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Agevolazioni ICI e TARSU per i giovani imprenditori Agevolazioni ICI e TARSU per nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo
Guida al contratto concordatoLocazione ad uso abitativo - Guida al contratto concordato
(realizzata dalla Provincia di Bologna
Locazione ad uso abitativo - Guida al contratto concordato
Metodo di calcolo valore aree edificabili ai fini ICIMetodo di calcolo del valore delle aree edificabili ai fini del'applicazione dell'ICI
allegato alla Tabella dei valori medi venali per zone omogenee delle aree edificabili in base al P.R.G. vigente dal 16.6.1999 e sue successive varianti
(approvato con deliberazione di G.C. n. 204 del 18.12.2003)
ravvedimento operoso ICIravvedimento operoso ai fini del'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
Scheda B12 - Autorizzazione/deposito di progetti per interventi edilizi in zona sismica
La Parte II del D.P.R. 380/01 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia - in vigore dal 30/06/03) riordina la normativa tecnica per
l'edilizia attraverso il richiamo alle previsioni di cui alla L. 1086/71 ed alla L. 64/74
(concernenti, rispettivamente, la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso e a struttura metallica ed i provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche). Il D.P.R. 380/01 non si
occupa di riformare il contenuto delle prescrizioni specifiche della normativa tecnica,
che viene lasciato in gran parte inalterato, ma interviene nella riorganizzazione del
collegamento tra le norme tecniche e il nuovo assetto dei soggetti coinvolti nel processo
edilizio.
Sotto il profilo sistematico, l'impostazione della normativa tecnica per l'edilizia individuata dal testo unico ripropone lo schema previgente di suddivisione della materia in tre settori:
- la normativa sulle strutture e sulle qualità dei componenti delle costruzioni;
- la normativa sulle barriere architettoniche;
- la normativa sulla sicurezza degli impianti.
Ciascuno di questi tre settori è stato interessato dalle innovazioni introdotte nella Parte I del testo unico: gli uffici comunali competenti alle attività istruttorie e procedimentali vengono individuati sempre nello sportello unico, gli atti con valenza esterna quali la sospensione dei lavori, l'ordine di ripristino, l'ordine di rimozione, le attività di vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni sono sottoscritti dal dirigente dell'ufficio o dal capo dell'ufficio ove il dirigente non vi sia, l'ufficio del genio civile è sostituito dall'ufficio regionale competente. Anche sotto il profilo della semplificazione procedimentale emerge che la documentazione prodotta per comprovare il rispetto della normativa tecnica è affidata allo sportello unico, il quale è gravato dell'onere di trasferire gli atti alle altre amministrazioni competenti e curarne l'iter di approvazione o di verifica.
Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, la L.R. 3/99 stabilisce che con decorrenza
dal 12/11/99 gli adempimenti di deposito e di autorizzazione dei progetti per gli interventi
edilizi in zona sismica sono delegati ai Comuni. A tal fine la legge prevede che, per lo svolgimento dei controlli sistematici o a campione, i Comuni si avvalgono delle strutture tecniche regionali, ovvero dei servizi provinciali Difesa del suolo (S.P.D.S), strutture decentrate della Direzione generale ambiente - Regione Emilia-Romagna.
Nell'ambito della disciplina dettata dalla citata L. 64/74 e dall'art. 20 della L. 741/81, nonché - conseguentemente al suddetto art. 20 - dalla L.R. 40/95 di modifiche ed integrazioni alla L.R. 35/84, recante norme per lo snellimento delle procedure per le
costruzioni in zone sismiche (alla quale va riferito il regolamento regionale 19/95), la
R.E.R. ha inteso semplificare le procedure in materia di controlli e indirizzi per l'attività
edilizia e urbanistica in zona sismica, allo scopo di dare concreta attuazione all'art. 20
della L. 741/81, il cui disposto prevede, fra l'altro, la possibilità per le Regioni, riguardo
all'attività edilizia, di "definire, con legge, modalità di controllo successivo anche con
metodi a campione" delle costruzioni in zona sismica.
Riguardo all'attività edilizia, che deve essere svolta nel rispetto delle norme tecniche
di cui agli artt. 1 e 3 della L. 64/74, oltre che delle norme tecniche di cui alla L. 1086/71 nel caso di opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, le norme regionali sopra indicate, come modificate con L.R. 31/02, stabiliscono che non possono essere iniziati senza:
- la preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori (di cui all'art. 94 D.P.R. 380/01) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 380/01, le varianti in corso d'opera alle autorizzazioni rilasciate su progetti presentati prima dell'entrata in vigore della L.R. 40/95, i progetti presentati a seguito di accertamento di violazioni delle norme tecniche antisismiche;
- il deposito presso lo sportello unico per l'edilizia (di cui all'art. 93 D.P.R. 380/01) del progetto esecutivo e dei suoi allegati, secondo le modalità ed i contenuti precisati all'art. 3 L.R. 35/84, i restanti tipi di intervento edilizio.
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