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Come versare l'I.C.I. 2010 - esenzione abitazione principale
Modalità di versamento dell'I.C.I. 2010 al Comune di Ozzano dell'Emilia
Esenzione dall'I.C.I. dell'abitazione principale dal 2008
L'art.1 del D.L. 27.5.2008, n.93, convertito con modificazioni dalla Legge 24.7.2008, n.126, ha esentato dall'1.1.2008 dall'applicazione dell'I.C.I. l'abitazione principale (e relative pertinenze, come ammesse dal regolamento I.C.I. comunale) e gli alloggi ad essa assimilati in base a leggi o regolamento o delibera comunale I.C.I. vigente al 29.5.2008. Vedere:
Per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica del soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. Pertinenze dell'abitazione principale sono le unità immobiliari di categoria catastale C/2, C/6, C/7 (es:. cantina, garage, posto auto) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui si trova l'abitazione principale.
Dall'esenzione dall'I.C.I. sono escluse le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8, A/9 ( di tipo signorile, ville, castelli), alle quali continua ad applicarsi l'aliquota per abitazione principale e la detrazione di imposta annua di Euro 103,29.
L'esenzione dall'I.C.I., dall'1.1.2008, è estesa anche alle seguenti unità immobiliari assimilate all'abitazione principale del soggetto passivo in base a leggi o regolamento comunale:
- unità abitativa posseduta dal soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario, nonché alloggio regolarmente assegnato da I.A.C.P. (ora A.C.E.R.);
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliare posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
- unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, purchè gli stessi la occupino quale loro abitazione principale (residenza anagrafica).
Nei casi di cui ai punti 4., 5., 6., la condizione di uso deve essere attestata con l'apposita autocertificazione, da consegnare al Comune di Ozzano dell'Emilia entro il 16 dicembre 2010. Modello dichiarazione applicazione esenzione ICI unità immobiliari assimilate ad abitazione principale anno 2010
ATTENZIONE: l'autocertificazione, che deve contenere, oltre all'indicazione dell'aliquota applicata e della tipologia di utilizzo dell'immobile, anche tutti i dati identificativi del soggetto passivo, del soggetto utilizzatore e dell'unità immobiliare, ha validità dall'anno di imposta nel corso del quale viene presentata ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova autocertificazione attestante l'avvenuta variazione.
L'I.C.I. rimane dovuta per tutti i restanti immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili) diversi da quelli espressamente esentati dall'art.1 del D.L. 27.5.2008, n.93, convertito in Legge 24.7.2008, n.126, per i quali le scadenze di versamento I.C.I. 2010 sono quelle sotto indicate.
Rimborsi
Chi avesse già effettuato il versamento dell'ICI per l'anno 2008 riferita a fabbricati esentati dall'art.1 del DL n.93/2008, convertito in Legge n.126/2008 (abitazione principale e relative pertinenze), potrà chiedere all'Ufficio Fiscalità del Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro 5 anni dalla data di pagamento, con domanda in carta semplice, allegando la ricevuta di versamento.
Modalità di versamento dell'ICI 2010 al Comune di Ozzano dell'Emilia
Il Comune di Ozzano dell'Emilia ha introdotto dal 2003 la riscossione diretta dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) tramite il conto corrente postale n° 787408 intestato a: "Comune di Ozzano dell'Emilia-ICI-Servizio di Tesoreria".
Il versamento dell'I.C.I. 2010, per tutti gli immobili ubicati sul territorio del Comune di Ozzano dell'Emilia, ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art.1 del D.L. n.93/2008, convertito in Legge n.126/2008, può essere effettuato:
- sul conto corrente postale n° 787408 intestato a "Comune di Ozzano dell'Emilia-ICI-Servizio di Tesoreria", con le modalità seguenti:
- presso tutte le Agenzie di UniCredit Banca S.p.A., senza alcun addebito di spese di versamento (NON SONO DOVUTE COMMISSIONI);
- presso tutti gli uffici di Poste Italiane S.p.A.;
-
tramite Internet, con carta di credito, collegandosi al sito
- con carta "Pagobancomat" (P.O.S.), presso l'U.R.P. del Municipio, nei seguenti giorni ed orari: lunedì 8.00-18.00; dal martedì al venerdì 8.00-13.00; sabato 8.00-12.00 - Tel. 051/79.13.77
oppure
- utilizzando il modello "F24" (presso sportelli bancari e postali)
Codice Comune di Ozzano dell'Emilia: G205
Codici tributo:
3901 ICI per abitazione principale
3902 ICI per i terreni agricoli
3903 ICI per le aree fabbricabili
3904 ICI per gli altri fabbricati
3906 ICI per interessi
3907 ICI per sanzioni
Modelli, istruzioni e codici sono reperibili nel sito dell'Agenzia delle Entrate, link:
I bollettini di pagamento in conto corrente postale n. 787408 da utilizzare sono gratuitamente reperibili presso l'URP e l'Ufficio Fiscalità del Comune, presso gli uffici postali e il Tesoriere comunale - UniCredit Banca SpA di Ozzano dell'Emilia. Modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell'I.C.I. dal 2009
Compensazione ICI con il credito derivante dalla dichiarazione dei redditi
E' anche riconosciuta ai contribuenti la facoltà di utilizzare l'eventuale credito derivante dalla dichiarazione dei redditi per il versamento, tramite modello "F24", dell'ICI dovuta per l'anno 2010. Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito dell'Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it/
Termini di versamento ICI 2010:
Come sopra descritto, l'art. 1 del D.L. 27.5.2008, n.93, convertito in Legge 24.7.2008, n.126, ha esentato dall'1.1.2008 dall'applicazione dell'I.C.I. l'abitazione principale (e relative pertinenze, come ammesse dal regolamento I.C.I. comunale) e gli alloggi ad essa assimilati in base a leggi o regolamento o delibera comunale I.C.I. vigente al 29.5.2008. Dall'esenzione sono escluse le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8, A/9, alle quali continua ad applicarsi l'aliquota per abitazione principale e la detrazione di imposta annua di Euro 103,29.
