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ravvedimento operoso ICI
- Definizione
-
ravvedimento operoso ai fini del'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
- Requisiti
-
La Legge consente ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente, nei termini previsti, le violazioni connesse alla dichiarazione ed al pagamento dell'I.C.I. avvalendosi del ravvedimento operoso , procedura prevista dall'art.13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e successive modificazioni, che consente riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili. Il ravvedimento operoso in materia di tributi comunali è inoltre regolamentato dalla Circolare M.F. 13.7.1998, n.184/E.
Per potersi avvalere del ravvedimento operoso è indispensabile che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
La sanzione è ridotta, per le violazioni commesse prima dell'1 febbraio 2011:
ad un dodicesimo (*) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto,
se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza, nonchè ad un dodicesimo (*) del minimo nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza
- ad un decimo (*) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
(*) sanzione modificata dall'art.16 del D.L. 29.11.2008, n.185, convertito con modiificazioni dalla Legge 28.1.2009, n.2
La sanzione è ridotta, per le violazioni commesse a decorrere dall'1 febbraio 2011:
ad un decimo ($) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto,
se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza, nonchè ad un decimo ($) del minimo nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza
- ad un ottavo ($) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
($) sanzione modificata dall'art. 1 della Legge 13.12.2010, n. 220
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Prospetto delle violazioni sanabili con il ravvedimento operoso
Violazione ICI
Scadenza ordinaria
del relativo
adempimento ICIRavvedimento entro
30 giorniRavvedimento entro
90 giorniRavvedimento entro il termine di presentazione
dichiarazione ICI dell'anno successivoomesso o parziale
versamento
ACCONTO
ICI 201016 giugno 2010
16 luglio 2010
Sanzione pari al 2,5%dell'impostaancora dovuta (1/12 della sanzione del 30% per pagamento omesso o tardivo) (*)
30 giugno 2011 ovvero 30settembre 2011 se la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010 avviene in via telematica
Sanzione pari al 3% dell'imposta ancora dovuta (1/10 della sanzione del 30% per pagamento omesso o tardivo) (*)
omesso o parziale
versamento
SALDO
ICI 201016 dicembre 2010
17 gennaio 2011
Sanzione pari al 2,5% dell'impostaancora dovuta (1/12 della sanzione del 30% per pagamento omesso o tardivo) (*)
30 giugno 2011 ovvero 30settembre 2011 se la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010 avviene in via telematica
Sanzione pari al 3% dell'imposta ancora dovuta (1/10 della sanzione del 30% per pagamento omesso o tardivo) (*)
presentazione
dichiarazione ICI 2009 infedele o
inesatta30 giugno 2010
ovvero
30 settembre 2010
se la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2009 avviene in via telematica30 giugno 2011 ovvero 30settembre 2011 se la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010 avviene in via telematica
Sanzione pari al 5% dell'imposta ancora dovuta per l'anno 2009 in base a dichiarazione
rettificativa (1/10 della sanzione del 50% per denuncia infedele) (*)omesso o parziale
versamento
ACCONTO
ICI 201116 giugno 2011
18 luglio 2011 (§)
Sanzione pari al 3,0% dell'imposta ancora dovuta (1/10 della sanzione del 30% per pagamento omesso o tardivo) ($)
(§) pagamento di imposta il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, considerato tempestivo se effettuato il primo griorno lavorativo successivo
2 luglio 2012 ovvero 1 ottobre 2012 se la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2011 avviene in via telematica
Sanzione pari al 3,75% dell'imposta ancora dovuta (1/8 della sanzione del 30% per pagamento omesso o tardivo) ($)
omesso o
parziale
versamento
SALDO
ICI 201116 dicembre 2011
16 gennaio 2012
Sanzione pari al 3,0% dell'imposta
