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Informazioni per il calcolo ICI on line
Informazioni per utilizzare il "Servizio on line di calcolo ICI"
CALCOLO ICI ON LINE
Tramite questo sito è possibile effettuare il calcolo on line dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) da versare alle ordinarie scadenze delle rate di acconto (16 giugno) e saldo (16 dicembre), collegandosi al link
e seguendo le istruzioni.
Esenzione dall'I.C.I. dell'abitazione principale dal 2008
L'art.1 del D.L. 27.5.2008, n.93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.7.2008, n.126, ha esentato dall'1.1.2008 dall'applicazione dell'I.C.I. l'abitazione principale (e relative pertinenze, come ammesse dal regolamento I.C.I. comunale) e gli alloggi ad essa assimilati in base a leggi o regolamento o delibera comunale I.C.I. vigente al 29.5.2008.
Per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica del soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertinenze dell'abitazione principale sono le unità immobiliari di categoria catastale C/2, C/6, C/7 ( es:. cantina, garage, posto auto) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui si trova l'abitazione principale.
Dall'esenzione dall'I.C.I. sono escluse le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8, A/9 ( di tipo signorile, ville, castelli), alle quali continua ad applicarsi l'aliquota per abitazione principale e la detrazione di imposta annua di Euro 103,29.
L'I.C.I. rimane dovuta per tutti i restanti immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili) diversi da quelli espressamente esentati dall'art. 1 del D.L. n.93/2008, convertito dalla Legge n.126/2008, per i quali le scadenze di versamento I.C.I. 2011 sono:
- rata acconto: 16 giugno 2011
- rata saldo: 16 dicembre 2011
- unica soluzione: 16 giugno 2011
IMPORTANTE:
- solo perA/1, A/8, A/9: Per applicare l'aliquota ridotta alle pertinenze dell'abitazione principale (e per recuperare sulle pertinenze l'ammontare della eventuale detrazione, nel caso in cui questa ecceda l'ammontare dell'imposta dovuta per abitazione principale), è necessario che nella sequenza degli immobili inseriti, l'abitazione principale preceda sempre le pertinenze e che le pertinenze vengano sempre inserite subito dopo l'abitazione principale.
- Verificare le informazioni che seguono o utilizzare "Help" per visualizzare il documento contenente le aliquote e detrazioni ICI 2011, i casi di applicazione, i riferimenti al Regolamento comunale ICI e ai modelli di autodichiarazione per l'applicazione delle aliquote per l'anno 2011 e per l'applicazione dell'esenzione per unità immobiliari assimilate ad abitazione principale.
L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 euro si arrotondano a 73 euro).
Dal 10 maggio 2007 è possibile collegarsi al link dell'Agenzia del Territorio
per verificare la rendita catastale degli immobili censiti al catasto fabbricati e il reddito dominicale e agrario dei beni censiti al catasto terreni.
Ravvedimento operoso
Nel caso di mancato pagamento totale o parziale dell'ICI entro i termini, conoscendo l'ammontare dell'imposta dovuta alla ordinaria scadenza delle rate di acconto e saldo e di quanto effettivamente versato, è possibile - tramite questo sito - link
effettuare il calcolo on line dell'importo da versare a titolo di ravvedimento operoso (prima che la violazione venga contestata), comprendente la differenza di imposta, la sanzione ridotta e gli interessi dovuti e scaricare il
da compilare e consegnare all'Ufficio Fiscalità del Comune, che contiene anche le istruzioni per la compilazione.
I cittadini possono anche rivolgersi all'U.R.P . - tel. 051/791377 (lunedì 8.00-18.30; dal martedì al venerdì 8.00-13.00; sabato 8.00-12.00) e all'Ufficio Fiscalità - tel. 051/791354 (lunedì 15.30-18.30; martedì e giovedì 8.30-12.30; sabato 8.30-12.00).
ALIQUOTE I.C.I. 2011:
| 6,0per mille | ORDINARIA |
| Si intende applicabile l'aliquota ordinaria del 6,0 per mille, ad esempio, nei seguenti casi:
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| 5,4per mille | RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE- SOLO PER A/1, A/8, A/9(non esentate dal D.L. 93/2008, convertito in Legge 126/2008) e relative pertinenze: |
|
Si intende applicabile l'aliquota ridotta del 5,4 per mille nei casi previsti dall' art. 15 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.
Ai sensi dell' art. 16/bis del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., |
|
| 0,1per mille | AGEVOLATA PER ALLOGGI LOCATI CON CONTRATTO-TIPO Legge 431/98- Art.2,comma 3 e art.5, comma 1 e comma 2 e relative pertinenze |
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Si intende applicabile l'aliquota agevolata nei casi previsti dall' art. 17/ter del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. |
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| 0,1per mille | AGEVOLATA, per i primi tre anni di attività, PER IMMOBILI art.17/bis-Nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo- del Regolamento comunale I.C.I. e Regolamento comunale adottato con C.C. n. 45/2001
Si intende applicabile l'aliquota agevolata nei casi previsti dall' art. 17/bis del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.
