Sul nostro territorio è possibile aprire un esercizio di vicinato (negozio) avente superficie di vendita non superiore a 250 mq., tale superficie è compresiva anche degli arredi del negozio escluso eventuale magazzino.
L'attività commerciale può essere esercitata in settore alimentare o settore non alimentare.
Elenco ordinanze in vigore
Rientrano tra le attività agrituristiche quelle svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, nonchè l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino.
La disciplina dell'agriturismo in Emilia-Romagna è dettata dalla L.R. 31/03/2009, n. 4 " Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole".
L'agriturismo consiste nel dare alloggio in locali dell'azienda agricola, ospitare in spazi aperti attrezzati, somministrare pasti e bevande, vendere prodotti aziendali, allevare cavalli ad uso ricreativo, organizzare attività ricreative, culturali, musicali e sportive di trattenimento degli ospiti; le attività indicate sono svolte in connessione e complementarità rispetto all'azienda agricola.
Gli operatori agrituristici devono risultare in possesso del titolo di imprenditore agricolo, in forma singola o associata, e devono frequentare un corso di specializzazione per poter esercitare.
Solo le aziende autorizzate possono esporre il simbolo regionale ufficiale.
L'art. 1 della L.R. 35/88 individua l'apicoltura come " attività agricola che si inquadra nell'economia agricola regionale contribuendo alla conservazione dell'ambiente".
Ai sensi dell'art. 8, gli alveari presenti sul territorio regionale sono soggetti a denuncia obbligatoria da parte dei proprietari. Il servizio veterinario dell'ASL vigila sull'attuazione degli interventi sanitari e profilattici in materia di apicoltura e promuove periodici accertamenti sanitari sugli apiari, anche in collaborazione con gli esperti delle associazioni degli apicoltori.
Ancora ai sensi dell'art. 8, i proprietari sono tenuti a comunicare, singolarmente o tramite le loro associazioni, entro 48 ore al comune di arrivo gli spostamenti di alveari in nuove postazioni e l'introduzione di alveari in Emilia-Romagna provenienti da altre regioni. Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate nel rispetto del disposto del regolamento in materia di nomadismo (art. 9, L.R. 35/88: " Al fine di promuovere un razionale sfruttamento delle risorse e la pratica dell'impollinazione a mezzo delle api e, per quanto possibile, limitare la diffusione di malattie, il Consiglio regionale adotta un regolamento che prevede la disciplina del nomadismo e stabilisce le distanze tra gli apiari").
Ai sensi dell'art. 13 R.D.L. 2033/25, " il nome di vino è riservato al prodotto della fermentazione alcolica del mosto di uva fresca o leggermente appassita in presenza od in assenza di vinacce. Sono considerati non genuini tutti i vini che non corrispondono alla precedente definizione compresi quelli ottenuti con uve secche e quelli preparati mediante la fermentazione di soluzioni zuccherine in presenza di fecce di vino o di vinacce di uva. La produzione a scopo di commercio, il commercio e la vendita di vini non genuini sono vietati. Tale divieto è esteso ai vini con grado alcolico inferiore al 10 per cento in volume, se rossi, al 9 per cento in volume, se bianchi".
La disciplina dell'attività specifica di produzione e di commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali per la Regione Emilia-Romagna è dettata dalla L.R. 3/98.
Il D.Lgs. 226/01 regola il settore della pesca ed acquacoltura, precisando che l'imprenditore ittico è equiparato a quello agricolo a tutti gli effetti. In particolare fra le attività connesse a quelle della pesca sono previste quelle di ospitalità, ristorazione, servizi, attività ricreative finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori.
Tali attività devono essere esercitate da pescatori professionisti singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura nella disponibilità dell'imprenditore, sinteticamente denominate "ittiturismo".
Agli ospiti di questa forma di turismo, oltre alla somministrazione di cibi e bevande ed eventualmente al pernottamento, viene data la possibilità di partecipare alle operazioni di pesca nelle sue più varie forme e ottenere informazioni sugli aspetti socio-culturali del settore.