ancora dovuta
(1/10 della sanzione del 30% per pagamento omesso o tardivo) ($)2 luglio 2012 ovvero 1 ottobre 2012 se la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2011 avviene in via telematica
Sanzione pari al 3,75% dell'imposta ancora dovuta (1/8 della sanzione del 30% per pagamento omesso o tardivo) ($)
omessa
presentazione
dichiarazione
ICI 201030 giugno 2011 ovvero 30 settembre 2011 se la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010 avviene in via telematica
28 settembre 2011 ovvero 29 dicembre 2011 se la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010 avviene in via telematica
Sanzione pari al 10,0%
dell'imposta ancora dovuta per l'anno 2010 in base a dichiarazione tardivamente
prodotta (1/10 della sanzione del 100%per omessa denuncia, con un minimo di Euro 5,00) ($)presentazione
dichiarazione ICI 2010
infedele o inesatta30 giugno 2011
ovvero
30 settembre 2011
se la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010 avviene in via telematica2 luglio 2012 ovvero 1 ottobre 2012 se la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2011 avviene in via telematica
Sanzione pari al 6,25% dell'imposta ancora dovuta per l'anno 2010 in base a dichiarazione
rettificativa (1/8 della sanzione del 50% per denuncia infedele) ($)(*) sanzione modificata dall'art.16 del D.L. 29.11.2008, n.185, convertito con modiificazioni dalla Legge 28.1.2009, n.2
($) sanzione modificata dall'art. 1 della Legge 13.12.2010, n. 220
- Modalità di presentazione
-
Istruzioni per il ravvedimento operoso ICI e calcolo on line
Ravvedimento per omesso o parziale versamento
Nel caso di versamento effettuato entro il 30° giorno successivo alla scadenza della rata si applica la sanzione del 2,5% (*) per le violazioni commesse prima dell'1.2.2011 e del 3,0% ($) per le violazioni commesse a decorrere dall'1.2.2011 dell'imposta dovuta e non versata (pari rispettivamente a 1/12 (*) e a 1/10 ($) della sanzione del 30% per pagamento omesso o tardivo), oltre agli interessi legali, calcolati a giorni;
Nel caso di versamento effettuato tra il 31° giorno successivo alla scadenza della rata ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata, si applica la sanzione del 3% (*) per le violazioni commesse prima dell'1.2.2011 e del 3,75% ($) per le violazioni commesse a decorrere dall'1.2.2011 dell'imposta dovuta e non versata (pari rispettivamente a 1/10 (*) e a 1/8 ($) della sanzione del 30% per pagamento omesso o tardivo), oltre agli interessi legali, calcolati a giorni.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il temine previsto avvenga il pagamento:
- dell'imposta o della differenza di imposta dovuta e versata in ritardo;
- degli interessi legali (dell'1,5% dall'1.1.2011 al 31.12.2011 e del 2,5% dall'1.1.2012), commisurati all'imposta e calcolati a giorni, maturati dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione sull'imposta versata in ritardo.
In mancanza anche di uno solo dei versamenti il ravvedimento non si ritiene effettuato.
Ravvedimento per la rettifica di errori ed omissioni nella dichiarazione presentata
Nel caso di presentazione di una dichiarazione che determini una maggiore imposta dovuta, in rettifica di quanto precedentemente dichiarato, la regolarizzazione deve avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui sono stati commessi gli errori o le omissioni.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il temine previsto avvenga la presentazione della dichiarazione rettificativa ed il pagamento:
- dell'imposta o della differenza di imposta dovuta e versata in ritardo;
- degli interessi legali (dell'1,0% dall'1.1.2010 al 31.12.2010, dell'1,5% dall'1.1.2011 al 31.12.2011 e del 2,5% dall'1.1.2012), commisurati all'imposta e calcolati a giorni, maturati dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione del 5% (*) per le violazioni commesse prima dell'1.2.2011 e del 6,25% ($) per le violazioni commesse a decorrere dall'1.2.2011 (rispettivamente pari a 1/10 (*) e a 1/8 ($) della sanzione del 50% per dichiarazione o denuncia infedele) sull'imposta versata in ritardo.
