Filtra per:
Essere cittadino
Successivo » 1 2 3 4
-
Accesso agli atti
I cittadini possono consultare e/o richiedere copia degli atti comunali, delle deliberazioni (del Consiglio e della Giunta comunale) o delle determinazioni dei responsabili. Affinché possano farlo, la legge prevede che vi abbiano interesse, cioè che i citati provvedimenti devono trattare un argomento che in qualche misura li riguarda.
-
Autenticazione di copie, firme e legalizzazione di fotografie
E' l'attestazione da parte di un funzionario pubblico:
- che la copia è conforme all'originale;
- che la firma è stata apposta in sua presenza.L' autentica di firma non occorre per le domande e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà che sono destinate ad una Pubblica Amministrazione: è sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle oppure presentarle o inviarle allegando la fotocopia di un documento di identità.
L'autentica della firma rimane necessaria per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati, come banche o assicurazioni, e per le domande di riscossione di benefici economici (pensioni o contributi) da parte di altre persone.La legalizzazione di fotografie consiste nell'attestazione fatta da un pubblico ufficiale che la fotografia riproduce le sembianze della persona che la presenta.
Le amministrazioni competenti al rilascio dei documenti personali (Questura per il passaporto o il porto d'armi, ecc.) devono legalizzare direttamente le fotografie.
L'interessato può anche rivolgersi ad un qualsiasi Comune, anche diverso da quello di residenza.L' autentica della copia di un documento da produrre ad una pubblica amministrazione può essere fatta dal dipendente competente a ricevere il documento, dietro esibizione dell'originale. In questo caso la copia autenticata può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
Nel caso di atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione (es. pubblicazioni, titolo di studio o di servizio) l'autentica della copia può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ( art. 47 DPR 445/2000) con la quale il dichiarante attesta la conformità all'originale della copia prodotta. -
Autocertificazione
E' una dichiarazione che l'interessato sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali.
Il cittadino quindi si sostituisce all'Amministrazione competente a rilasciare un certificato e lo dichiara con valore di legge, sotto la propria responsabilità.
L'autocertificazione sostituisce i certificati e i documenti richiesti dalle Amministrazioni pubbliche e dai Gestori dei servizi pubblici che hanno l'obbligo di accettarla.
Nel rapporto tra privati invece il riconoscimento della validità dell'autocertificazione resta a discrezione di chi richiede il certificato o documento.
L'Amministrazione pubblica inoltre non può in nessun caso sospendere o ritardare i tempi di inizio di un procedimento per la verifica d'ufficio di quanto dichiarato dal cittadino in una autocertificazione. Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero. L'autocertificazione non è ammessa inoltre per certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità all'UE, marchi e brevetti.L'autocertificazione sostituisce i seguenti certificati:
- data e il luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
-
Carta d'Identità
La Carta d'Identità è un documento di identità che riporta i dati anagrafici ed i connotati personali del cittadino. La carta d'identità può essere valida o non valida per l'espatrio (in quest'ultimo caso sul documento viene apposta una specifica dicitura). Se il richiedente è un minore, la dichiarazione di validità per l'espatrio deve essere sottoscritta da entrambi i genitori esercenti la potestà (vedi oltre).
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n.112 del 25/06/2008 (art. 31) la validità della carta di identità è stata estesa da cinque a dieci anni. Tutte le carte d'identità che hanno la scadenza a far data dal 25 giugno 2008, sono automaticamente valide per dieci anni. il Comune procede alla loro convalida apponendo sul documento il timbro “Validità prorogata ai sensi dell’art.31 del D.L. 25.06.2008 n.112 fino al …..”. Il cittadino dovrà presentarsi presso l'Ufficio Urp, consegnando la propria carta di identità.
Sarà necessaria anche una delega firmata dal titolare della carta se la proroga è richiesta per conto di altri.
In alcuni Paesi (ad esempio, Bulgaria, Egitto, Guadalupa, Macedonia, Martinica, Mauritius, Romania, Svizzera, Tunisia, Turchia) sono state segnalate sia difficoltà nel riconoscimento delle carte d'identità cartacee rinnovate con timbro, sia respingimenti per i possessori di carte d’identità elettroniche rinnovate con un certificato rilasciato dal Comune. Pertanto, fermo restando che il documento più affidabile per espatriare resta il passaporto, coloro che in luogo dell'apposizione del timbro di proroga lo desiderano, potranno ottenere l'emissione di una nuova carta di identità alle medesime condizioni previste per i rilasci ordinari.
E’ buona regola in ogni caso, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari presenti in Italia sui documenti richiesti per l’ingresso.
