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home_page/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A14 - Alberghi e residenze turistico-alberighiere


Definizione

L'art. 2 della L.R. 42/81 definisce le aziende alberghiere come esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori. In particolare sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina, gli "alberghi" e le "residenze turistiche-alberghiere". Gli alberghi sono aziende aventi le caratteristiche di cui sopra che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, possiedono i requisiti indicati nella tabella A dell'allegato alla L.R. 42/81 e hanno non meno di 7 camere destinate alla ricettività.

Le residenze turistiche-alberghiere sono definite come aziende che forniscono alloggio in almeno 7 unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui alla tabella B dell'allegato alla L.R. 42/81.

Ai sensi dell'art. 3 L.R. 42/81, le aziende alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate da 5, 4, 3, 2, 1 stelle se trattasi di alberghi e da 4, 3, 2 stelle se trattasi di residenze turistiche-alberghiere. Gli alberghi classificati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso", previa autorizzazione del Comune, se in possesso di adeguati standard tipici degli esercizi di classe internazionale.

La denominazione per ciascuna azienda alberghiera è attribuita previa approvazione del Comune e non può essere assunta da altre aventi sede nello stesso territorio comunale né, in caso di azienda cessata, senza formale autorizzazione del titolare dell'azienda cessata.

Requisiti

Requisiti soggettivi

- Iscrizione al registro delle imprese di cui alla L. 580/93, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al D.P.R. 581/95.

- Iscrizione al R.E.C. per la somministrazione.

- Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui sopra, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal D.P.C.M. di cui all'art. 44 del D.Lgs. 112/98.

- Possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.

- Non essere incorso in alcuna delle misure di sicurezza o prevenzione che ai sensi della legislazione antimafia (L. 575/65 e s.s.m.) costituiscono cause di divieto.

Requisiti dell'impianto

- Per gli alberghi: devono disporre di non meno di 7 camere destinate alla ricettività e possedere i requisiti di cui alla Tabella A All. L.R. 42/81.

- Per le residenze turistico-alberghiere: devono fornire alloggio in almeno 7 unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina, e possedere i requisiti di cui alla Tabella B All. L.R. 42/81.

- Per gli alberghi classificati a 5 stelle ai fini dell'ottenimento della denominazione aggiuntiva "Lusso": rispetto degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale.

- Possono assumere la denominazione di motel gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. I motel, qualunque sia il numero di stelle assegnato, dovranno assicurare uno standard minimo di servizio di autorimessa con box o parcheggio per tanti posti macchina e/o imbarcazione quante sono le camere degli ospiti maggiorate del 10%, nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti motorizzati (per via terra e per via mare), rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.

Modalità di presentazione

L'autorizzazione all'apertura di un albergo o di una residenza turistico-alberghiera è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 231 del T.U.L.S. (R.D. 1265/34) ed al rilascio di successiva licenza di esercizio. L'autorizzazione di cui sopra è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773, 18 giugno 1931.

Le aziende alberghiere vengono classificate in base ai requisiti posseduti. L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della suddetta licenza di esercizio, che deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classifica assegnata, al numero delle camere e dei letti, al periodo di apertura (stagionale o annuale) e all'ubicazione.

La classificazione ha validità per un quinquennio con decorrenza 1° gennaio e compete al Comune secondo le modalità di cui all'art. 7 L.R. 42/81.

Informazioni dell'ufficio Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP
Altre specifiche o informazioni

Contribuzione a carico del richiedente

- Marche da bollo del valore corrente, sull'istanza e sull'atto autorizzativo finale.

- Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.

- Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica come da tariffari specifici.

 

Procedimenti collegati

Per l'attività specifica

- Autorizzazione all'apertura, modifica, trasferimento di albergo o residenza turistico- alberghiera

L'apertura, la modifica ed il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

L'autorizzazione di cui sopra è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 773,18 giugno 1931.

- Classificazione di albergo o residenza turistico-alberghiera

L'attribuzione della classifica è obbligatoria e ha validità per un quinquennio con decorrenza 1° gennaio.

I titolari della licenza di esercizio alberghiero devono, entro il mese di aprile dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, inoltrare al Comune nel cui territorio è sita l'azienda stessa una denuncia contenente tutti gli elementi relativi alle prestazioni di servizi, alle dotazioni, agli impianti ed attrezzature nonché all'ubicazione ed aspetto, necessari per la classificazione.

Stessa denuncia deve essere presentata in caso di nuova apertura, durante il quinquennio, di azienda alberghiera. I titolari di alberghi che abbiano i requisiti per essere classificati a cinque stelle e, in più, standard tipici di carattere internazionale che intendono fare assumere all'azienda la denominazione aggiuntiva "lusso" devono farne richiesta al Comune, unitamente alla denuncia di cui sopra. Alla richiesta gli interessati devono allegare una relazione nella quale siano analiticamente evidenziati e descritti gli standard aggiuntivi posseduti dall'azienda. I provvedimenti di classificazione alberghiera vengono adottati dal Comune entro 90 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda. In sede di riclassificazione quinquennale il Comune provvede entro il termine di 150 giorni.

Il Comune autorizza l'assunzione della denominazione aggiuntiva "lusso" agli alberghi classificati a 5 stelle, previo nulla-osta della Giunta regionale che vi provvede sentito il parere di apposita commissione tecnica nominata dalla giunta regionale stessa, in carica 5 anni e composta dall'assessore regionale al turismo o suo delegato, che la presiede, e da quattro esperti di cui due designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale.

- Comunicazione di chiusura di albergo o residenza turistico-alberghiera per un periodo superiore agli 8 giorni

Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli 8 giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.

- Comunicazione di cessazione di attività di albergo o residenza turistico-alberghiera

- Licenza per esercizio di attività di albergo o residenza turistico-alberghiera.

Di carattere generale

- Autorizzazione sanitaria (R.D. 1265/34, art. 231)

- Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]

- Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]

- Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: sono soggette ai controlli antincendi le strutture con più di 25 posti letto ? rif. attività n. 84 "Alberghi,pensioni, motels, dormitori e sim. con oltre 25 posti letto" di cui all?elenco del D.M. 16/02/82.

 

N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:

- eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;

- classificazione dell'edificio secondo il P.R.G.;

- usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.);

- eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).

Cfr. schede:

- Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]

- Vincolo idrogeologico [Scheda B08]

- Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]