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Lavorare

  • edv_cittadini/Segnaposto quadrato blue  Scheda A40 - Molini

    La legge 857/49 classifica i molini per la macinazione dei cereali distinguendo i molini ad alta macinazione dai molini a bassa macinazione.

    Si definiscono ad alta macinazione i molini a cilindri automatici e semiautomatici che siano dotati di apparecchi completi di prepulitura, pulitura e lavatura del grano, di macchinari idonei a selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti e sottoprodotti della macinazione in modo da consentire la razionale utilizzazione dei cereali.

    Si definiscono molini a bassa macinazione i molini a palmenti ed a cilindri che pur essendo dotati di idonei apparecchi di pulitura non si trovano nella condizione di selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti della macinazione.

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  • edv_cittadini/Segnaposto quadrato blue  Scheda A41 - Bar, caffè, gelaterie e simili

    I bar, caffè, gelaterie e simili rientrano nella definizione di pubblico esercizio di
    somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L. 287/91 e s.s.m. di Tipo B: esercizi
    per la somministrazione di bevande (comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione)
    nonché di latte e dolciumi (compresi i generi di pasticceria e gelateria) e di prodotti di
    gastronomia.
    In Emilia-Romagna, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 14/03, è stata individuata
    un'unica tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande,
    subordinata solo al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. In particolare, la L.R.
    14/03 prevede all'art. 7 che i pubblici esercizi siano costituiti da un'unica tipologia
    "per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi
    gradazione".
    Altre novità introdotte dalla legislazione regionale rispetto a quella statale riguardano:
    - l'eliminazione del contingentamento delle licenze;
    - l'abolizione dell'iscrizione al R.E.C. (Registro esercenti il commercio);
    - la semplificazione del processo di programmazione del settore in capo ai Comuni.
    A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 14/03, in Emilia-Romagna ha dunque
    cessato di avere diretta applicazione la L. 287/91, fatti salvi l'art. 4, c. 2, con riferimento
    alle autorizzazioni di cui all'art. 8 della stessa legge regionale, e l'art. 9.
    Ai sensi dell'art. 4 L.R. 14/03, per l'attuazione degli indirizzi generali di cui all'art.
    3 della stessa legge, la Regione promuove la programmazione da parte dei Comuni delle
    attività di somministrazione di alimenti e bevande.
    Al fine di assicurare, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla
    popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle caratteristiche e alle vocazioni
    delle diverse parti del territorio, la migliore funzionalità e produttività del servizio
    di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, la Giunta regionale fisserà, entro un anno dall'entrata in vigore della
    L.R. 14/03, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, le direttive
    di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliranno i criteri di programmazione
    per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti
    e bevande.
    Al fine di garantire un'adeguata programmazione territoriale, con la L.R. 14/03 è
    stata costituita una Commissione regionale in cui sono presenti le organizzazioni del
    commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e
    la cui composizione e modalità di funzionamento verranno fissate con atto della Giunta
    regionale.
    I Comuni, nello stabilire i criteri di cui sopra, potranno individuare aree di particolare
    interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali
    l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sarà vietata o sottoposta a limitazioni
    per incompatibilità con la natura delle aree od oggetto di deroga ai sensi di quanto
    stabilito all'art. 8 della L.R. 14/99.
    Il Comune può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in
    relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico (art. 7, c. 2, L.R. 14/03).
    Gli esercizi di cui all'art. 7, c. 1, L.R. 14/03 (esercizi per la somministrazione di
    alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione), hanno facoltà di
    vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.

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  • edv_cittadini/Segnaposto quadrato blue  Scheda A42 - Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, paninoteche

