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Salvaguardare l'Ambiente
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Scheda B01 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Il D.P.R. 203/88 disciplina le modalità di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in caso di nuovo impianto produttivo (art. 6), modifica di impianto produttivo esistente (art. 15, comma a), trasferimento (art. 15, c. b).
Secondo quanto specificato ai punti 1), 2), 3), 4) del D.P.C.M. 21/07/89, esso si applica agli stabilimenti od altri impianti fissi adibiti ad usi industriali o di pubblica utilità che provocano inquinamento, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e Del. G.R. 960/99.
Ai fini dell'applicazione della legge, uno stabilimento può essere costituito da più impianti.
Ai sensi della direttiva 99/13/CE, l'impianto è un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel sito suddetto e possano influire sulle emissioni.
Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature.
Sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti destinati alla difesa nazionale, gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale ivi compresi quelli inseriti in complessi industriali ma destinati esclusivamente a riscaldamento dei locali, gli impianti di climatizzazione, gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento di acqua per utenze civili a sterilizzazione e disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all?uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.
Sono inoltre esclusi gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione e gli impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari, i depositi di oli minerali e gas liquefatti, ai sensi del D.P.R. 25/07/91.
Non sono soggetti alla procedura autorizzatoria gli impianti di emergenza e di sicurezza, i laboratori di analisi e ricerca e gli impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazioni di prototipi.
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Scheda B02 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali
Il D.Lgs. 152/99 ha fissato la disciplina in materia di scarichi idrici e di tutela delle acque interne. Rispetto a tale argomento la Regione Emilia-Romagna ha approvato due provvedimenti, il primo relativo alla ripartizione delle competenze (L.R. 3/99), il secondo di indirizzo per l'applicazione del D.Lgs.152/99 così come modificato e integrato dal D.Lgs.258/00 nonché dalla L.R. 22/00 concernente " Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999,n. 3" (Del. G.R. 1053/03, sostitutiva della precedente adottata con Del. G.R. 651/00).
In particolare la Regione ha stabilito di affidare alle Province il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi industriali che non recapitano in reti fognarie anche in caso di acque industriali assimilate alle domestiche. In questo modo la Regione ha individuato nella Provincia l'ente di riferimento per la normativa ambientale di tutti gli insediamenti di produzione beni e servizi; ha affidato ai Comuni le competenze per tutti gli scarichi che recapitano nelle fognature pubbliche e per le acque reflue domestiche, qualunque ne sia il recapito, intendendo per acque reflue domestiche quelle provenienti, con carattere di prevalenza, da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
Relativamente alle acque reflue che provengono da attività di produzione servizi, è compito del titolare dello scarico (ovvero del consulente incaricato) valutare come si origina lo scarico per stabilire se lo stesso è individuabile come domestico ovvero come industriale in virtù delle nozione di "attività commerciale" risultante dall'art. 2195 del Codice Civile. In particolare la Del. G.R. 1053/03 chiarisce che:
- il D.Lgs. 152/99 e s.m.i. definisce alla lett. g) del c. 1 dell'art. 2 le acque reflue domestiche. Con riferimento a tale definizione, la "prevalenza" va valutata analizzando le attività che danno origine allo scarico che dovranno essere del tipo di quelle ordinariamente svolte nell'ambito dell'attività domestica quali il cucinare, il lavare nonché l'eseguire attività del tempo libero o modesti lavori. In coerenza con la predetta definizione sono da considerare acque reflue domestiche le acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni;
- gli scarichi derivanti da "servizi" possono rientrare in entrambi i tipi di reflui previsti alle lettere g) e h) in quanto nella nozione di "attività commerciali" contenuta alla lett. h) rientrano anche le attività dirette alla produzione di servizi secondo quanto previsto all'art. 2195 del Codice Civile; nel caso, pertanto, di uno scarico derivante da produzione di servizi si dovrà valutare se in base a quanto sopra evidenziato sia da classificare quale refluo domestico o industriale.
A fronte delle considerazioni suddette, a titolo esemplificativo la Del. G.R. 1053/03 precisa che danno origine ad acque reflue domestiche in quanto il refluo prodotto derivi prevalentemente da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano:
- laboratori di parrucchiere, barbiere e gli istituti di bellezza;
- lavanderie e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all'utenza residenziale; da intendersi le cosiddette "lavanderia a secco a ciclo chiuso" che abbiano in dotazione una o due lavatrici ad acqua del tipo di quelle in uso nelle abitazioni domestiche;
- vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa;
- attività alberghiera e di ristorazione.
Per i casi in cui la stessa attività può dare origine a scarichi qualificabili come acque reflue domestiche o come acque reflue industriali, un possibile criterio di valutazione è rappresentato dal contesto organizzativo più o meno ampio in cui l'attività si trova inserita.
