Scheda A54 - Impianti sportivi
| Definizione |
Ai sensi del D.M. del 18 marzo 1996, i progetti di complessi e di impianti sportivi devono essere conformi ai regolamenti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali ed internazionali (art. 4); devono inoltre ottenere il parere sul progetto da parte del C.O.N.I., ai sensi della legge 302/39 e successive integrazioni (art. 3, c. 6). La L.R. 35/90 all?art. 4 stabilisce che la concessione edilizia per la realizzazione di un impianto sportivo deve riportare specifiche prescrizioni, formanti parte integrante dell'atto, relative ai livelli di sicurezza, protezione ambientale, acustica ed ai livelli di accessibilità e mobilità; stabilisce inoltre che il comune può richiedere la stipula di una convenzione qualora la complessità delle misure da adottare lo richieda. Il rispetto delle prescrizioni impartite con la concessione edilizia e degli obblighi assunti con l'eventuale convenzione di cui sopra, ancora ai sensi del citato art. 4 L.R. 35/90, costituisce condizione per il rilascio del certificato di agibilità. Ai sensi dell'art. 4, c. 3, le strutture di cui all'art. 2 della L.R. stessa, tra le quali rientrano gli impianti sportivi in genere "(....) dovranno possedere requisiti tali da non procurare danno uditivo agli utenti ed inquinamento acustico esterno". |
|---|---|
| Requisiti |
Requisiti soggettivi - Utilizzo di istruttori in possesso del diploma ISEF. - Possesso di polizza assicurativa per i danni cagionati a terzi e derivanti dalle attività praticate nella palestra. - Presenza del responsabile sanitario. - Requisiti per licenze di pubblica sicurezza. Inoltre ai sensi dell'art. 121 del Regolamento di attuazione T.U.L.P.S. (R.D. 635/40) "Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza l'apposito regolamento del giuoco". Secondo l'art. 122 "Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori. Ove trattasi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri". Requisiti dell'impianto - Per quanto attiene le caratteristiche costruttive degli impianti sportivi, esse sono in particolare stabilite dalle norme C.O.N.I. per l'impiantistica sportiva approvate dalla G.E. del C.O.N.I. con deliberazione n. 851 del 15 luglio 1999. - Indicazioni in merito alle caratteristiche costruttive degli impianti sportivi sono inoltre riportate nel D.M. del 18 marzo 1996, recante Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi. |
| Modalità di presentazione |
Compete al C.O.N.I. l'emissione dei pareri di seguito indicati: 1.1 pareri in linea tecnico-sportiva di cui al D.L. 526/68 e successivi aggiornamenti, sui progetti di acquisto, nuova realizzazione e trasformazione di impianti sportivi; 1.2 valutazioni in linea tecnico-sportiva sulle iniziative aventi per oggetto gli acquisti di immobili sportivi, di immobili da destinare ad attività sportive, nuove costruzioni o trasformazioni di impianti sportivi effettuati da soggetti privati, finalizzati all'ottenimento dei mutui da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo secondo la normativa che regola l'attività dello stesso; 1.3 pareri sulle erogazioni dei mutui concessi dall'I.C.S. ai soggetti pubblici e privati; 1.4 pareri sui diversi aspetti connessi alla programmazione, realizzazione, gestione degli impianti sportivi (consulenza tecnico-sportiva). Nell'individuazione dei limiti di competenza si fa riferimento all'importo netto dell'intervento, definito come importo complessivo depurato delle spese per l'acquisto delle aree, di quelle tecniche per progettazioni, direzione lavori, collaudi e degli oneri fiscali. A seconda dell'importo netto dell'intervento, i pareri di cui al precedente punto 1.1 sono emessi dalla Commissione Impianti Sportivi del C.O.N.I. ovvero dal Presidente del Comitato Provinciale del C.O.N.I., quest'ultimo sulla base di un esame tecnico-sportivo effettuato dal Consulente Tecnico Provinciale o dalla Commissione Impianti Sportivi Regionale (C.I.S.R) o ancora dalla Commissione Impianti Sportivi del C.O.N.I. a seconda dell'importo dei lavori e della complessità dell'opera. Le valutazioni di cui al punto 1.2 sono formulate dal Presidente del C.O.N.I. Provinciale. I pareri di cui al punto 1.3 sono emessi dal Consulenti Tecnici Provinciali nell'ambito di specifici incarichi professionali, all?uopo retribuiti con oneri a carico del soggetto mutuatario. I pareri di cui al punto 1.4 sono di competenza dei Consulenti Tecnici Provinciali e dei Consulenti Tecnici Regionali, in relazione al tipo di importanza territoriale delle iniziative oggetto di consulenza. Le procedure per l'emissione dei pareri di cui sopra sono stabilite dal segretario generale del C.O.N.I. in modo da garantire un razionale e rapido svolgimento delle diverse operazioni e disciplinate