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I cittadini possono consultare e/o richiedere copia degli atti comunali, delle deliberazioni (del Consiglio e della Giunta comunale) o delle determinazioni dei responsabili. Affinché possano farlo, la legge prevede che vi abbiano interesse, cioè che i citati provvedimenti devono trattare un argomento che in qualche misura li riguarda.
E' l'attestazione da parte di un funzionario pubblico:
- che la copia è conforme all'originale;
- che la firma è stata apposta in sua presenza.
L' autentica di firma non occorre per le domande e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà che sono destinate ad una Pubblica Amministrazione: è sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle oppure presentarle o inviarle allegando la fotocopia di un documento di identità.
L'autentica della firma rimane necessaria per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati, come banche o assicurazioni, e per le domande di riscossione di benefici economici (pensioni o contributi) da parte di altre persone.
La legalizzazione di fotografie consiste nell'attestazione fatta da un pubblico ufficiale che la fotografia riproduce le sembianze della persona che la presenta.
Le amministrazioni competenti al rilascio dei documenti personali (Questura per il passaporto o il porto d'armi, ecc.) devono legalizzare direttamente le fotografie.
L'interessato può anche rivolgersi ad un qualsiasi Comune, anche diverso da quello di residenza.
L' autentica della copia di un documento da produrre ad una pubblica amministrazione può essere fatta dal dipendente competente a ricevere il documento, dietro esibizione dell'originale. In questo caso la copia autenticata può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
Nel caso di atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione (es. pubblicazioni, titolo di studio o di servizio) l'autentica della copia può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ( art. 47 DPR 445/2000) con la quale il dichiarante attesta la conformità all'originale della copia prodotta.
E' una dichiarazione che l'interessato sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali.
Il cittadino quindi si sostituisce all'Amministrazione competente a rilasciare un certificato e lo dichiara con valore di legge, sotto la propria responsabilità.
L'autocertificazione sostituisce i certificati e i documenti richiesti dalle Amministrazioni pubbliche e dai Gestori dei servizi pubblici che hanno l'obbligo di accettarla.
Nel rapporto tra privati invece il riconoscimento della validità dell'autocertificazione resta a discrezione di chi richiede il certificato o documento.
L'Amministrazione pubblica inoltre non può in nessun caso sospendere o ritardare i tempi di inizio di un procedimento per la verifica d'ufficio di quanto dichiarato dal cittadino in una autocertificazione. Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero. L'autocertificazione non è ammessa inoltre per certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità all'UE, marchi e brevetti.
L'autocertificazione sostituisce i seguenti certificati:
Il cambio di indirizzo è la variazione di abitazione all'interno del Comune ove si è già residenti.
La Carta d'Identità è un documento di identità che riporta i dati anagrafici ed i connotati personali del cittadino. Viene rilasciata al compimento del 15° anno di età e (dalla data del 26 giugno 2008) ha una validità di 10 anni.
La carta d'identità può essere valida o non valida per l'espatrio (in quest'ultimo caso sul documento viene apposta una specifica dicitura). La validità per l'espatrio viene richiesta al momento del rilascio, sulla base di una apposita dichiarazione resa dall'interessato. Se il richiedente è un minore, la dichiarazione di validità per l'espatrio deve essere sottoscritta da entrambi i genitori esercenti la potestà.
IMPORTANTE:
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Decreto Legge n.112 del 25/06/2008 (art. 31) la validità della carta di identità è stata estesa da cinque a dieci anni.
Tutte le carte d'identità che hanno la scadenza a far data dal 26 giugno 2008, sono automaticamente valide per dieci anni.
il Comune procederà alla loro convalida apponendo sul documento il timbro “Validità prorogata ai sensi dell’art.31 del D.L. 25.06.2008 n.112 fino al …..”. Il cittadino dovrà presentarsi presso l'Ufficio Urp, consegnando la propria carta di identità.
Sarà necessaria anche una delega firmata dal titolare della carta se la proroga è richiesta per conto di altri.
AVVISO per i viaggiatori muniti di carta d’identità valida per l’espatrio, diretti in particolare verso: Bulgaria, Egitto, Guadalupa, Macedonia, Martinica, Mauritius, Romania, Svizzera, Tunisia, Turchia.
In alcuni Paesi (specie in quelli sopra citati) sono state segnalate sia difficoltà nel riconoscimento delle carte d'identità cartacee rinnovate con timbro, sia respingimenti per i possessori di carte d’identità elettroniche rinnovate con un certificato rilasciato dal Comune.
Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione di munirsi comunque di passaporto.
E’ buona regola in ogni caso, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari presenti in Italia sui documenti richiesti per l’ingresso.
I certificati anagrafici (cittadinanza, esistenza in vita, residenza, stato di famiglia, ecc.) vengono rilasciati immediatamente ai cittadini residenti.
La loro validità e di sei mesi dalla data di rilascio ma sono ammessi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento che le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
I certificati relativi a situazioni personali che non cambiano nel tempo (nascita, morte, titoli di studio) non scadono mai.
I certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse quando ciò necessiti di ricerche nell'archivio cartaceo sono consegnati entro un termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.
Contributi per l'acquisto e l'adattamento di veicoli per favorire le opportunità di mobilità e trasporto dei cittadini disabili e contributi a disabili gravi per favorire la permanenza nella loro abitazione.