    I ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, paninoteche rientrano nella definizione
    di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L. 287/91
    e s.s.m. di Tipo A: esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande,
    comprese quelle alcoliche.
    In Emilia-Romagna, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 14/03, è stata individuata
    un'unica tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande,
    subordinata solo al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. In particolare, la L.R.
    14/03 prevede all'art. 7 che i pubblici esercizi siano costituiti da un'unica tipologia
    "per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi
    gradazione".
    Altre novità introdotte dalla legislazione regionale rispetto a quella statale riguardano:
    - l'eliminazione del contingentamento delle licenze;
    - l'abolizione dell'iscrizione al R.E.C. (Registro esercenti il commercio);
    - la semplificazione del processo di programmazione del settore in capo ai Comuni.
    A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 14/03, in Emilia-Romagna ha dunque
    cessato di avere diretta applicazione la L. 287/91, fatti salvi l'art. 4, c. 2, con riferimento
    alle autorizzazioni di cui all'art. 8 della stessa legge regionale, e l'art. 9.
    Ai sensi dell'art. 4 L.R. 14/03, per l'attuazione degli indirizzi generali di cui all'art.
    3, la Regione promuove la programmazione da parte dei Comuni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
    Al fine di assicurare, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla
    popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle caratteristiche e alle vocazioni
    delle diverse parti del territorio, la migliore funzionalità e produttività del servizio di
    somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra
    domanda e offerta, la Giunta regionale fisserà, entro un anno dall'entrata in vigore della L.R. 14/03, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, le direttive
    di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliranno i criteri di programmazione
    per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e
    bevande.
    Al fine di garantire un'adeguata programmazione territoriale, con la L.R. 14/03 è
    stata costituita una Commissione regionale in cui sono presenti le organizzazioni del
    commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e
    la cui composizione e modalità di funzionamento verranno fissate con atto della Giunta
    regionale.
    I Comuni, nello stabilire i criteri di cui sopra, potranno individuare aree di particolare
    interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali
    l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sarà vietata o sottoposta a limitazioni
    per incompatibilità con la natura delle aree od oggetto di deroga ai sensi di quanto
    stabilito all'art. 8 della L.R. 14/99.
    Il Comune può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in
    relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico (art. 7, c. 2, L.R. 14/03).
    Gli esercizi di cui all'art. 7, c. 1, L.R. 14/03 (esercizi per la somministrazione di
    alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione), hanno facoltà di
    vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.

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  • edv_cittadini/Segnaposto quadrato blue  Scheda A43 - Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a domicilio del consumatore

    L'attività di somministrazione di alimenti e bevande a domicilio del consumatore
    (catering) è individuata dall'art. 3, c. 6, l. a) della L. 287/91. Tale comma in particolare
    prevede che le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande a domicilio
    del consumatore non sono sottoposte a contingente numerico.
    In Emilia-Romagna, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 14/03, è stata individuata
    un'unica tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande,
    subordinata solo al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. In particolare, la L.R.
    14/03 prevede all'art. 7 che i pubblici esercizi siano costituiti da un'unica tipologia
    "per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi
    gradazione".

    Altre novità introdotte dalla legislazione regionale rispetto a quella statale, rilevanti
    ai fini dell'esercizio dell'attività di cui alla presente scheda, riguardano l'abolizione
    dell'iscrizione al R.E.C. (Registro esercenti il commercio).
    A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 14/03, in Emilia-Romagna ha dunque
    cessato di avere diretta applicazione la L. 287/91, fatti salvi l'art. 4, c. 2, con riferimento
    alle autorizzazioni di cui all'art. 8 della legge regionale stessa, e l'art. 9.
    L'applicabilità della L.R. 14/03 all'attività di cui alla presente scheda è stabilita
    dall'art. 2, c. 3: "La presente legge disciplina altresì le attività di somministrazione di
    alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici in locali esclusivamente
    adibiti a tali attività, quelle svolte al domicilio del consumatore e quelle svolte in locali
    non aperti al pubblico".
    I criteri comunali di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi
    di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 4, c. 2, L.R. 14/03, non si
    applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività di somministrazione
    di alimenti e bevande da effettuarsi a domicilio del consumatore di cui alla presente
    scheda (art. 4, c. 5, L.R. 14/03).

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  • edv_cittadini/Segnaposto quadrato blue  Scheda A44 - Farmacie

    La farmacia è definita come struttura sanitaria integrata nell'ambito del servizio sanitario nazionale, con funzione di erogazione di medicinali e di ogni altra prestazione connessa alla salute del cittadino per la quale risulta eventualmente autorizzabile/autorizzata.

    La normativa vigente in materia prevede infatti che la dispensazione al pubblico, anche nell'ambito dell'assistenza domiciliare, dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva alle farmacie pubbliche e private, tutte convenzionate ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni.

    Nel caso particolare degli istituti di ricovero e case di cura private e per tutte le altre strutture pubbliche e private ove vengono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi è affidata a servizi autonomi di farmacia interna operanti sotto la responsabilità di personale farmacista.

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