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home_page/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A08 - Istituti di bellezza


Definizione

L'attività di estetica comprende tutti i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo
umano allo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, migliorare
e proteggere l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione
degli inestetismi presenti.
L'attività di estetista è disciplinata da un apposito regolamento comunale che individua
tra l'altro le distanze minime da altri esercizi ove si svolge la medesima attività;
tali distanze, variabili da zona a zona, sono calcolate dal centro dell'ingresso al negozio
già esistente al centro del negozio istituendo seguendo la via pedonale più breve. Il
rispetto delle distanze minime è previsto anche nel caso in cui si intenda svolgere l'attività
di interesse all'interno di palestre, club, circoli privati, profumerie e simili.

Requisiti

Requisiti del titolare dell'attività

Impresa individuale artigiana

È un'impresa che fa capo ad un solo titolare; chi promuove l'attività ne è responsabile
anche economicamente: ciò significa che l'imprenditore risponde dei debiti contratti
dalla ditta con il proprio patrimonio personale, presente e futuro. Nel caso vi siano
dei familiari che collaborano nell'azienda, questa si configura come impresa familiare,
di cui comunque rimane responsabile il solo titolare; questi deve attribuirsi almeno il
51% del reddito di impresa. Il Codice Civile stabilisce che sono assoggettabili all'obbligo
assicurativo i parenti fino al 3° grado, nonché gli affini entro il 2° grado del titolare
dell'impresa. Il collaboratore familiare non partecipa alle perdite. I requisiti richiesti in
caso di scelta di questa forma giuridica sono:
- per il titolare dell'impresa: qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di
estetista rilasciato dalla commissione provinciale dell'artigianato (C.P.A.);
- iscrizione all'albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio;
- insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione
di cui all'art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).

Impresa individuale non artigiana

I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in questione sono:
- nomina di un direttore d'azienda in possesso della qualifica professionale per
l'esercizio dell'attività di estetista rilasciato dalla commissione provinciale dell'artigianato
(C.P.A.);
- iscrizione al registro imprese presso la CCIAA;
- insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione
di cui all'art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).

Società artigiana*

1) S.N.C. (società in nome collettivo)
In tale società due o più persone esercitano in comune una attività allo scopo di
dividerne gli utili. La società si costituisce stipulando un atto di costituzione sottoscritto
alla presenza di un notaio, secondo le forme previste dalla legge. Tutti i soci rispondono
illimitatamente in solido con il proprio patrimonio personale, presente e futuro, dei
debiti contratti dalla società.
I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in parola sono:
- per la maggioranza dei soci, qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di
estetista rilasciato dalla commissione provinciale dell'artigianato (C.P.A.); nel
caso di due soci, è sufficiente che uno risulti in possesso della suddetta qualifica;
- per tutti i soci, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza
o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).

2) S.A.S. (società in accomandita semplice)
Tale forma prevede due tipi di soci: gli accomandatari, che rispondono in solido e
illimitatamente per le obbligazioni della società (come i soci in una s.n.c.) e gli accomandanti,
che invece rispondono solo per la quota da loro conferita. L'amministrazione
della società spetta esclusivamente ai soci accomandatari. Il socio accomandatario deve
avere i requisiti previsti dall'art. 2 della legge quadro e non deve essere unico socio di
una s.r.l. o socio accomandatario di un'altra s.a.s.
I requisiti richiesti in caso di scelta di questa forma giuridica sono:
- per tutti i soci accomandatari, qualifica professionale per l'esercizio dell'attività
di estetista rilasciato dalla commissione provinciale dell'artigianato (C.P.A.);
- per tutti i soci accomandatari, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto,
decadenza o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).

3) S.R.L. (società a responsabilità limitata) a socio unico
La possibilità di costituire una società a responsabilità limitata da parte di un unico
socio consente di tenere separato il patrimonio personale del socio da quello della
società, limitando quindi il rischio di impresa al solo capitale conferito. Rispetto alla
ditta individuale esistono tuttavia maggiori formalità e costi a livello di obblighi contabili
e fiscali, a cominciare dal capitale minimo previsto, pari a 20 milioni di lire. L'unico
socio deve avere i requisiti previsti dall'art. 2 della legge quadro e non deve essere socio
di altre s.r.l. unipersonali o socio accomandatario di una s.a.s.
I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in parola sono:
- per l'unico socio, qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetista
rilasciato dalla commissione provinciale dell'artigianato (C.P.A.);
- per l'unico socio, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza
o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).