N.B.:L'agevolazione è limitata ai primi tre anni di attività, da data iscrizione CCIAA o attribuzione P.IVA -scaricare il MAGGIORATA PER ALLOGGI NON LOCATI e relative pertinenze E ALTRI FABBRICATI NON LOCATI |
| 7,0per mille | 1. Si intende applicabile l'aliquota maggiorata nei casi previsti dall' art. 7 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. 1.1 - alloggio non locato, inteso quale unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della cat. A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e non locata, con contratto registrato a soggetto che la utilizzi quale dimora abituale come da risultanze anagrafiche e non locata ai sensi dell'art.17/ter del Regolamento Comunale (Legge 431/98, art. 2, c.3 e art.5, cc.1 e 2), né data in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, ivi residenti, né data in comodato, con contratto registrato, a parenti in linea retta di 2° grado, ivi residenti. 1.2 - residenza secondaria o seconda casa, intesa quale unità immobiliare,classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della cat.A/10), che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto,stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale,in conformità alle risultanze anagrafiche,in altra unità immobiliare,in possesso o in locazione. 2. -fabbricati diversi dalle abitazioni non locati o altrimenti utilizzati |
ATTENZIONE: dall'1.1.2007 sono assoggettabili all'aliquota maggiorata del 7,0 per mille le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali diverse dall'uso abitativo che risultino non locate, né altrimenti utilizzate ai sensi dell' art.7/bis del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.
Tuttii soggetti passivi tenuti ad applicare per l'anno 2011 l'aliquota maggiorata del 7,0 per mille devono presentare all'Ufficio Fiscalità, entro il 16 dicembre 2011, specifica autocertificazione, su modello predisposto dall'Ufficio Fiscalità -scaricare il
Attenzione: I soggetti interessati devono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per l'anno 2011 per:
- fruire della maggiore detrazione di imposta per abitazione principale di cui all'art.14, c.1 del Regolamento
- applicare l'esenzione dall'ICI o l'aliquota ridotta per abitazione principale nei casi indicati ai punti 1, 2, 3, 4 della tabella di cui sopra
- applicare l'aliquota agevolata per alloggi locati con contratto tipo Legge 431/1998 di cui all'art.17/ter del Regolamento
entro il 16 dicembre 2011, mediante specifica autocertificazione - su modello predisposto dall'Ufficio Fiscalità - o presentazione della documentazione attinente. L'autocertificazione ha validità dall'anno di imposta nel corso del quale viene presentata ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova autocertificazione attestante la variazione.- scaricare
Per consultare e scaricare il
DETRAZIONI I.C.I. 2011: solo per A/1, A/8, A/9 (non esentate dal D.L.93/2008, convertito in Legge126/2008)
| DETRAZIONE | RIFERITA A |
| Euro 103,29 | Detrazione dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze, solo nel caso in cui l'ammontare della detrazione ecceda l'ammontare dell'imposta dovuta per abitazione principale) del soggetto passivo |
| Euro 165,27 (Euro 103,29+ Euro 61,97 di maggiore detrazione) | Detrazione dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze, solo nel caso in cui l'ammontare della detrazione ecceda l'ammontare dell'imposta dovuta per abitazione principale) solo dei soggetti passivi individuati con l'atto C.C. n.183 del 27.12.1996 e confermato con atti successivi. Applicabile previa presentazione dello specifico modello di autocertificazione, predisposto dal U.O. Fiscalità, entro il termine del 16.12.2011. L'autocertificazione ha validità dall'anno di imposta nel corso del quale viene presentata ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova autocertificazione attestante la variazione. scaricare il |
Si riepilogano i requisiti per il diritto all'elevazione da Euro 103,29 a Euro 165,27 dell'importo spettante per detrazione abitazione principale:
- il soggetto passivo deve essere in possesso del solo appartamento in cui risiede ad Ozzano dell'Emilia (con eventuale garage o posto macchina) e che costituisce la propria abitazione principale,
- il proprio nucleo familiare, al 1° Gennaio 2011, non deve avere altre proprietà immobiliari oltre a quella per la quale viene richiesta la maggiore detrazione di Euro 61,97, da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29 prevista dal D.Lgs. n.504/1992 per l'abitazione principale (nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale di godimento, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare).
- Il soggetto passivo deve essere in possesso, al 1° Gennaio 2011, dei requisiti seguenti, indicati nella delibera C.C. n.183 del 27/12/1996, confermati con atto C.C.n.90 del 21.12.2010:
| avere compiuto il 60° anno d'età alla data del 1° gennaio dell'anno interessato | Essere in condizione non lavorativa e con soli redditi di pensione (come da modello CUD), non superiori a Euro 7.857,00 annui lordi riferiti all'anno precedente. Il reddito è quello del singolo contribuente, senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare. |
| invalidità attestata al 100% e con reddito medio lordo pro-capite del nucleo familiare non superiore a Euro 14.970,00. | il beneficio è esteso anche al caso in cui il nucleo familiare comprenda un componente con invalidità attestata al 100% |
Nel caso di contitolari del diritto di proprietà/usufrutto/uso/abitazione, residenti nell'alloggio, aventi gli stessi requisiti del richiedente, la maggiore detrazione di Euro 61,97 va divisa in parti uguali .
Se i requisiti non sono invece posseduti da tutti i residenti, i soli soggetti aventi diritto applicheranno la maggiore detrazione in base alla medesima quota loro spettante per detrazione ordinaria.