Come versare l'I.C.I. 2008 - esenzione abitazione principaleModalità di versamento dell'I.C.I. 2008 al Comune di Ozzano dell'Emilia
Esenzione dall'I.C.I. dell'abitazione principale dal 2008
Esenzione dall'I.C.I. dell'abitazione principale dal 2008
L'art. 1 del D.L. 27.5.2008, n. 93 esenta dall'1.1.2008 dall'applicazione dell'I.C.I. l'abitazione principale (e relative pertinenze, come ammesse dal regolamento I.C.I. comunale) e gli alloggi ad essa assimilati in base a leggi o regolamento I.C.I. comunale. Vedere:
Per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica del soggetto passivo e pertinenze dell'abitazione principale sono le unità immobiliari di categoria catastale C/2, C/6, C/7 (es:. cantina, garage, posto auto) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui si trova l'abitazione principale.
Dall'esenzione dall'I.C.I. sono escluse le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8, A/9 (di tipo signorile, ville, castelli), alle quali continua ad applicarsi l'aliquota per abitazione principale e la detrazione di imposta annua di Euro 103,29.
L'esenzione dall'I.C.I., dall'1.1.2008, si applica anche nei seguenti casi:
Nei casi di cui ai punti 4., 5., 6., la condizione di uso deve essere attestata con l'apposita autocertificazione, da consegnare al Comune di Ozzano dell'Emilia entro il 16 dicembre 2008.
L'I.C.I. rimane dovuta per tutti i restanti immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili) diversi da quelli espressamente esentati dall'art.1 del D.L. 27.5.2008, n.93, per i quali le scadenze di versamento I.C.I. 2008 sono quelle sotto indicate.
Rimborsi
Chi avesse già effettuato il versamento dell'ICI per l'anno 2008 riferita a fabbricati esentati dall'art.1 del DL 27.5.2008, n.93 (abitazione principale e relative pertinenze), potrà chiedere all'Ufficio Fiscalità del Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro 5 anni dalla data di pagamento, con domanda in carta semplice, allegando la ricevuto di versamento.
Modalità di versamento dell'ICI 2008 al Comune di Ozzano dell'Emilia
Il Comune di Ozzano dell'Emilia ha introdotto dal 2003 la riscossione diretta dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) tramite il conto corrente postale n° 787408 intestato a: "Comune di Ozzano dell'Emilia-ICI-Servizio di Tesoreria".
Il versamento dell'I.C.I. 2008, per tutti gli immobili ubicati sul territorio del Comune di Ozzano dell'Emilia, ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27.5.2008, n. 93, può essere effettuato:
- sul conto corrente postale n° 787408 intestato a "Comune di Ozzano dell'Emilia-ICI-Servizio di Tesoreria", con le modalità seguenti:
oppure
- utilizzando il modello "F24" (presso sportelli bancari e postali)
Codice Comune di Ozzano dell'Emilia: G205
Codici tributo:
3901 ICI per abitazione principale
3902 ICI per i terreni agricoli
3903 ICI per le aree fabbricabili
3904 ICI per gli altri fabbricati
3906 ICI per interessi
3907 ICI per sanzioni
Modelli, istruzioni e codici sono reperibili nel sito dell'Agenzia delle Entrate, link:
I bollettini di pagamento in conto corrente postale n. 787408 da utilizzare sono gratuitamente reperibili presso l'URP e l'Ufficio Fiscalità del Comune, presso gli uffici postali e il Tesoriere comunale - CARISBO SpA di Ozzano dell'Emilia.
Compensazione ICI con il credito derivante dalla dichiarazione dei redditi
E' anche riconosciuta ai contribuenti la facoltà di utilizzare l'eventuale credito derivante dalla dichiarazione dei redditi per il versamento, tramite modello "F24", dell'ICI dovuta per l'anno 2008. Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito dell'Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it/
Termini di versamento ICI 2008:
Come sopra descritto, l'art. 1 del D.L. 27.5.2008, n. 93 esenta dall'1.1.2008 dall'applicazione dell'I.C.I. l'abitazione principale (e relative pertinenze, come ammesse dal regolamento I.C.I. comunale) e gli alloggi ad essa assimilati in base a leggi o regolamento I.C.I. comunale. Dall'esenzione sono escluse le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8, A/9, alle quali continua ad applicarsi l'aliquota per abitazione principale e la detrazione di imposta annua di Euro 103,29.