Restano fermi comunque gli indirizzi consolidati della Corte di Cassazione (Sez. III) per alcune imprese di servizi, quali ad esempio gli autolavaggi ed i mattatoi; attraverso diverse sentenze anche successive al D.Lgs. 152/99, è stato più volte ribadito il carattere "produttivo" di tali scarichi, richiamando il principio generale che la classificazione deve essere effettuata in relazione al tipo di scarico prodotto ed alle sue effettive caratteristiche quali-quantitative da ricondursi a quelle normalmente provenienti da un insediamento abitativo.
Per quanto riguarda le acque domestiche, nell'ipotesi di richiesta di allacciamento riguardante insediamenti di produzione beni e servizi si possono quindi presentare due casi:
1) lo scarico proviene esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense, rientrando quindi a tutti gli effetti nella definizione di acque domestiche;
2) lo scarico non proviene esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; in questo caso dovrà essere presentata domanda di autorizzazione subordinata ad un'istruttoria tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche dello scarico e della relativa portata, tesa a garantire che la natura delle acque che si intende riversare in fognatura sia compatibile con la depurazione finale per qualità e quantità; l'autorizzazione espressa dovrà pertanto contenere i vincoli e le limitazioni alle quali lo scarico è assoggettato, in funzione della compatibilità richiesta (art. 28, c. 7, l. e, D.Lgs. 152/99 come modificato con D.Lgs. 258/00).
Ai sensi della lettera h) dell'art. 2 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., sono considerate acque reflue industriali quelle diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento derivanti sia da edifici che da "installazioni". Queste ultime sono da intendersi anche come derivanti da strutture non inserite necessariamente nell'ambito di edifici, ad esempio impianti e attrezzature mobili ricollocabili ubicati all'aperto in aree scoperte o piazzali che diano luogo a scarichi di acque reflue.
Occorre anche considerare il caso delle imprese di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 28 D.Lgs. 152/99 come successivamente modificato/integrato, dedite ad allevamento di bestiame o con annessa trasformazione; qualora tali imprese intendano riversare in fognatura gli scarichi di natura zootecnica, venendo a mancare la connessione funzionale con il terreno si rientra nell'ipotesi di acque industriali con conseguente necessità di procedere ad una preventiva istruttoria seguita da un'autorizzazione espressa in caso di esito favorevole.
Si evidenzia infine che la definizione di scarico introdotta dal D.Lgs. 152/99, art. 2, comporta che in caso di scarichi di acque reflue industriali, anche nell'ipotesi di un'assimilazione a quelle domestiche, qualora l'immissione non risulti " diretta tramite condotta...." si esca dalla normativa specifica sugli scarichi per rientrare in quella quadro dei rifiuti.
In particolare quello che era conosciuto come scarico indiretto sul suolo, scarico cioè che avviene attraverso il trasporto dei reflui mediante mezzo vettore, è oggi sottoposto alle procedure di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 in materia di rifiuti.
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Scheda B03 - Classificazione industria insalubre
Il legislatore ha predisposto già alla fine del secolo scorso una normativa per fornire strumenti preventivi rispetto all'insediamento di industrie e attività che, a causa delle emissioni insalubri prodotte o della pericolosità delle sostanze detenute, possono determinare danni alla salute pubblica.
L'art. 216 del testo unico delle Leggi sanitarie 1265/34 prevede che il Ministero della Sanità elabori e tenga aggiornato un elenco delle lavorazioni insalubri e che i comuni controllino i nuovi insediamenti e predispongano gli accorgimenti e cautele necessarie per il rispetto della legge.
L'elenco del Ministero è articolato in due classi.
- Industrie insalubri di Prima Classe: sono le attività che devono essere tenute lontano dai centri abitati, salvo che il titolare non riesca a provare che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato
- Industrie insalubri di Seconda Classe: sono le attività che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato.
Con il Decreto del Ministero della Sanità del 5/09/94 è stato emesso il più recente aggiornamento dell?elenco delle industrie insalubri di prima e seconda classe.
Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), al tipo attività industriali.
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Scheda B05 - Inquinamento acustico
Ai sensi dell'art. 8, c. 2, L. 447/95, i titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
È inoltre obbligatorio, ai sensi del comma 3 del citato articolo 8, produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
Ancora, ai sensi dell'art. 8, c. 4, "le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico".
La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere presentata in Comune e all'ARPA in allegato alla DIA/domanda di permesso di costruire in caso di interventi edilizi. Se non sono previste opere edilizie, la documentazione deve essere comunque presentata almeno 60 giorni prima di mettere in esercizio l'impianto o infrastruttura o di avviare l'attività.