dall'apposito regolamento C.O.N.I.; il regolamento, oltre ad individuare i soggetti preposti all'emissione dei pareri ed a stabilire le modalità di rilascio di questi ultimi, definisce le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni. Oltre a quanto sopra specificato, gli impianti sportivi dotati di spazi per spettatori separati da quelli destinati all?attività fisica, in quanto aperti al pubblico, sono sottoposti all'esame preventivo del progetto ed alla successiva visita di constatazione ad avvenuta realizzazione dell'impianto da parte della commissione di vigilanza. In base alle modifiche del R.D. 635/40 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931,n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) introdotte con D.P.R. 311/01, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti precedentemente in capo alla commissione provinciale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. In tutti gli altri casi, la commissione di vigilanza è comunale. Ai sensi dell'art. 142, R.D. 635/40, la commissione di vigilanza provinciale si sostituisce a quella comunale nel caso in cui quest'ultima non risulti costituita e risulta comunque competente in caso di impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori. L'avvio dell'attività è subordinato alla presentazione di apposita denuncia presso lo sportello unico. La denuncia di inizio attività può essere inoltrata da persone fisiche, enti, associazioni, società o altre organizzazioni. Nel caso in cui il denunciante non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. La denuncia di inizio attività deve contenere la denominazione e le generalità del richiedente e dell'eventuale gestore, nonché la denominazione dell'esercizio e la tipologia delle attività che si intendono svolgere. Copia della denuncia di inizio attività inoltrata presso lo sportello unico viene trasmessa da quest'ultimo all'ASL. La presentazione della suddetta denuncia di inizio attività è comunque subordinata alla conclusione con esito favorevole della procedura di omologazione di seguito descritta. Per omologazione di un impianto sportivo si intende la dichiarazione, emessa dal Consiglio della Federazione Sportiva Nazionale, di idoneità all'esercizio della pratica sportiva ed allo svolgimento delle competizioni di vario livello, riferita ad un impianto già realizzato, finito e potenzialmente funzionante. L'omologazione riguarda le caratteristiche complessive dell'impianto e in particolare: - La dichiarazione di omologazione può essere concessa dalla Federazione Sportiva Nazionale solo ad impianti sportivi per i quali detta dichiarazione viene esplicitamente richiesta dal soggetto gestore. - La dichiarazione di omologazione può essere data sia su impianti già approvati dalla Federazione Sportiva Nazionale che su impianti mai approvati. In ogni caso, la dichiarazione di approvazione non costituisce condizione implicita di omologabilità. |
| Informazioni dell'ufficio | Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP |
| Altre specifiche o informazioni |
Contribuzione a carico del richiedente - Marche da bollo del valore corrente, sull'istanza e sull'atto autorizzativo finale. - Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire. - Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica come da tariffari specifici. Procedimenti collegati Per l'attività specifica - Parere del C.O.N.I. per progetto di nuovo impianto sportivo o modifiche di impianto sportivo esistente - Parere igienico-sanitario dell'asl per progetto di nuovo impianto sportivo o modifiche di impianto sportivo esistente - Parere ARPA sulla valutazione previsionale di impatto e clima acustico - Parere preventivo della commissione di vigilanza su progetti di impianti sportivi e locali di pubblico spettacolo - Visita di constatazione in impianti sportivi e locali di pubblico spettacolo da parte della commissione di vigilanza - Omologazione di impianto sportivo da parte della federazione sportiva nazionale Di carattere generale - Inquinamento acustico [Scheda B05]: cfr. in particolare obbligo di predisposizione di documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento di impianti di cui alla presente scheda - art. 8, c. 2, l. e legge 447/95 - Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16] - Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche: - eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99; - classificazione dell'edificio secondo il P.R.G.; - usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.); - eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.). Cfr. schede: - Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07] - Vincolo idrogeologico [Scheda B08] ? Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19] |



