Vai al Menù  |  Vai al contenuto principale

home_page/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A07 - Barbieri - Parrucchieri


Definizione

Si definisce parrucchiere per uomo e donna colui che esercita le attività di taglio
capelli, esecuzione acconciature, colorazione e decolorazione capelli ed ogni altro servizio
inerente e complementare al trattamento estetico dei capelli.
L'attività di parrucchiere è disciplinata da un apposito regolamento comunale che
individua tra l'altro le distanze minime da altri esercizi ove si svolge la medesima attività;
tali distanze, variabili da zona a zona, sono calcolate dal centro dell'ingresso al negozio
già esistente al centro del negozio istituendo seguendo la via pedonale più breve.

Requisiti

Requisiti soggettivi

Impresa individuale artigiana


È un'impresa che fa capo ad un solo titolare; chi promuove l'attività ne è responsabile
anche economicamente: ciò significa che l'imprenditore risponde dei debiti contratti
dalla ditta con il proprio patrimonio personale, presente e futuro. Nel caso vi siano
dei familiari che collaborano nell'azienda, questa si configura come impresa familiare,
di cui comunque rimane responsabile il solo titolare; questi deve attribuirsi almeno il
51% del reddito di impresa. Il Codice Civile stabilisce che sono assoggettabili all'obbligo
assicurativo i parenti fino al 3° grado, nonché gli affini entro il 2° grado del titolare
dell'impresa. Il collaboratore familiare non partecipa alle perdite. I requisiti richiesti in
caso di scelta della forma giuridica in parola sono:
- per il titolare dell'impresa: qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di
parrucchiere od estetista rilasciato dalla commissione provinciale dell'artigianato
(C.P.A.);
- iscrizione all'albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio;
- insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione
di cui all'art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).

Impresa individuale non artigiana


I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in parola sono:
- nomina di un direttore d'azienda in possesso della qualifica professionale per
l'esercizio dell'attività di parrucchiere rilasciato dalla commissione provinciale
dell'artigianato (C.P.A.);
- iscrizione al registro imprese presso la CCIAA;
- insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione
di cui all'art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).

Società artigiana*

1) S.N.C. (società in nome collettivo)
In tale società due o più persone esercitano in comune una attività allo scopo di
dividerne gli utili. La società si costituisce stipulando un atto di costituzione sottoscritto
alla presenza di un notaio, secondo le forme previste dalla legge. Tutti i soci rispondono
illimitatamente in solido con il proprio patrimonio personale, presente e futuro, dei
debiti contratti dalla società.
I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in parola sono:
- per la maggioranza dei soci, qualifica professionale per l?esercizio dell?attività
di parrucchiere rilasciato dalla commissione provinciale dell?artigianato
(C.P.A.); nel caso di due soci, è sufficiente che uno risulti in possesso della suddetta
qualifica;
- per tutti i soci, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza
o sospensione di cui all?art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).

2) S.A.S. (società in accomandita semplice)
Tale forma prevede due tipi di soci: gli accomandatari, che rispondono in solido e
illimitatamente per le obbligazioni della società (come i soci in una s.n.c.) e gli accomandanti,
che invece rispondono solo per la quota da loro conferita. L'amministrazione
della società spetta esclusivamente ai soci accomandatari. Il socio accomandatario deve
avere i requisiti previsti dall'art. 2 della legge quadro e non deve essere unico socio di
una s.r.l. o socio accomandatario di un'altra s.a.s.
I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in parola sono:
- per tutti i soci accomandatari, qualifica professionale per l'esercizio dell'attività
di parrucchiere rilasciato dalla commissione provinciale dell'artigianato (C.P.A.);
- per tutti i soci accomandatari, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto,
decadenza o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).

3) S.R.L. (società a responsabilità limitata) a socio unico
La possibilità di costituire una società a responsabilità limitata da parte di un unico
socio consente di tenere separato il patrimonio personale del socio da quello della
società, limitando quindi il rischio di impresa al solo capitale conferito. Rispetto alla
ditta individuale esistono tuttavia maggiori formalità e costi a livello di obblighi contabili
e fiscali, a cominciare dal capitale minimo previsto, pari a lire 20 milioni. L'unico
socio deve avere i requisiti previsti dall'art. 2 della legge quadro e non deve essere socio
di altre s.r.l. unipersonali o socio accomandatario di una s.a.s.
I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in parola sono:
- per l'unico socio, qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di parrucchiere
rilasciato dalla commissione provinciale dell'artigianato (C.P.A.);
- per l'unico socio, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza
o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).

4) S.R.L. (società a responsabilità limitata) pluripersonale
Con la L. 57/01 è possibile costituire società artigiane anche in forma di s.r.l. pluripersonali.
In tal modo viene delimitata la responsabilità patrimoniale dei soci artigiani e
si dà la possibilità alla società artigiana di accedere alla partecipazione di capitale esterno
tramite la presenza di soci investitori. Nelle mani della maggioranza dei soci artigiani
deve però rimanere il capitale, la direzione, l'amministrazione, garantendo il principio
della prevalenza del lavoro sul capitale. La nuova s.r.l. artigiana viene riconosciuta come
tale a condizione che la maggioranza numerica dei soci (o uno nel caso di due soci): 1)
svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo; 2) conferisca e detenga la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto alla partecipazione esterna di capitale;

3) detenga la maggioranza negli organi deliberanti garantendo la propria partecipazione maggioritaria nell'assemblea e nel consiglio di amministrazione (se costituito).
I requisiti richiesti in caso di scelta di questa forma giuridica sono:
- per la maggioranza dei soci, qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di
parrucchiere rilasciato dalla commissione provinciale dell'artigianato (C.P.A.);
- per tutti i soci, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza
o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).