La valutazione del progetto di impianto o infrastruttura o dell'attività in genere sotto il profilo dell'impatto acustico deve essere effettuata da un tecnico competente in acustica ambientale, in possesso dei requisiti di legge, iscritto all'apposito albo regionale.
La previsione di impatto acustico deve essere redatta e sottoscritta dallo stesso tecnico unitamente al responsabile legale dell'impresa che l'ha commissionata.
Nell'ambito dei procedimenti sottoposti al regolamento sullo sportello unico (D.P.R. 447/98), le sorgenti sonore sono gli impianti tecnici dei fabbricati in cui si svolgono attività di produzione beni e servizi e le altre istallazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca rumore. Sono inoltre possibili fonti di rumore, le infrastrutture in genere, le aree adibite a movimentazione merci, i parcheggi e i depositi di mezzi di trasporto, quando asserviti alle attività citate. Anche il traffico indotto in questi casi può rappresentare un contributo importante.
Le sorgenti sonore che più frequentemente si trovano installate negli insediamenti di produzione beni e servizi o ne sono parte integrante sono:
Sorgenti sonore esterne (elenco non esaustivo)
- Impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente)
- Impianti di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente)
- Impianti di depurazione ed antiinquinamento (aria, acqua, ecc.)
- Impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento)
- Impianti di servizio (autolavaggi ecc.)
- Sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici (raffreddamento presse, ecc.)
- Impianti pneumatici ausiliari (aria compressa, ecc.)
- Emissioni condottate in atmosfera
- Attività rumorose svolte all'esterno (lavorazioni in genere, operazioni di scavo o movimentazione, deposito e movimentazione merci, attività di recupero, ecc.).
Sorgenti sonore interne (elenco non esaustivo)
- Attività di carpenteria metallica pesante (presse, tagliatrici, ecc.)
- Attività di carpenteria metallica leggera (operazioni di taglio e traforo, battitura con mazze e/o martelli, ecc.)
- Attività di macinazione
- Attività di miscelazione
- Attività di prestazione servizi (macchine per il lavaggio, forni, ecc.)
- Attività di lavorazione legno (seghe, piallatrici, ecc.)
- Produzione filati o tessuti (telai)
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Scheda B07 - Valutazione Impatto Ambientale
Scheda regionale
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Scheda B26 - Autorizzazione alla detenzione/impiego di sorgenti radioattive RX utilizzate a scopo medico
L'art. 22 D.Lgs. 230/95 stabilisce che, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3 L. 1860/62 e s.m.i. e a parte i casi rispetto ai quali la predetta legge o il decreto stesso prevedono specifici provvedimenti autorizzativi, " chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, 30 giorni prima dell'inizio della detenzione, al comando provinciale dei vigili del fuoco, all'Ausl, e, ove di competenza, all'ispettorato provinciale del lavoro (...)", indicando i mezzi di protezione posti in atto.
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui sopra le pratiche in cui le sorgenti di radiazioni soddisfino una delle condizioni di cui alle lettere seguenti:
a) le quantità di materie radioattive non superino in totale le soglie di esenzione determinate ai sensi del comma 5, art. 22, D.Lgs. 230/95;
b) la concentrazione di attività di materie radioattive per unità di massa non superi le soglie determinate ai sensi del comma 5, art. 22;
c) gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di sopra delle quantità o delle concentrazioni di cui alle lettere a) o b), purché soddisfino tutte le seguenti condizioni:
1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'art. 26;
2) siano costruiti in forma di sorgenti sigillate;
3) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1 Sv (Sv = siviert, nome speciale dell'unità di dose equivalente o di dose efficace, per le definizioni si rimanda all'art. 4 D.Lgs. 230/95);
4) le condizioni di eventuale smaltimento siano state specificate nel provvedimento di riconoscimento di cui all'art. 26;
d) gli apparecchi elettrici, diversi da quelli di cui alla lettera e), che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'art. 26;
2) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio un'intensità di dose superiore a 1 Sv (Sv = siviert, nome speciale dell'unità di dose equivalente o di dose efficace, per le definizioni si rimanda all'art. 4);
e) l'impiego di qualunque tipo di tubo catodico destinato a fornire immagini visive, o di altri apparecchi elettrici che funzionano con una differenza di potenziale non superiore a 30 kV, purché ciò, in condizioni di funzionamento normale, non comporti, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1 Sv (Sv = siviert, nome speciale dell'unità di dose equivalente o di dose efficace, per le definizioni si rimanda all'art. 4);
f) materiali contaminati da materie radioattive risultanti da smaltimenti autorizzati che siano stati dichiarati non soggetti a ulteriori controlli dalle autorità competenti ad autorizzare lo smaltimento.
