Lavorare
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Scheda A45 - Strutture per anzianiLa Del.G.R. 564/00 (Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34) individua le seguenti tipologie di strutture per anziani:
- centro diurno assistenziale (definito come "struttura socio-sanitaria a carattere diurno destinata ad anziani con diverso grado di non autosufficienza" con capacità ricettiva che va di norma da un minimo di 5 ad un massimo di 25 ospiti);
- comunità alloggio (definita come "struttura socio-assistenziale residenziale di ridotte dimensioni, di norma destinata ad anziani non autosufficienti di grado lieve che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà" con capacità ricettiva di norma pari ad una massimo di 12 ospiti);
- casa di riposo/casa albergo/albergo per anziani (definita come "struttura socio-assistenziale a carattere residenziale destinata ad anziani non autosufficientidi grado lieve" con capacità ricettiva non superiore ai 120 posti residenziali);
- casa protetta/RSA (definita come "struttura socio sanitaria residenziale destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato, che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere" con capacità ricettiva pari - di norma - ad un massimo di 60 posti residenziali con un'organizzazione degli spazi e delle prestazioni per nuclei di ospiti di circa 20-30 persone ciascuno. Le strutture con capacità ricettiva superiore, che in ogni caso non può superare il limite di 120 posti, devono anch'esse organizzare gli spazi e le prestazioni per nuclei di circa 20-30 persone ciascuno).
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Scheda A57 - Noleggio veicoli con conducenteLa legge 21/92 definisce il servizio di taxi con autovettura ed il servizio di noleggio con conducente come "autoservizi pubblici non di linea"; in particolare il servizio di noleggio veicoli con conducente viene definito come servizio che si rivolge all'utenza specifica che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una prestazione valutata a tempo e/o a viaggio e si pone, al pari del servizio taxi, come funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, lacuali od aerei.
Il servizio di noleggio veicoli con conducente è disciplinato da un regolamento comunale eventualmente condiviso ed adottato su area sovracomunale al fine di garantire una maggiore razionalità ed efficienza di prestazione; il regolamento, che disciplina anche le modalità di erogazione del servizio taxi, relativamente all'attività di noleggio veicoli con conducente in particolare stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe ed i requisiti e le condizioni per il rilascio della necessaria autorizzazione comunale.
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Scheda A58 - Noleggio veicoli senza conducenteL'art. 84, c. 1, D.Lgs. 285/92, stabilisce che un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
Ai sensi dell'art. 84 è ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.
Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo 9 posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è disciplinato dal D.P.R. 481/01 "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente".
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Scheda A59 - Rimessa di veicoliL'attività di rimessa di veicoli è disciplinata dal D.P.R. 480/01.
Per quanto concerne le caratteristiche dei locali da adibire ad autorimessa, sussistono due distinte ipotesi:
- numero di autoveicoli da ricoverare minore o uguale a 9: il titolare del diritto all'uso del locale sotto la propria responsabilità dovrà rilasciare una dichiarazione ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 1 febbraio 1996 Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili con la quale dovrà tra l'altro attestare il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 2 del D.M. del 1 febbraio 1996.
- numero di autoveicoli da ricoverare maggiore di 9: i locali dovranno essere conformi alle caratteristiche costruttive e tecnologiche stabilite dal D.M. del 1 febbraio 1996; l'attività in questo caso è soggetta al controllo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
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Scheda A60 - Servizio di taxi con autovetturaLa legge 21/92 definisce il servizio di taxi con autovettura ed il servizio di noleggio con conducente come "autoservizi pubblici non di linea"; in particolare il servizio di taxi con autovettura viene definito come atto a soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in ambito comunale e con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, lacuali od aerei.
Il servizio di taxi con autovettura viene effettuato su richiesta del trasportato o dei trasportati in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico, esclusivamente nelle piazzole all'uopo individuate con provvedimento del sindaco. Il comune, nel rispetto delle norme regionali, si dota di un regolamento disciplinante le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea eventualmente condiviso ed adottato su area sovracomunale al fine di garantire una maggiore razionalità ed efficienza di servizio.