L'I.C.I. rimane dovuta per tutti i restanti immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili) diversi da quelli espressamente esentati dall'art.1 del D.L. n.93/2008, convertito in Legge n.126/2008.
I versamenti devono essere effettuati entro le seguenti scadenze:
- PRIMA RATA - SCADENZA 16 GIUGNO 2010 - entro il 16 giugno deve essere versato l'acconto, pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente)
- SECONDA RATA - SCADENZA 16 DICEMBRE 2010 - dal 1° al 16 dicembre deve essere versato il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, in base alle aliquote e detrazioni dell'anno corrente, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
- oppure, UNICA SOLUZIONE - SCADENZA 16 GIUGNO 2010 - è possibile il versamento in unica soluzione, entro il 16 giugno, dell'intera imposta dovuta per l'anno, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dell'anno corrente. In questo caso barrare entrambe le caselle (acconto e saldo) sul bollettino di versamento.
L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 euro si arrotondano a 73 euro).
I versamenti devono tenere conto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente al periodo di imposta per il quale si effettua il versamento e che dovranno essere dichiarate l'anno successivo a quello nel corso del quale sono intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, tramite l'apposito modello ministeriale. modello dichiarazione ICI e istruzioni
La dichiarazione ICI non deve più essere presentata quando le variazioni soggettive e oggettive rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dipendono da atti per i quali i notai utilizzano obbligatoriamente il modello unico informatico (MUI).
I notai utilizzano il MUI per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, la voltura catastale degli atti relativi a diritti sugli immobili.
In particolare non deve più essere presentata la dichiarazione ICI quando le variazioni avvenute nel 2009 sono relative:
- agli atti di compravendita di immobili;
- agli atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso, di diritti reali sugli immobili.
La dichiarazione, inoltre, non deve essere più presentata per tutti gli altri atti, se formati o autenticati dalla data del 1° giugno 2007.
La dichiarazione ICI relativa alle variazioni del 2009 deve essere presentata per:
- gli immobili che godono di riduzioni dall'imposta: i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti;
- gli immobili che sono stati stato oggetto di locazione finanziaria;
- gli immobili che sono stati oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- gli atti costitutivi, modificativi o traslativi del diritto che hanno avuto ad oggetto un'area fabbricabile; inoltre devono essere dichiarate le variazioni del valore dell'area successivamente intervenute;
- i terreni agricoli che sono divenuti area fabbricabile o viceversa;
- le aree che sono divenute edificabili in seguito alla demolizione del fabbricato;
- gli immobili che sono stati assegnati ai soci della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
- gli immobili che sono stati assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure quelli per cui è stata variata la destinazione ad abitazione principale;
- gli immobili che sono stati concessi in locazione dagli exIACP (ora ACER) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- gli immobili che hanno perso oppure che hanno acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI. Non si deve comunque presentare la dichiarazione se l'esenzione riguarda l'abitazione principale disposta dall'art.1 del D.L. 27.5.2008, n.93, convertito dalla Legge 24.7.2008, n.126;
- gli immobili che hanno acquisito oppure hanno perso la caratteristica della ruralità;
- i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per i quali siano contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- gli immobili, già censiti in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, che sono stati oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;
- gli immobili che sono stati oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA);
- gli immobili per cui è intervenuta una riunione di usufrutto;
- gli immobili per cui è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, non dipendente da atti per i quali sono state applicatel le procedure telematiche del MUI;
- gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004;
- le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del c.c. che sono accatastate in via autonoma;
- gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- gli immobili oggetto dell'acquisto o della cessazione di un diritto reale per effetto di legge ( ad esempio l'usufrutto legale dei genitori);
- gli immobili che sono stati oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
- gli immobili che sono stati oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
- gli immobili oggetto di diritto di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs. 427/1998 (multiproprietà);
- gli immobili acquistati dal soggetto passivo di imposta antecedentemente al 1 gennaio 2009 che nel corso del 2009 sono diventati o hanno cessato di essere sua abitazione principale.