In mancanza della presentazione della dichiarazione o anche di uno solo dei versamenti il ravvedimento non si ritiene effettuato.
Sulla dichiarazione (redatta su modello conforme a quello approvato con Decreto Ministeriale) deve essere riportata l'annotazione che questa è presentata a seguito di ravvedimento operoso; alla dichiarazione deve inoltre essere allegata copia della ricevuta di versamento della somma complessiva a titolo di imposta, sanzione e interessi.Ravvedimento per omessa dichiarazione
Nel caso di presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dal giorno di scadenza previsto dalla legge, il ravvedimento operoso ha efficacia solo per l'anno di imposta antecedente a quello in cui viene presentata la dichiarazione.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il temine previsto avvenga la presentazione della dichiarazione omessa ed il pagamento:
- dell'imposta o della differenza di imposta dovuta e versata in ritardo;
- degli interessi legali (dell'1,0% dall'1.1.2010 al 31.12.2010, dell'1,5% dall'1.1.2011 al 31.12.2011 e del 2,5% dall'1.1.2012), commisurati all'imposta e calcolati a giorni, maturati dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione dell'8,33% (*) per le violazioni commesse prima dell'1.2.2011 e del 10,0% ($) per le violazioni commesse a decorrere dall'1.2.2011 (rispettivamente pari a 1/12 (*) e a 1/10 ($) della sanzione del 100% per omessa dichiarazione o denuncia) sull'imposta versata in ritardo, con un minimo di Euro 5,00.
In mancanza della presentazione della dichiarazione o anche di uno solo dei versamenti il ravvedimento non si ritiene effettuato.
Sulla dichiarazione (redatta su modello conforme a quello approvato con Decreto Ministeriale) deve essere riportata l'annotazione che questa è presentata a seguito di ravvedimento operoso per omessa presentazione di dichiarazione; alla dichiarazione deve inoltre essere allegata copia della ricevuta di versamento della somma complessiva a titolo di imposta, sanzione e interessi.
(*) sanzione modificata dall'art.16 del D.L. 29.11.2008, n.185, convertito con modiificazioni dalla Legge 28.1.2009, n.2
($) sanzione modificata dall'art. 1 della Legge 13.12.2010, n. 220
Calcolo on line del ravvedimento operoso ICI
In questo sito, accedendo al link
conoscendo l'ammontare dell'imposta dovuta alla naturale scadenza e di quanto effettivamente non versato, è possibile il calcolo on line dell'importo da versare a titolo di ravvedimento operoso, comprendente: la differenza di imposta, la sanzione e gli interessi dovuti e scaricare il
da compilare e inviare all'Ufficio Fiscalità del Comune, che contiene anche le istruzioni per la compilazione.
Calcolo ICI on line
Per effettuare il calcolo on line dell'imposta dovuta alla data di scadenza ordinaria della rata, è possibile, tramite questo sito, accedere al link
e seguire le istruzioni e le
Modalità di versamento
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza di tributo, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
il versamento complessivo (imposta, sanzione e interessi), distinto per anno di imposta, deve essere eseguito utilizzando il bollettino di versamento ICI in Euro (approvato con D.M. 25.3.2009), sul c/c postale n° 787408 intestato a "Comune di Ozzano dell'Emilia-ICI-Servizio di Tesoreria".
Barrare sempre la casella relativa al ravvedimento presente sul bollettino di versamento in Euro.
Per le modalità di versamento, vedere
Nel caso vengano sanati omessi/parziali versamenti, il bollettino di versamento va compilato, in tutte le sue parti. Nelle caselle: "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri fabbricati" devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta, senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi.
Nel caso vengano sanate dichiarazioni infedeli/inesatte o dichiarazioni omesse, nel bollettino di versamento, le caselle: "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri fabbricati" non devono essere compilate.
