cui alla presente scheda sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

L'autorizzazione di cui sopra è rilasciata anche ai fini di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 773, 18 giugno 1931.

Informazioni dell'ufficio Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP
Altre specifiche o informazioni

Contribuzione a carico del richiedente

- Marche da bollo del valore corrente, sull'istanza e sull'atto autorizzativo finale.

- Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.

- Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica come da tariffari specifici.

 

Procedimenti collegati

Per l'attività specifica

- Autorizzazione all'apertura od al trasferimento di rifugio alpino

- Comunicazione di chiusura di rifugio alpino per un periodo superiore agli 8 giorni

Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli 8 giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.

Di carattere generale

- Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]

- Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]

 

N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:

- eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;

- classificazione dell'edificio secondo il P.R.G.;

- usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.);

- eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).

Cfr. schede:

- Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]

- Vincolo idrogeologico [Scheda B08]

- Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]