La carta non si rinnova né in caso di variazione di dati concernenti lo stato civile, né di variazione della residenza o della professione.
Se il documento è in scadenza, si può chiederne il rinnovo a partire dai 6 mesi precedenti la data di scadenza stessa.
PER RICHIEDERE LA CARTA DI IDENTITA', RINNOVARLA O IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO OCCORRE PRESENTARSI PERSONALMENTE ALL'URP MUNITI DI:
- Precedente documento di identità (ad eccezione dei casi di furto e smarrimento);
- 3 fototessere, uguali e recenti;
- per gli stranieri anche il titolo di soggiorno (permesso di soggiorno, etc.) in corso di validità. Il documento rilasciato sarà sempre non valido per l’espatrio.
- in caso di carta di identità smarrita o rubatacopia della denuncia presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza.
Con il decreto legge 13 maggio 2011, nr. 70, è stato soppresso il limite minimo di età per il rilascio del documento, precedentemente fissato in quindici anni.
La validità della carta di identità è stata però diversificata a seconda dell'età del richiedente:- 3 anni per minori dai 0 ai 3 anni;
- 5 anni per minori dai 3 ai 18 anni di etá;
- 10 anni come prima per i maggiorenni.
Le modalità di rilascio sono comunque rimaste invariate.
Per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio del minore è sempre necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio nonché la presenza del minore presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e tre sue fotografie uguali e recenti.
Il documento di identità dovrà inoltre riportare la firma del titolare che abbia già compiuto dodici anni.
Le nuove disposizioni prevedono inoltre che il minore di quattordici anni possa usare la carta di identità per l'espatrio solamente se accompagnato da almeno uno dei genitori e comunque sempre e solo in area Schengen o comunque verso Paesi che riconoscono la validità della carta d'identità per l'espatrio. Se il minore viaggia affidato ad un'altra persona, Ente o Compagnia di trasporto, è necessaria una dichiarazione di chi esercita la patria potestà, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari.
Dopo il compimento del quattordicesimo anno d'età, il minore potrà usare la carta d'identità per l'espatrio, nelle medesime aree e Paesi, anche se non accompagnato.
Per semplificare i controlli alle frontiere, si consiglia ai genitori di portare con sè una documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore, come può essere per esempio un estratto dell'atto di nascita del minore da cui risultino la paternità e la maternità.
-
Certificati anagrafici
I certificati anagrafici (cittadinanza, esistenza in vita, residenza, stato di famiglia, ecc.) vengono rilasciati immediatamente ai cittadini residenti.
I certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse quando ciò necessiti di ricerche nell'archivio cartaceo sono consegnati entro un termine massimo di novanta giorni dalla richiesta.
A seguito dell'entrata in vigore della legge 183/2011 dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.
Pertanto gli uffici comunali di stato civile e urp/anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.
Si ricorda comunque che il cittadini puo' sempre rilasciare le autocertificazioni che hanno lo stesso valore dei certificati per le quali nulla è dovuto e non è necessaria l'autenticazione della firma.
-
Contributi per disabili
Contributi per l'acquisto e l'adattamento di veicoli per favorire le opportunità di mobilità e trasporto dei cittadini disabili e contributi a disabili gravi per favorire la permanenza nella loro abitazione.
-
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, consiste in una libera dichiarazione, resa e firmata davanti a un pubblico ufficiale, riguardante stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante ha diretta conoscenza e che egli rende nel proprio interesse anche quando riguardano altri soggetti.
Tale dichiarazione può essere presentata: agli Uffici della Pubblica Amministrazione, ai gestori di Pubblici Servizi (ENEL, Telecom, ACI, HERA, etc.) e ai privati che l'accettano (non avendo essi l'obbligo di accettare tali dichiarazioni).
Le dichiarazioni possono essere fatte su carta libera o anche utilizzando moduli predisposti dai vari enti o uffici.
Le istanze e le dichiarazioni da produrre alla Pubblica Amministrazione (o a gestori o esercenti di pubblici servizi) sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto. Se non è possibile consegnarle personalmente, si può trasmetterle via fax, per posta o per via telematica o farle consegnare da altri dopo averle firmate ed avere allegato la fotocopia del proprio documento di identità.
Per le istanze e le dichiarazioni da produrre a Privati l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione, e il pubblico ufficiale che fa l'autenticazione attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
-
Documento per l'espatrio di minori di anni 15
I minori di anni 15 possono espatriare nei casi previsti dalla legge utilizzando come documento valido per l'espatrio un certificato di nascita o estratto di nascita vidimato dalla Questura di Bologna.