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Sicurezza (P.M.)
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Rilascio del Contrassegno per la mobilità delle persone portatrici di deficit deambulatorio
Il contrassegno per la mobilità delle persone portatrici di deficit deambulatorio viene rilasciato a coloro che presentano problemi di deambulazione e ai non vedenti. Ha una validità massima di 5 (cinque) anni su tutto il territorio Italiano. Il periodo di validità dipende dalla tipologia dell'invalidità (sia permanente che temporanea), così come certificata dagli Enti competenti. Il contrassegno è rinnovabile (vedi la sezione "Procedimenti Collegati").
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Rinnovo del Contrassegno per la mobilità delle persone portatrici di deficit deambulatorio
Il contrassegno per la mobilità delle persone portatrici di deficit deambulatorio viene rilasciato a coloro che presentano problemi di deambulazione e ai non vedenti. E' possibile richiederlo attraverso la richiesta di
. Ha una validità massima di 5 (cinque) anni su tutto il territorio Italiano. Il periodo di validità dipende dalla tipologia dell'invalidità (sia permanente che temporanea), così come certificata dagli Enti competenti. Nel caso sia accertata l'invalidità temporanea ( periodo inferiore a anni 5 ) l'istanza per ottenere il contrassegno deve essere presentata con marca da bollo da ¤ 11.00
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Scheda B27 - Autorizzazione alla detenzione e utilizzo gas tossici
Ai sensi dell'art. 1 R.D. 147/27 considerato gas tossico:
a) qualsiasi sostanza che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pur essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.
I gas tossici fino ad oggi riconosciuti e come tali regolamentati dalle norme sono quelli riportati nella tabella allegata al R.D. 147/27). Tale elenco viene aggiornato con decreti ministeriali specifici conseguenti al riconoscimento ufficiale da parte del ministero della sanità, su domanda dell'interessato, delle caratteristiche di tossicità di gas non contemplati nell'elenco che altrimenti non potrebbero essere utilizzati.
Chi intende (anche i chimici) eseguire operazioni con l'impiego di gas tossici deve ottenerne l'abilitazione, il "patentino" (art. 26, R.D. 147/27). L'abilitazione è subordinata all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di idoneità fisica, psichica e morale del candidato nonché al superamento degli esami che constano di prove pratiche e di prove orali.
La concessione delle autorizzazioni all'uso ed alla custodia di gas tossici è soggetta ad autorizzazione di competenza comunale.
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OBBLIGO DI DENUNCIA PER CESSIONE FABBRICATO - ART.12 LEGGE 18 maggio 1978 n.191 -
Ai sensi del suindicato articolo, chiunque ceda la proprietà, il godimento o a qualunque altro titolo (ospitalità - usufrutto - locazione - comodato gratuito - vendita ), di un fabbricato civile o industriale o di una parte di esso (es. garage - cantine - magazzini), per un periodo superiore ai 30 giorni, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza ( il Sindaco per il Comune di Ozzano dell'Emilia ), entro 48 ore dalla consegna dell'immobile: l'esatta ubicazione, le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene nonchè gli estremi di un suo documento d'identità (es. carta d'identità - patente di guida - passaporto) che deve essere richiesto all'interessato.
Art.7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.286, modificato dall'art. 8 della Legge 30 luglio 2002, n.189
Omessa comunicazione di cessione di alloggio a straniero - assunzione di persona straniera
- La procedura da seguire è analoga a quella prevista dalla Legge 191/78 sopra riportata: si differenzia nella parte riferita " per un periodo superiore a 30 gg. " in quanto la denuncia va effettuata " entro 48 ore ", indipendentemente dalla durata dell' assunzione o dell' ospitalità, relativa ai locali ceduti a qualsiasi titolo ( il momento si perfeziona dalla materiale disponibilità degli immobili ceduti - locati ecc. ), oppure dalla data di assunzione.
- Alla comunicazione occorre allegare: fotocopia del permesso di soggiorno o del passaporto o della carta d'identità.
La sanzione amministrativa prevista per chi non provvede alla comunicazione della cessione dei locali, oppure non comunica l'assunzione o la effettua in ritardo, consiste nel pagamento di una somma da Euro 160,00 a Euro 1100,00 (pagamento in misura ridotta di Euro 320,00 entro 60 gg. dalla data di contestazione o notificazione.)