Scheda A11 - Officina meccanica
| Definizione |
La L. 122/92 disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata "attività di autoriparazione". Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui all'art. 1 L. 122/92, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, rifornimento di carburante, sostituzione dei filtri dell'aria e dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché dell'attività di commercio di veicoli. L'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, necessaria per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, è stabilita ed aggiornata a cadenza biennale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative (comma aggiunto all'art. 1, L. 507/96). Ai sensi dell'art. 2 della L. 443/85 "Legge quadro per l'artigianato", si definisce imprenditore artigiano "colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libertà d'accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione". Ai sensi dell'art. 3, è artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla L. 443/85, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. Si definisce inoltre artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla L. 443/85 e con gli scopi di cui sopra, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall?imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: - per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste; - per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste. Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra: - non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della L. 25/55, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; - non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla L. 877/73, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; - sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice Civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; - sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; - non sono computati i portatori di handicap, fisici psichici o sensoriali; - sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta. |
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| Requisiti |
Requisiti soggettivi - Titolarità di una sola impresa artigiana. - Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, obbligatoria per tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 L. 443/85 secondo le formalità previste per il registro delle ditte agli artt. 47 e seguenti del R.D. 2011/34. La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del R.D. 2011/34 e sono annotate nel registro delle ditte entro 15 giorni dalla presentazione. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art. 2 L. 443/85, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane. Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a 3 mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'art. 4 L. 443/85 mantengono l'iscrizione all'albo. L'esercizio della attività di autoriparatore è subordinato al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile tecnico: - idoneità fisica; - non avere riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino dei veicoli a motore, per i quali è prevista una pena detentiva; - requisiti professionali (art. 7 L. 122/92, c. 2). I requisiti professionali consistono: - nell'avere esercitato l'attività di autoriparazione, come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore, per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque; tale periodo viene ridotto a un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico professionale diverso da quello attinente l'attività; - nell'avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno negli ultimi cinque, di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore - nell'avere conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia tecnica attinente l'attività. È obbligatoria la designazione di almeno un responsabile tecnico per ogni officina nella quale venga esercitata l'attività di autoriparazione e lo stesso non può essere Responsabile tecnico per più di un'officina. Il responsabile tecnico deve avere una abilitazione per ciascuna delle diverse tipologie di attività di autoriparazione che vengono svolte all'interno dell'officina e deve essere persona immedesimata nell'impresa, (titolare, socio, collaboratore familiare, dipendente). Requisiti dell'impianto L'impianto deve essere dotato delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, così come viene stabilito e aggiornato a cadenza biennale con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative (comma aggiunto dall'art. 1, L. 507/96). È richiesto, inoltre, il rispetto dei limiti dimensionali, di cui alla L. 443/85. |
| Modalità di presentazione |
L'attività di cui alla presente scheda è soggetta ad autorizzazione da parte dello sportello unico subordinata all'acquisizione dei pareri/nulla osta/atti d'assenso comunque denominati da parte degli enti e uffici coinvolti nel procedimento unico. Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione devono presentare denuncia di inizio attività. Con l'abolizione del Registro delle Imprese di Autoriparazione (R.I.A.), la denuncia di inizio attività, completa delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti, deve essere presentata contestualmente alla domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane (oppure alla denuncia di variazione nel caso di impresa artigiana già iscritta) in cui è ubicata l'officina. La data di inizio attività deve essere quella di presentazione della denuncia. |
| Informazioni dell'ufficio | Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP |
| Altre specifiche o informazioni |
Contribuzione a carico del richiedente - Marche da bollo del valore corrente, sull'istanza e sull'atto autorizzativo finale. - Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire. - Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati Per l'attività specifica - Denuncia inizio attività di autoriparazione Di carattere generale - Emissioni in atmosfera [Scheda B01]: cfr. in particolare voce 2 "Riparazione everiniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 Kg/g" di cui all'All. 2 "Elenco delle attività a ridotto inquinamentoatmosferico" al D.M. 25/07/91 - Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: cfr. in particolare D.M. 16/02/82 "Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernentela determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi", attività n. 46 "Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiorea 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25addetti" - Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16] - Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche: - eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99; - classificazione dell'edificio secondo il P.R.G.; - usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.); - eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.). Cfr. schede: - Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07] - Vincolo idrogeologico [Scheda B08] - Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]
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