Società non artigiana (commerciale)
I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in questione sono:
- nomina di un direttore d'azienda con qualifica professionale per l'esercizio dell'attività
di parrucchiere rilasciato dalla commissione provinciale dell'artigianato
(C.P.A.);
- per tutti i soci, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza
o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).

 

* Dal 1° gennaio 2004 entrerà in vigore la riforma del diritto societario apportata dal D.Lgs. 6/03 (in attuazionedella L. 366/01). Le società già esistenti sono tenute a modificare il proprio statuto, adeguandolo a quanto contenutonel citato decreto, entro il 30 settembre 2004. La modifica relativa alla s.r.l. è considerata la più cospicua intermini di novità normative.

Modalità di presentazione

L'esercizio dell'attività di parrucchiere è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione
amministrativa.
Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, i locali, gli impianti e le attrezzature
utilizzate devono rispondere a requisiti igienico-edilizi e sanitari riportati sul regolamento
edilizio ovvero specificati dall'ASL; tali requisiti possono essere anche autocertificati.
L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, delle superfici minime dei locali,
nonché delle distanze minime fra esercizi esistenti, è compiuto dai competenti organi di
vigilanza sulla base delle disposizioni del richiamato regolamento comunale. Le autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi di parrucchiere per uomo e donna, nonché le autorizzazioni al trasferimento degli esercizi esistenti, sono rilasciate nel rispetto delle
distanze minime determinate dal regolamento comunale.
Spettano in particolare al servizio di igiene pubblica dell'ASL:
- l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili
destinate allo svolgimento delle attività
- il controllo sanitario sui procedimenti tecnici usati nelle lavorazioni e l'accertamento
dell'idoneità sanitaria delle persone addette.
Nel caso di impresa gestita in forma societaria la concessione dell'autorizzazione è
subordinata all'accertamento dei requisiti professionali della persona che assume la direzione dell'azienda.
Negli esercizi autorizzati per la sola attività di barbiere o parrucchiere è vietato
esercitare l'attività di estetica, anche se svolta a titolo dimostrativo.
È concessa, negli esercizi di parrucchiere per uomo e per donna, l'autorizzazione a
svolgere prestazioni di semplice manicure e pedicure, ad opera di collaboratori familiari
del titolare o dipendenti qualificati. Anche negli esercizi di barbiere possono essere autorizzate, su richiesta del titolare, prestazioni di semplice manicure.
I procedimenti attivabili ai fini dell'esercizio dell'attività di parrucchiere consistono
nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, al trasferimento della stessa ovvero al
subingresso.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività comporta la presentazione di apposita
istanza in bollo presso lo sportello unico; l'istanza deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire agli uffici ed enti competenti la verifica del rispetto dei requisiti specificati dal regolamento dell'attività (rispetto condizioni di distanza
minima, ecc.) e dei requisiti igienico-sanitari.
L'avvio del procedimento di subingresso in attività di parrucchiere con presentazione
di istanza presso lo sportello unico comunale è invece previsto in caso di esistenza
di valido contratto di trasferimento dell'azienda in forma di atto pubblico o scrittura
privata autenticata da notaio ovvero in caso di variazione societaria o modifica dell'atto
costitutivo comportanti la nascita di una nuova persona giuridica (diversa partita IVA).
In caso di modifica societaria consistente in un cambio di ragione sociale per le società
di persone (S.n.c. e S.a.s.) ovvero di denominazione sociale per le società di capitali
(S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.) è sufficiente una comunicazione al comune; tale comunicazione
non comporta il rilascio di nuova autorizzazione. La modifica societaria consistente in
una mera variazione della compagine sociale non comportante il cambio di ragione
sociale o denominazione sociale non è soggetta a comunicazione obbligatoria.
La sospensione dell'attività per più di 30 giorni consecutivi è ammessa previa
comunicazione/richiesta al comune corredata delle motivazioni opportunamente documentate;
il comune si pronuncia in merito entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
In caso di esito favorevole, occorre esporre un cartello all'esterno dell'esercizio un
cartello riportante la data di inizio e fine del periodo di sospensione.

Specifiche sulla documentazione

 

Informazioni dell'ufficio Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP
Altre specifiche o informazioni

Contribuzione a carico del richiedente
- Marche da bollo del valore corrente, sull'istanza e sull'atto autorizzativo finale.
- Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
- Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.

Procedimenti collegati

Per l'attività specifica

- Autorizzazione all'apertura di esercizio di parrucchiere

- Autorizzazione al subingresso in esercizio di parrucchiere

- Autorizzazione al trasferimento di esercizio di parrucchiere

- Comunicazione/autorizzazione alla chiusura di esercizio di parrucchiere per più di 30 giorni consecutivi

- Comunicazione di cambio di ragione/denominazione sociale

Di carattere generale

- Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]

- Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]

 

N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:

- eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;

- classificazione dell'edificio secondo il P.R.G.;

- usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.);

- eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).

Cfr. schede:

- Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]

- Vincolo idrogeologico [Scheda B08]

- Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]