4) S.R.L. (società a responsabilità limitata) pluripersonale
Con la L. 57/01 è possibile costituire società artigiane anche in forma di s.r.l. pluripersonali.
In tal modo viene delimitata la responsabilità patrimoniale dei soci artigiani e
si dà la possibilità alla società artigiana di accedere alla partecipazione di capitale esterno
tramite la presenza di soci investitori. Nelle mani della maggioranza dei soci artigiani
deve però rimanere il capitale, la direzione, l'amministrazione, garantendo il principio
della prevalenza del lavoro sul capitale. La nuova s.r.l. artigiana viene riconosciuta come
tale a condizione che la maggioranza numerica dei soci (o uno nel caso di due soci): 1)
svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo; 2) conferisca e detenga la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto alla partecipazione esterna di capitale; 3) detenga la maggioranza negli organi deliberanti garantendo la propria partecipazione maggioritaria nell'assemblea e nel consiglio di amministrazione (se costituito).
I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in questione sono:
- per la maggioranza dei soci, qualifica professionale per l'esercizio dell'attività
di estetista rilasciato dalla commissione provinciale dell'artigianato (C.P.A.);
- per tutti i soci, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza
o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).

Società non artigiana (commerciale)

I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in parola sono:
- nomina di un direttore d'azienda con qualifica professionale per l'esercizio dell'attività
di estetista rilasciato dalla commissione provinciale dell'artigianato (C.P.A.);
- per tutti i soci, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza
o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).

L'attività di estetica risulta compresa nell'elenco di cui alla Tabella "B" riportata
sull'allegato "2" al D.Lgs. 391/91 (lettera "i" - Istituti di bellezza ad attività di manicure
e di massaggio facciale estetico, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di
cure di bellezza e di parrucchiere, nonché le attività di massaggiatore chinesiterapeuta -
massaggio sanitario, massaggio sportivo). Pertanto ai fini dell'esercizio della stessa è
richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria da parte del titolare
in caso di impresa individuale o del legale rappresentante in caso di società.
Per l'attività di estetica è inoltre richiesta ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. cit. la dimostrazione
del possesso del requisito di capacità professionale. In particolare il richiamato
art. 6 stabilisce che "la prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, eventualmente richieste per l'accesso ad una delle attività di cui alla tabella B e alla tabella C, o per l'esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione
dell'effettivo esercizio dell'attività stessa in altro Stato membro della Comunità economica
europea, rilasciata dalle competenti autorità di tale Stato.
Tale certificazione deve comunque comprovare che l'attività è stata esercitata:
a) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda;
b) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente di azienda,
quando l'interessato abbia conseguito, per l'attività in questione, una formazione
preliminare, attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato
o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti;
c) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda,
quando l'interessato abbia esercitato a titolo dipendente l'attività in questione
per almeno tre anni;
d) per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora l'interessato comprovi di
aver ricevuto, per l?attività in questione, una formazione preliminare, attestata
da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida
dagli organismi professionali competenti.
Nei casi previsti dalle lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da oltre dieci
anni alla data della presentazione della domanda con cui il cittadino di un altro Stato
membro della Comunità economica europea chiede di esercitare le attività di cui
trattasi".
Più specificamente, la qualifica professionale di estetista si intende conseguita,
dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico-
pratico preceduto dallo svolgimento:
- di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di 2 anni, con un
minimo di 900 ore annue, seguito da un corso di specializzazione della durata
di un anno oppure da un anno di inserimento in una impresa di estetista
oppure
- di un anno di attività lavorativa qualificata, in qualità di dipendente a tempo
pieno, in uno studio medico specializzato o in un'impresa di estetista, successiva
allo svolgimento di un periodo di apprendistato in un'impresa di estetista,
seguita da appositi corsi regionali di formazione teorica
oppure
- di un periodo non inferiore a tre anni, di attività lavorativa a tempo pieno, in
qualità di dipendente o collaboratore familiare, in un'impresa di estetista, accertata
attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente,
seguita da corsi regionali di formazione teorica.

* Dal 1° gennaio 2004 entrerà in vigore la riforma del diritto societario apportata dal D.Lgs. 6/03 (in attuazione della L. 366/01). Le società già esistenti sono tenute a modificare il proprio statuto, adeguandolo a quanto contenuto nel citato decreto, entro il 30 settembre 2004. La modifica relativa alla s.r.l. è considerata la più cospicua in termini di novità normative.