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 28.5.2008, n. 93, di esenzione dall'I.C.I. dell'abitazione principale, sono abrogati gli articoli della Legge Finanziaria 2008 relativi all'ulteriore detrazione di imposta dell'1,33 per mille.
L'I.C.I. rimane dovuta per tutti i restanti immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili) diversi da quelli espressamente esentati dall'art.1 del D.L. 27.5.2008, n.93.
I versamenti devono essere effettuati entro le seguenti scadenze:
L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 euro si arrotondano a 73 euro).
I versamenti devono tenere conto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente al periodo di imposta per il quale si effettua il versamento e che dovranno essere dichiarate l'anno successivo a quello nel corso del quale sono intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, tramite l'apposito modello ministeriale.
La dichiarazione ICI non deve più essere presentata quando le variazioni soggettive e oggettive rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dipendono da atti per i quali i notai utilizzano obbligatoriamente il modello unico informatico (MUI).
I notai utilizzano il MUI per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, la voltura catastale degli atti relativi a diritti sugli immobili.
In particolare non deve più essere presentata la dichiarazione ICI quando le variazioni avvenute nel 2007 sono relative:
- agli atti di compravendita di immobili;
- agli atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso, di diritti reali sugli immobili.
La dichiarazione, inoltre, non deve essere più presentata per tutti gli altri atti, se formati o autenticati dalla data del 1° giugno 2007.
La dichiarazione ICI relativa alle variazioni del 2007 deve essere presentata per:
-Vedere
e
Le
di Ozzano dell'Emilia sono reperibili presso l'U.R.P., l'Ufficio Fiscalità, nel sito del Comune: www.comune.ozzano.bo.it , del Ministero dell'Economia e delle Finanze: www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale e dell'ANCI CNC: www.ancicnc.it
Per calcolare l'imposta dovuta, consultare l'allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 20.12.2007:
dove sono riportati: aliquote e detrazioni per l'anno 2008, i casi di applicazione e i requisiti da possedere e gli adempimenti necessari per beneficiare delle aliquote agevolate, i casi di applicazione delle aliquote maggiorate. Vedere:
Vedere anche:
Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili
ATTENZIONE:
Dal 10 maggio 2007 è possibile collegarsi al link dell'Agenzia del Territorio
per verificare la rendita catastale degli immobili censiti al catasto fabbricati e il reddito dominicale e agrario dei beni censiti al catasto terreni.
CALCOLO ICI ON LINE
E' possibile effettuare il calcolo on line dell'ICI da versare, tramite questo sito, accedendo al link
seguendo le istruzioni e verificando le Informazioni per il calcolo ICI on line , in: "Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)" dai percorsi: "Guida ai servizi-Tasse e Tributi" oppure "Eventi della vita-Cittadini-Pagare le imposte" o "Eventi della vita-Imprese-Pagare le imposte".
IMPORTANTE:
RAVVEDIMENTO OPEROSO AI FINI I.C.I.
Il contribuente che si fosse accorto di non avere versato in tempo o di non avere versato correttamente l'I.C.I. per la rata dovuta, prima che la violazione sia stata contestata dal Comune, può avvalersi del ravvedimento operoso per versare tributo, sanzioni ridotte e interessi legali.
Sempre In questo sito, accedendo al link
in "Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)" dai percorsi: "Guida ai servizi-Tasse e Tributi" oppure "Eventi della vita-Cittadini-Pagare le imposte" o "Eventi della vita-Imprese-Pagare le imposte", conoscendo l'ammontare dell'imposta dovuta alla naturale scadenza e di quanto effettivamente non versato, è possibile il calcolo on line dell'importo da versare a titolo di ravvedimento operoso, comprendente: la differeza di imposta, la sanzione e gli interessi dovuti e scaricare il
che contiene anche le istruzioni per la compilazione.
I cittadini possono anche rivolgersi all'U.R.P. - tel. 051/791377 (lunedì 8.00-18.30; dal martedì al venerdì 8.00-13.00; sabato 8.00-12.00) e all'Ufficio Fiscalità - tel. 051/791354(lunedì 15.30-18.30; martedì e giovedì 8.30-12.30; sabato 8.30-12.00).