Lavorare
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Scheda A35 - Fabbricazione prodotti chimici, gomma e plasticaA titolo meramente esemplificativo rientrano tra le industrie di cui alla presente scheda quelle che effettuano:
- fabbricazione di prodotti chimici di base
- fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
- fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
- fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici
- fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e prodotti per toletta
- fabbricazione di esplosivi
- fabbricazione di colle e gelatine
- fabbricazione di oli essenziali
- fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
- fabbricazione di supporti preparati per registrazione audio, video, informatica
- fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali
- fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa la produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
- trattamento chimico degli acidi grassi
- fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidetonanti, antigelo)
- fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale.
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Scheda A36 - Fabbricazione specialità medicinaliLa farmacia è definita come struttura sanitaria integrata nell'ambito del servizio sanitario
nazionale, con funzione di erogazione di medicinali e di ogni altra prestazione connessa
alla salute del cittadino per la quale risulta eventualmente autorizzabile/autorizzata.
La normativa vigente in materia prevede infatti che la dispensazione al pubblico,
anche nell'ambito dell'assistenza domiciliare, dei medicinali comunque classificati è
riservata in via esclusiva alle farmacie pubbliche e private, tutte convenzionate ai sensi
dell'art. 8 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni.
Nel caso particolare degli istituti di ricovero e case di cura private e per tutte le
altre strutture pubbliche e private ove vengono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento,
la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi è affidata a servizi autonomi
di farmacia interna operanti sotto la responsabilità di personale farmacista. -
Scheda A37 - Industria del legno e prodotti in legno e sugheroA titolo meramente esemplificativo rientrano tra le industrie del legno quelle che effettuano:
- taglio, piallatura e trattamento del legno
- fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli
- fabbricazione di elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
- fabbricazione di porte e finestre in legno
- fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria
- fabbricazione di imballaggi in legno
- fabbricazione di altri prodotti in legno
- fabbricazione di mobili
- laboratori di corniciai
- fabbricazione di articoli in sughero.
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Scheda A38 - Industria metalmeccanicaRientrano nell'ambito dell'industria metalmeccanica gli stabilimenti nei quali la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante.
A titolo meramente esemplificativo rientrano fra gli stabilimenti metalmeccanici i seguenti stabilimenti, imprese e cantieri per:
- la produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e altri);
- la trasformazione plastica dell'alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;
- la fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco e altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
- la fusione di ghisa in getti;
- la fusione di acciaio in getti sempre che lo stabilimento non proceda alla produzione dell'acciaio relativo;
- la forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
- la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di: navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni e chiatte; materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie; automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate; motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti e affini; aeromobili, veicoli spaziali e loro parti;
- l'alaggio, l'allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione di navi e loro parti;
- l'esercizio di bacini di carenaggio;
- la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici;
- attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per cemento armato e della sua posa in opera;
- vasellame, stoviglie, posate, coltelleria e affini, utensili e apparecchi da cucina;
- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
- bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;
- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, filai e trecce metalliche, catene;
- strumenti musicali metallici;
- oggetti in ferro battuto;
- scatolame e imballaggi metallici;
- la produzione, costruzione, montaggio e riparazione di: motrici idrauliche a vapore e a combustione interna, loro parti staccate e accessori caratteristici; organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
- l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici e comunque di materiale metallico, ivi compresa l'installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
- la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura, stagnatura, zincatura, smaltatura e simili;
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Scheda A39 - MangimificiLa disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi per animali è contenuta nella L. 281/63 e successive modifiche ed integrazioni. L'ambito di applicazione della citata legge è infatti costituito dai "prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonché dai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione degli animali allevati".
Le definizioni dei mangimi sono riportate nell'allegato I della legge.