La somma totale da versare (da riportare in alto in cifre e in lettere) deve sempre comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi.
Modalità di presentazione della autodichiarazione per il ravvedimento operoso:
Dopo avere effettuato il versamento complessivo di imposta, sanzione e interessi, i contribuenti devono presentare l'autodichiarazione ai fini del ravvedimento operoso, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio Fiscalità, con le seguenti modalità:
- consegna a Ufficio relazioni con il pubblico, piano terra: lunedì ore 12.00 - 18.00; dal martedì al venerdì ore 8.00-12.00; sabato 8.00 -12.00
- consegna a Ufficio Fiscalità, piano 2°: lunedì ore 15.30 -18.30; martedì e giovedì ore 8.30-12.30; sabato ore 8.30-12.00.
- spedizione a mezzo servizio postale, o a mezzo fax (051/79.79.51), allegando all'autodichiarazione la fotocopia di un documento di riconoscimento.
Nel caso di spedizione, l'autodichiarazione si considera presentata nel giorno in cui la stessa sia stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro.
Alla autodichiarazione per il ravvedimento operoso ICI deve essere sempre allegata la ricevuta di versamento dell'imposta, sanzione e interessi legali, tramite il bollettino ICI, sul c.c.p. n. 787408 intestato a: "Comune di Ozzano dell'Emilia-ICI-servizio diTesoreria".
- Specifiche sulla documentazione
-
La somma complessivamente da versare deve essere arrotondata all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Il versamento può essere effettuato anche utilizzando il modello F24, barrando la casella "ravvedimento" e seguendo le normali procedure di compilazione (riportare la somma di imposta, sanzione, interessi nel totale da versare).
Nel caso di versamenti effettuati a titolo di ravvedimento operoso, i contribuenti sono sempre tenuti al pagamento, indipendentemente dall'ammontare dell'importo complessivo di tributo, sanzione e interessi. In caso contrario, il ravvedimento non si intende effettuato.
In tutti i casi in cui il ravvedimento non si intenda effettuato, così come nel caso di tardivo versamento dell'imposta (senza avvalersi del ravvedimento operoso per il pagamento complessivo di tributo, sanzione ridotta e interessi legali), i contribuenti sono soggetti alle norme in materia di controllo I.C.I. e si applicano le sanzioni e gli interessi sui tributi comunali previsti dalle norme.
- Documentazione obbligatoria
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- Altra documentazione utile
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- Informazioni dell'ufficio
- Altre specifiche o informazioni
-
Scadenze versamenti sabato, domenica
Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.L. 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27.7.1994, n. 473, il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Termini per la presentazione della dichiarazione I.C.I.
I termini per la presentazione della dichiarazione I.C.I. coincidono con i termini per la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi:
- per i soggetti Irpef, società di persone e assimilati e per i soggetti Ires e Irap (società di capitali, enti commercali, ecc.) con esercizio coincidente con l'anno solare: dal 02 maggio al 30 giugno (o primo giorno lavorativo successivo se cade di giorno festivo) ovvero dal 02 maggio al 30 settembre (o primo giorno lavorativo successivo se cade di giorno festivo) se la presentazione della dichiarazione dei redditi avviene in via telematica.
- per i soggetti Ires e Irap (società di capitali, enti commercali, ecc.) con esercizio non coincidente con l'anno solare, che presentano la dichiarazione dei redditi esclusivamente in via telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Saggio degli interessi legali:
- 2,5% fino al 31 dicembre 2000
- 3,5% dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 (D.M. 11.12.2000)
- 3,0% dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 (D.M. 11.12.2001)
- 2,5% dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 (D.M. 10.12.2003)
- 3,0% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 (D.M. 12.12.2007)
- 1,0% dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 (D.M. 4.12.2009)
- 1,5% dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 (D.M. 7.12.2010)
- 2,5% dal 1° gennaio 2012 (D.M. 12.12.2011)
- Normativa di riferimento
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- Vedere anche
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