Scheda A03 - Cantine per la produzione di vini
| Definizione |
Ai sensi dell'art. 13 R.D.L. 2033/25, "il nome di vino è riservato al prodotto della fermentazione alcolica del mosto di uva fresca o leggermente appassita in presenza od in assenza di vinacce. Sono considerati non genuini tutti i vini che non corrispondono alla precedente definizione compresi quelli ottenuti con uve secche e quelli preparati mediante la fermentazione di soluzioni zuccherine in presenza di fecce di vino o di vinacce di uva. La produzione a scopo di commercio, il commercio e la vendita di vini non genuini sono vietati. Tale divieto è esteso ai vini con grado alcolico inferiore al 10 per cento in volume, se rossi, al 9 per cento in volume, se bianchi". |
|---|---|
| Requisiti |
Requisiti soggettivi - Requisiti per l'esercizio di attività agricola - Requisiti per l'esercizio di attività artigianale. |
| Modalità di presentazione |
L'impianto di uno stabilimento di produzione vini è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dello sportello unico sulla base di istanza in bollo corredata della necessaria documentazione. Tutte le cantine e gli stabilimenti di produzione e deposito di vini e mosti devono essere muniti di autorizzazione sanitaria indipendentemente dalla capacità produttiva, ai sensi dell'art. 2, L. 283/62. Non sono soggette all'obbligo dell'autorizzazione esclusivamente le cantine con produzione destinata all'autoconsumo. |
| Informazioni dell'ufficio | Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP |
| Altre specifiche o informazioni |
Contribuzione a carico del richiedente - Marche da bollo del valore corrente, sull'istanza e sull'atto autorizzativo finale. - Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire. - Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica come da tariffari specifici. Procedimenti collegati Per l'attività specifica - Dichiarazione di giacenza vini e/o mosti - Dichiarazione vitivinicola annuale (raccolta delle uve e/o produzione di vino) Dichiarazione di raccolta uve: sono obbligate alla presentazione della dichiarazione le persone fisiche o giuridiche o le associazioni che producono uva. Sono esonerati coloro la cui produzione è interamente destinata ad essere consumata come tale, essiccata o trasformata direttamente in succo d'uva. Inoltre sono esonerati i produttori con meno di 10 are di vigneto, purché non commercializzino il prodotto. Dichiarazione di produzione vinicola: sono obbligate alla presentazione di tale dichiarazione le persone fisiche o giuridiche o le associazioni che hanno prodotto vino oppure che alla data del 30 novembre di ogni anno detengano prodotti diversi dal vino (uve, mosti, vini nuovi in fermentazione). Sono esonerati coloro che ottengono vino in quantità inferiore a 10 hl da utilizzare esclusivamente per il consumo familiare (senza commercializzarlo). Di carattere generale - Autorizzazione sanitaria (R.D. 1265/34, art. 231) - Industria insalubre [Scheda B03]: cfr. in particolare elenco delle industrie insalubri di I classe di cui al D.M. 5/09/94, voce B115 "Vinacce - lavorazione", ed elenco delle industrie insalubri di II classe di cui al medesimo D.M., voce C3 "Cantine industriali". - Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16] - Certificato di conformità edilizia [Scheda B13] N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche: - eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99; - classificazione dell'edificio secondo il P.R.G.; - usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.); - eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.). Cfr. schede: - Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07] - Vincolo idrogeologico [Scheda B08] - Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19] |