Oltre a quanto in precedenza specificato, l'art. 27 D.Lgs. 230/95 prevede che " gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo". Le attività di cui sopra sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
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Scheda B27 - Autorizzazione alla detenzione e utilizzo gas tossici
Ai sensi dell'art. 1 R.D. 147/27 considerato gas tossico:
a) qualsiasi sostanza che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pur essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.
I gas tossici fino ad oggi riconosciuti e come tali regolamentati dalle norme sono quelli riportati nella tabella allegata al R.D. 147/27). Tale elenco viene aggiornato con decreti ministeriali specifici conseguenti al riconoscimento ufficiale da parte del ministero della sanità, su domanda dell'interessato, delle caratteristiche di tossicità di gas non contemplati nell'elenco che altrimenti non potrebbero essere utilizzati.
Chi intende (anche i chimici) eseguire operazioni con l'impiego di gas tossici deve ottenerne l'abilitazione, il "patentino" (art. 26, R.D. 147/27). L'abilitazione è subordinata all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di idoneità fisica, psichica e morale del candidato nonché al superamento degli esami che constano di prove pratiche e di prove orali.
La concessione delle autorizzazioni all'uso ed alla custodia di gas tossici è soggetta ad autorizzazione di competenza comunale.
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Scheda B28 - Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie (art. 8-ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i.)
Nell'ambito del processo di riforma del Sistema Sanitario nazionale attuato con i D.Lgs. 502/92 e 517/93 viene definita, tra l'altro, una nuova modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie (art. 8, c. 4 e 7) che prevede che l'autorizzazione al funzionamento delle strutture è necessaria per chiunque intenda erogare prestazioni, soggetti privati o pubblici; inoltre, viene abolito il sistema delle convenzioni, sostituito da un regime cosiddetto di "rapporti basati sull'accreditamento".
Successivamente, con un atto di indirizzo e coordinamento (D.P.R. del 14 gennaio 1997) sono stati stabiliti i requisiti minimi che devono essere posseduti da tutte le strutture ove si intende esercitare attività sanitaria, necessari quindi per il rilascio dell'autorizzazione.
I requisiti sono sia di tipo strutturale (caratteristiche degli edifici, degli impianti, degli spazi) e tecnologico (dotazioni e caratteristiche di apparecchiature, attrezzature, arredi), che di tipo organizzativo (capacità di programmazione, gestione, organizzazione delle attività, del personale, delle informazioni).
Per le strutture già in esercizio è stato previsto un periodo (differenziato a seconda della tipologia dei requisiti) durante il quale devono essere effettuati gli adeguamenti necessari per essere in regola con i nuovi requisiti.
L'autorizzazione ha una scadenza temporale, essendo prevista una verifica/conferma ogni 3/5 anni.
Poiché la materia è stata affidata alle Regioni, in Emilia-Romagna è stata emanata una legge regionale (L.R. 34/98) che stabilisce chiaramente i 3 gradini e le 3 esigenze a cui intende dare risposta:
- l'autorizzazione assolve principalmente una funzione base di garanzia nei confronti del cittadino:le prestazioni sanitarie, qualunque sia il soggetto erogatore (pubblico o privato) e la forma di erogazione (a carico del SSN o a pagamento), sono effettuate in strutture di cui è verificata una complessiva adeguatezza;
- l'accreditamento assolve principalmente ad una seconda e più precisa garanzia verso il cittadino: i soggetti erogatori sono qualificati rispetto a ulteriori elementi più approfonditi in termini di qualità complessiva da una parte, ed in termini di maggiore specificità e caratterizzazione in relazione alle diversa natura specialistica delle prestazioni dall'altra, al fine di selezionare quelli maggiormente adeguati a fornire prestazioni a carico del SSN;
- i rapporti (contratti) per l'erogazione delle prestazioni sono ad assicurazione della coerenza tra le prestazioni sanitarie a carico del SSN e la programmazione sanitaria regionale, e questo assolve ad una ultima funzione di garanzia: la ricerca di un impiego efficiente dei mezzi finanziari pubblici.
Più in dettaglio, l'art. 8- ter del D.Lgs.502/92 come successivamente modificato stabilisce che la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. L'autorizzazione è prevista in caso di costruzione di nuove strutture, adattamento di strutture già esistenti e loro diversa utilizzazione, ampliamento o trasformazione nonché trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è inoltre richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del c. 4 dell'art. 8- ter cit., nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.
L'art. 8- ter cit. prevede che per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del D.L. 398/93, convertito, con modificazioni, dalla legge 493/93 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di migliorare le garanzia di accesso ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.
L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 8 L. 59/97, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 8, c. 4, D.Lgs. 502/92 come successivamente modificato.
Alle Regioni è stato demandato il compito di determinare:
a) le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la possibilità del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.