Modalità di presentazione

L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione
amministrativa.
Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, i locali, gli impianti e le attrezzature
utilizzate devono rispondere a requisiti igienico-edilizi e sanitari riportati sul
regolamento edilizio ovvero specificati dall'ASL; tali requisiti possono essere anche
autocertificati.
L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, delle superfici minime dei locali,
nonché delle distanze minime fra esercizi esistenti, è compiuto dai competenti organi di
vigilanza sulla base delle disposizioni del richiamato regolamento comunale. Le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di parrucchiere per uomo e donna e di istituti di
bellezza, nonché le autorizzazioni al trasferimento degli esercizi esistenti, sono rilasciate
nel rispetto delle distanze minime determinate dal regolamento comunale.
Spettano in particolare al servizio di igiene pubblica dell'ASL:
- l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili
destinate allo svolgimento delle attività
- il controllo sanitario sui procedimenti tecnici usati nelle lavorazioni e l'accertamento
dell'idoneità sanitaria delle persone addette.
Nel caso di impresa gestita in forma societaria la concessione dell'autorizzazione è
subordinata all'accertamento dei requisiti professionali della persona che assume la direzione dell'azienda.
L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista viene concessa se si è in
presenza dei seguenti requisiti:
- iscrizione all'albo delle imprese artigiane (o averne di fatto i requisiti);
- requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo
svolgimento delle attività, nonché i requisiti sanitari dei procedimenti tecnici
usati nelle stesse attività;
- qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione.
Il suddetto accertamento non è richiesto se l'impresa è già iscritta come tale nell?albo
provinciale delle imprese artigiane.
L'autorizzazione amministrativa, una volta rilasciata, deve essere obbligatoriamente
fatta vidimare dall'ufficio comunale competente, a cura del titolare, ogni due anni.
Le imprese che svolgono attività di estetista possono essere esercitate in forma
individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla L. 443/85
(locale minimo: 15 mq con un lettino; per ogni lettino in più altri 5 mq).
Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma societaria, anche cooperativa, i
soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere
in possesso della qualificazione professionale. Nel caso di imprese diverse da quella
prevista dalla L. 443/85 i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività
di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.
L'attività può essere svolta al domicilio dell'esercente o nella sede del committente
in locali che rispondono ai requisiti previsti dal regolamento comunale. Non è ammesso
l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio.
L'attività di estetista può essere svolta unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere
(è necessaria in questo caso la doppia qualifica) in forma di imprese esercitate
nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dall'art. 3 della
L. 443/85 (s.a.s., s.n.c. e s.r.l.). In questo caso i singoli soci che esercitano le distinte
attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle
rispettive mansioni.
I centri di estetica possono dotarsi di lampade abbronzanti per ampliare la gamma
dei propri servizi. Tali aggiunte non modificano la natura dell'attività che continua ad
essere artigiana. Quando invece l'attività prevalente è quella di centro abbronzatura (per
la prevalenza di investimenti e ricavi) l'attività non può essere considerata artigiana, ma
commerciale.
I procedimenti attivabili ai fini dell'esercizio dell'attività di estetista consistono
nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, al trasferimento della stessa ovvero al
subingresso.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività comporta la presentazione di apposita
istanza in bollo presso lo sportello unico; l'istanza deve essere corredata di tutta la documentazione
di seguito specificata, necessaria per consentire agli uffici ed enti competenti
la verifica del rispetto dei requisiti specificati dal regolamento dell'attività (rispetto
condizioni di distanza minima, ecc.) e dei requisiti igienico-sanitari.
L'avvio del procedimento di subingresso in attività di estetista con presentazione
di istanza presso lo sportello unico comunale è invece previsto in caso di esistenza di
valido contratto di trasferimento dell'azienda in forma di atto pubblico o scrittura privata
autenticata da notaio ovvero in caso di variazione societaria o modifica dell'atto costitutivo
comportanti la nascita di una nuova persona giuridica (diversa partita IVA). In
caso di modifica societaria consistente in un cambio di ragione sociale per le società di
persone (S.n.c. e S.a.s.) ovvero di denominazione sociale per le società di capitali (S.p.a.,
S.a.p.a., S.r.l.) è sufficiente una comunicazione al comune; tale comunicazione non comporta il rilascio di nuova autorizzazione. La modifica societaria consistente in una mera
variazione della compagine sociale non comportante il cambio di ragione sociale o denominazione sociale non è soggetta a comunicazione obbligatoria.
La sospensione dell'attività per più di 30 giorni consecutivi è ammessa previa
comunicazione/richiesta al comune corredata delle motivazioni opportunamente documentate;
il comune si pronuncia in merito entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
In caso di esito favorevole, occorre esporre un cartello all'esterno dell'esercizio un
cartello riportante la data di inizio e fine del periodo di sospensione.

Informazioni dell'ufficio Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP
Altre specifiche o informazioni

Contribuzione a carico del richiedente
- Marche da bollo del valore corrente, sull'istanza e sull'atto autorizzativo finale.
- Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
- Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.

 

Procedimenti collegati

Per l'attività specifica

- Autorizzazione all'apertura di salone di estetica

- Autorizzazione al subingresso in salone di estetica

- Autorizzazione al trasferimento di salone di estetica

- Comunicazione/autorizzazione alla chiusura di salone di estetica per più di 30 giorni consecutivi

- Comunicazione di cambio di ragione/denominazione sociale

Di carattere generale

- Emissioni in atmosfera [Scheda B01]: cfr. in particolare voce n. 4 "Attività estetica,sanitaria e di servizio e cura della persona" di cui all'Allegato 1 "Elencodelle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo" al D.M. 25/07/91

- Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]

- Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]

 

N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:

- eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;

- classificazione dell'edificio secondo il P.R.G.;

- usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.);

- eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).

Cfr. schede:

- Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]

- Vincolo idrogeologico [Scheda B08]

- Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]