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Requisiti soggettivi
Impresa individuale artigiana
È un'impresa che fa capo ad un solo titolare; chi promuove l'attività ne è responsabile
anche economicamente: ciò significa che l'imprenditore risponde dei debiti contratti
dalla ditta con il proprio patrimonio personale, presente e futuro. Nel caso vi siano
dei familiari che collaborano nell'azienda, questa si configura come impresa familiare,
di cui comunque rimane responsabile il solo titolare; questi deve attribuirsi almeno il
51% del reddito di impresa. Il Codice Civile stabilisce che sono assoggettabili all'obbligo
assicurativo i parenti fino al 3° grado, nonché gli affini entro il 2° grado del titolare
dell'impresa. Il collaboratore familiare non partecipa alle perdite. I requisiti richiesti in
caso di scelta della forma giuridica in parola sono:
- per il titolare dell'impresa: qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di
parrucchiere od estetista rilasciato dalla commissione provinciale dell'artigianato
(C.P.A.);
- iscrizione all'albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio;
- insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).
Impresa individuale non artigiana
I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in parola sono:
- nomina di un direttore d'azienda in possesso della qualifica professionale per
l'esercizio dell'attività di parrucchiere rilasciato dalla commissione provinciale
dell'artigianato (C.P.A.);
- iscrizione al registro imprese presso la CCIAA;
- insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).
Società artigiana*
1) S.N.C. (società in nome collettivo)
In tale società due o più persone esercitano in comune una attività allo scopo di
dividerne gli utili. La società si costituisce stipulando un atto di costituzione sottoscritto
alla presenza di un notaio, secondo le forme previste dalla legge. Tutti i soci rispondono
illimitatamente in solido con il proprio patrimonio personale, presente e futuro, dei
debiti contratti dalla società.
I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in parola sono:
- per la maggioranza dei soci, qualifica professionale per l?esercizio dell?attività
di parrucchiere rilasciato dalla commissione provinciale dell?artigianato
(C.P.A.); nel caso di due soci, è sufficiente che uno risulti in possesso della suddetta
qualifica;
- per tutti i soci, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all?art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).
2) S.A.S. (società in accomandita semplice)
Tale forma prevede due tipi di soci: gli accomandatari, che rispondono in solido e
illimitatamente per le obbligazioni della società (come i soci in una s.n.c.) e gli accomandanti,
che invece rispondono solo per la quota da loro conferita. L'amministrazione
della società spetta esclusivamente ai soci accomandatari. Il socio accomandatario deve
avere i requisiti previsti dall'art. 2 della legge quadro e non deve essere unico socio di
una s.r.l. o socio accomandatario di un'altra s.a.s.
I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in parola sono:
- per tutti i soci accomandatari, qualifica professionale per l'esercizio dell'attività
di parrucchiere rilasciato dalla commissione provinciale dell'artigianato (C.P.A.);
- per tutti i soci accomandatari, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).
3) S.R.L. (società a responsabilità limitata) a socio unico
La possibilità di costituire una società a responsabilità limitata da parte di un unico
socio consente di tenere separato il patrimonio personale del socio da quello della
società, limitando quindi il rischio di impresa al solo capitale conferito. Rispetto alla
ditta individuale esistono tuttavia maggiori formalità e costi a livello di obblighi contabili
e fiscali, a cominciare dal capitale minimo previsto, pari a lire 20 milioni. L'unico
socio deve avere i requisiti previsti dall'art. 2 della legge quadro e non deve essere socio
di altre s.r.l. unipersonali o socio accomandatario di una s.a.s.
I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in parola sono:
- per l'unico socio, qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di parrucchiere
rilasciato dalla commissione provinciale dell'artigianato (C.P.A.);
- per l'unico socio, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).
4) S.R.L. (società a responsabilità limitata) pluripersonale
Con la L. 57/01 è possibile costituire società artigiane anche in forma di s.r.l. pluripersonali.
In tal modo viene delimitata la responsabilità patrimoniale dei soci artigiani e
si dà la possibilità alla società artigiana di accedere alla partecipazione di capitale esterno
tramite la presenza di soci investitori. Nelle mani della maggioranza dei soci artigiani
deve però rimanere il capitale, la direzione, l'amministrazione, garantendo il principio
della prevalenza del lavoro sul capitale. La nuova s.r.l. artigiana viene riconosciuta come
tale a condizione che la maggioranza numerica dei soci (o uno nel caso di due soci): 1) svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo; 2) conferisca e detenga la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto alla partecipazione esterna di capitale;
3) detenga la maggioranza negli organi deliberanti garantendo la propria partecipazione maggioritaria nell'assemblea e nel consiglio di amministrazione (se costituito).
I requisiti richiesti in caso di scelta di questa forma giuridica sono:
- per la maggioranza dei soci, qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di
parrucchiere rilasciato dalla commissione provinciale dell'artigianato (C.P.A.);
- per tutti i soci, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).
Società non artigiana (commerciale)
I requisiti richiesti in caso di scelta della forma giuridica in questione sono:
- nomina di un direttore d'azienda con qualifica professionale per l'esercizio dell'attività
di parrucchiere rilasciato dalla commissione provinciale dell'artigianato
(C.P.A.);
- per tutti i soci, insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/65 (cd. legge antimafia).
* Dal 1° gennaio 2004 entrerà in vigore la riforma del diritto societario apportata dal D.Lgs. 6/03 (in attuazionedella L. 366/01). Le società già esistenti sono tenute a modificare il proprio statuto, adeguandolo a quanto contenutonel citato decreto, entro il 30 settembre 2004. La modifica relativa alla s.r.l. è considerata la più cospicua intermini di novità normative. |