Lavorare
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Scheda A10 - Lavanderia - Lavaggio a secco - TintoriaL'attività può essere svolta da una ditta individuale, ossia da una singola persona
o da una società di persone (s.n.c., s.a.s.) o di capitali (s.r.l.). -
Scheda A11 - Officina meccanicaLa L. 122/92 disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata "attività di autoriparazione".
Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui all'art. 1 L. 122/92, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.
Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, rifornimento di carburante, sostituzione dei filtri dell'aria e dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché dell'attività di commercio di veicoli.
L'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista.
La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, necessaria per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, è stabilita ed aggiornata a cadenza biennale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative (comma aggiunto all'art. 1, L. 507/96).
Ai sensi dell'art. 2 della L. 443/85 "Legge quadro per l'artigianato", si definisce imprenditore artigiano "colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libertà d'accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione".
Ai sensi dell'art. 3, è artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla L. 443/85, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. Si definisce inoltre artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla L. 443/85 e con gli scopi di cui sopra, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio.
In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall?imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
- per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste;
- per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra:
- non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della L. 25/55, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
- non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla L. 877/73, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice Civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
- sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
- non sono computati i portatori di handicap, fisici psichici o sensoriali;
- sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
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Scheda A12 - PanificioL'art. 14, c. 1, L. 580/67, definisce pane il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio). L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei panifici sono in particolare disciplinati dalla L. 1002/56.
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Scheda A13 - Affittacamere e case per vacanzeEsercizi di affittacamere
La L.R. 34/88 definisce gli esercizi di affittacamere come "strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari".
Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
- pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
- cambio di biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
- fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.
Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Inoltre, l'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria.
Case ed appartamenti per vacanza
La L.R. 34/88 definisce le case e appartamenti per vacanza come "immobili composti ciascuno da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti unitariamente, in forma imprenditoriale, per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi".
Nella gestione di case e appartamenti per vacanza devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:
- di energia elettrica, acqua, gas, e, nel periodo invernale, riscaldamento;
- ricevimento e recapito ospiti ubicato non necessariamente nel comune dove hanno sede gli immobili, ma anche in comuni limitrofi;
- manutenzione in condizioni di efficienza degli impianti tecnologici.
Le unità abitative da affittare per uso turistico devono disporre di una superficie minima utile complessiva di mq 28 e garantire un rapporto non inferiore a mq 8 per ogni posto letto. Tali unità abitative devono possedere inoltre i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per l'edilizia residenziale. Gli arredi e le suppellettili in dotazione alle singole unità abitative debbono essere in buono stato di conservazione dal punto di vista funzionale ed igienico.
La gestione delle case ed appartamenti per vacanza può avvenire in forma imprenditoriale quando viene esercitata da chi ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di cinque o più case o appartamenti e li concede in affitto con le modalità e nei limiti sopra indicati; si considera gestione in forma imprenditoriale anche l'attività esercitata su un numero inferiore di case od appartamenti nel caso in cui venga svolto almeno uno dei seguenti servizi o attività:
- servizio di pulizia e cambio biancheria;
- promozione e propaganda.
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Scheda A14 - Alberghi e residenze turistico-alberighiereL'art. 2 della L.R. 42/81 definisce le aziende alberghiere come esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori. In particolare sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina, gli "alberghi" e le "residenze turistiche-alberghiere". Gli alberghi sono aziende aventi le caratteristiche di cui sopra che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, possiedono i requisiti indicati nella tabella A dell'allegato alla L.R. 42/81 e hanno non meno di 7 camere destinate alla ricettività.
Le residenze turistiche-alberghiere sono definite come aziende che forniscono alloggio in almeno 7 unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui alla tabella B dell'allegato alla L.R. 42/81.
Ai sensi dell'art. 3 L.R. 42/81, le aziende alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate da 5, 4, 3, 2, 1 stelle se trattasi di alberghi e da 4, 3, 2 stelle se trattasi di residenze turistiche-alberghiere. Gli alberghi classificati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso", previa autorizzazione del Comune, se in possesso di adeguati standard tipici degli esercizi di classe internazionale.
La denominazione per ciascuna azienda alberghiera è attribuita previa approvazione del Comune e non può essere assunta da altre aventi sede nello stesso territorio comunale né, in caso di azienda cessata, senza formale autorizzazione del titolare dell'azienda cessata.