Termini per la presentazione della dichiarazione I.C.I.
I termini per la presentazione della dichiarazione I.C.I. coincidono con i termini per la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi:
- per i soggetti Irpef, società di persone e assimilati e per i soggetti Ires e Irap (società di capitali, enti commercali, ecc.) con esercizio coincidente con l'anno solare: dal 02 maggio al 30 giugno (o primo giorno lavorativo successivo se cade di giorno festivo) ovvero dal 02 maggio al 30 settembre (o primo giorno lavorativo successivo se cade di giorno festivo) se la presentazione della dichiarazione dei redditi avviene in via telematica.
- per i soggetti Ires e Irap (società di capitali, enti commercali, ecc.) con esercizio non coincidente con l'anno solare, che presentano la dichiarazione dei redditi esclusivamente in via telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
- Vedere
Guida all'ICI e
modello dichiarazione ICI e istruzioni
Le aliquote e detrazioni ICI 2010 di Ozzano dell'Emilia sono reperibili presso l'U.R.P., l'Ufficio Fiscalità, nel sito del Comune: www.comune.ozzano.bo.it , del Ministero dell'Economia e delle Finanze: http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/ici/delibere/sceltaanno.htm e dell'IFEL: http://portale.webifel.it/
Per calcolare l'imposta dovuta, consultare l'allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 21.12.2009:
dove sono riportati: aliquote e detrazioni per l'anno 2010, i casi di applicazione e i requisiti da possedere e gli adempimenti necessari per beneficiare delle aliquote agevolate, i casi di applicazione delle aliquote maggiorate. Vedere:
Vedere anche:
Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili
ATTENZIONE:
- l'aliquota del 5,4 per mille per abitazione principale e la detrazione di imposta annua di Euro 103,29 risultanti dalla tabella delle aliquote e detrazioni I.C.I. 2010 si applicano solo nel caso di unità immobiliari A/1, A/8, A/9
- i modelli di dichiarazione per l'applicazione delle aliquote I.C.I. 2010 e per l'applicazione dell'esenzione I.C.I. 2010 per unità immobiliari assimilate ad abitazione principale devono essere presentati entro il 16 dicembre 2010 in tutti i casi previsti, anche dell'unità immobiliare divenuta esente da imposta a seguito del D.L. 27.5.2008, n.93, convertito in Legge n.126/2008.
- l'autocertificazione, che deve contenere, oltre all'indicazione dell'aliquota applicata e della tipologia di utilizzo dell'immobile, anche tutti i dati identificativi del soggetto passivo, del soggetto utilizzatore e dell'unità immobiliare, ha validità dall'anno di imposta nel corso del quale viene presentata ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova autocertificazione attestante l'avvenuta variazione.
Dal 10 maggio 2007 è possibile collegarsi al link dell'Agenzia del Territorio
per verificare la rendita catastale degli immobili censiti al catasto fabbricati e il reddito dominicale e agrario dei beni censiti al catasto terreni.
CALCOLO ICI ON LINE
Tramite questo sito è possibile effettuare il calcolo on line dell'ICI da versare, accedendo al link
seguendo le istruzioni e verificando le aliquote ed i relativi casi di applicazione
IMPORTANTE:
- solo per A/1, A/8, A/9: Per applicare l'aliquota ridotta alle pertinenze dell'abitazione principale (e per recuperare sulle pertinenze l'ammontare della eventuale detrazione, nel caso in cui questa ecceda l'ammontare dell'imposta dovuta per abitazione principale), è necessario che nella sequenza degli immobili inseriti, l'abitazione principale preceda sempre le pertinenze e che le pertinenze vengano sempre inserite subito dopo l'abitazione principale.
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Verificare Informazioni per il calcolo ICI on line o utilizzare "Help"per visualizzare
il documento contenente le aliquote e detrazioni ICI 2010, i casi di applicazione, i riferimenti al Regolamento comunale ICI e ai modelli di autodichiarazione per l'applicazione delle aliquote per l'anno 2010 e per l'applicazione dell'esenzione per unità immobiliari assimilate ad abitazione principale.
RAVVEDIMENTO OPEROSO AI FINI I.C.I.
Il contribuente che si fosse accorto di non avere versato in tempo o di non avere versato correttamente l'I.C.I. per la rata dovuta, prima che la violazione sia stata contestata dal Comune, può avvalersi del ravvedimento operoso per versare tributo, sanzioni ridotte e interessi legali.
Sempre In questo sito, accedendo al link
conoscendo l'ammontare dell'imposta dovuta alla naturale scadenza e di quanto effettivamente non versato, è possibile il calcolo on line dell'importo da versare a titolo di ravvedimento operoso, comprendente: la differenza di imposta, la sanzione e gli interessi dovuti e scaricare il
che contiene anche le istruzioni per la compilazione.
I cittadini possono anche rivolgersi a: