Il Comune

Vivere la città

Guida ai servizi

Cittadini

Imprese

Agenda appuntamenti

Accade in...


Siete qui:


Come versare l'I.C.I. 2010 - esenzione abitazione principale

Modalità di versamento dell'I.C.I. 2010 al Comune di Ozzano dell'Emilia

Esenzione dall'I.C.I. dell'abitazione principale dal 2008

L'art.1 del D.L. 27.5.2008, n.93, convertito con modificazioni dalla Legge 24.7.2008, n.126, ha esentato dall'1.1.2008 dall'applicazione dell'I.C.I. l'abitazione principale (e relative pertinenze, come ammesse dal regolamento I.C.I. comunale) e gli alloggi ad essa assimilati in base a leggi o regolamento o delibera comunale I.C.I. vigente al 29.5.2008. Vedere:

Per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica del soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. Pertinenze dell'abitazione principale sono le unità immobiliari di categoria catastale C/2, C/6, C/7 (es:. cantina, garage, posto auto) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui si trova l'abitazione principale.

Dall'esenzione dall'I.C.I. sono escluse le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8, A/9 ( di tipo signorile, ville, castelli), alle quali continua ad applicarsi l'aliquota per abitazione principale e la detrazione di imposta annua di Euro 103,29.

L'esenzione dall'I.C.I., dall'1.1.2008, è estesa anche alle seguenti unità immobiliari assimilate all'abitazione principale del soggetto passivo in base a leggi o regolamento comunale:

  1. unità abitativa posseduta dal soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
  2. unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario, nonché alloggio regolarmente assegnato da I.A.C.P. (ora A.C.E.R.);
  3. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata;
  4. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  5. unità immobiliare posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
  6. unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, purchè gli stessi la occupino quale loro abitazione principale (residenza anagrafica).

Nei casi di cui ai punti 4., 5., 6., la condizione di uso deve essere attestata con l'apposita autocertificazione, da consegnare al Comune di Ozzano dell'Emilia entro il 16 dicembre 2010. Modello dichiarazione applicazione esenzione ICI unità immobiliari assimilate ad abitazione principale anno 2010

ATTENZIONE: l'autocertificazione, che deve contenere, oltre all'indicazione dell'aliquota applicata e della tipologia di utilizzo dell'immobile, anche tutti i dati identificativi del soggetto passivo, del soggetto utilizzatore e dell'unità immobiliare, ha validità dall'anno di imposta nel corso del quale viene presentata ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova autocertificazione attestante l'avvenuta variazione.

L'I.C.I. rimane dovuta per tutti i restanti immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili) diversi da quelli espressamente esentati dall'art.1 del D.L. 27.5.2008, n.93, convertito in Legge 24.7.2008, n.126, per i quali le scadenze di versamento I.C.I. 2010 sono quelle sotto indicate.

Rimborsi

Chi avesse già effettuato il versamento dell'ICI per l'anno 2008 riferita a fabbricati esentati dall'art.1 del DL n.93/2008, convertito in Legge n.126/2008 (abitazione principale e relative pertinenze), potrà chiedere all'Ufficio Fiscalità del Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro 5 anni dalla data di pagamento, con domanda in carta semplice, allegando la ricevuta di versamento.

Modalità di versamento dell'ICI 2010 al Comune di Ozzano dell'Emilia

Il Comune di Ozzano dell'Emilia ha introdotto dal 2003 la riscossione diretta dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) tramite il conto corrente postale n° 787408 intestato a: "Comune di Ozzano dell'Emilia-ICI-Servizio di Tesoreria".

Il versamento dell'I.C.I. 2010, per tutti gli immobili ubicati sul territorio del Comune di Ozzano dell'Emilia, ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art.1 del D.L. n.93/2008, convertito in Legge n.126/2008, può essere effettuato:

- sul conto corrente postale n° 787408 intestato a "Comune di Ozzano dell'Emilia-ICI-Servizio di Tesoreria", con le modalità seguenti:

oppure

- utilizzando il modello "F24" (presso sportelli bancari e postali)

Codice Comune di Ozzano dell'Emilia: G205

Codici tributo:

3901 ICI per abitazione principale
3902 ICI per i terreni agricoli
3903 ICI per le aree fabbricabili
3904 ICI per gli altri fabbricati

3906 ICI per interessi
3907 ICI per sanzioni

Modelli, istruzioni e codici sono reperibili nel sito dell'Agenzia delle Entrate, link:

I bollettini di pagamento in conto corrente postale n. 787408 da utilizzare sono gratuitamente reperibili presso l'URP e l'Ufficio Fiscalità del Comune, presso gli uffici postali e il Tesoriere comunale - UniCredit Banca SpA di Ozzano dell'Emilia. Modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell'I.C.I. dal 2009

Compensazione ICI con il credito derivante dalla dichiarazione dei redditi
E' anche riconosciuta ai contribuenti la facoltà di utilizzare l'eventuale credito derivante dalla dichiarazione dei redditi per il versamento, tramite modello "F24", dell'ICI dovuta per l'anno 2010. Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito dell'Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it/

Termini di versamento ICI 2010:

Come sopra descritto, l'art. 1 del D.L. 27.5.2008, n.93, convertito in Legge 24.7.2008, n.126, ha esentato dall'1.1.2008 dall'applicazione dell'I.C.I. l'abitazione principale (e relative pertinenze, come ammesse dal regolamento I.C.I. comunale) e gli alloggi ad essa assimilati in base a leggi o regolamento o delibera comunale I.C.I. vigente al 29.5.2008. Dall'esenzione sono escluse le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8, A/9, alle quali continua ad applicarsi l'aliquota per abitazione principale e la detrazione di imposta annua di Euro 103,29.

L'I.C.I. rimane dovuta per tutti i restanti immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili) diversi da quelli espressamente esentati dall'art.1 del D.L. n.93/2008, convertito in Legge n.126/2008.

I versamenti devono essere effettuati entro le seguenti scadenze:

  1. PRIMA RATA - SCADENZA 16 GIUGNO 2010 - entro il 16 giugno deve essere versato l'acconto, pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente)
  2. SECONDA RATA - SCADENZA 16 DICEMBRE 2010 - dal 1° al 16 dicembre deve essere versato il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, in base alle aliquote e detrazioni dell'anno corrente, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
  3. oppure, UNICA SOLUZIONE - SCADENZA 16 GIUGNO 2010 - è possibile il versamento in unica soluzione, entro il 16 giugno, dell'intera imposta dovuta per l'anno, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dell'anno corrente. In questo caso barrare entrambe le caselle (acconto e saldo) sul bollettino di versamento.

L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 euro si arrotondano a 73 euro).

I versamenti devono tenere conto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente al periodo di imposta per il quale si effettua il versamento e che dovranno essere dichiarate l'anno successivo a quello nel corso del quale sono intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, tramite l'apposito modello ministeriale. modello dichiarazione ICI e istruzioni

La dichiarazione ICI non deve più essere presentata quando le variazioni soggettive e oggettive rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dipendono da atti per i quali i notai utilizzano obbligatoriamente il modello unico informatico (MUI).

I notai utilizzano il MUI per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, la voltura catastale degli atti relativi a diritti sugli immobili.

In particolare non deve più essere presentata la dichiarazione ICI quando le variazioni avvenute nel 2009 sono relative:
- agli atti di compravendita di immobili;
- agli atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso, di diritti reali sugli immobili.

La dichiarazione, inoltre, non deve essere più presentata per tutti gli altri atti, se formati o autenticati dalla data del 1° giugno 2007.

La dichiarazione ICI relativa alle variazioni del 2009 deve essere presentata per:

Termini per la presentazione della dichiarazione I.C.I.

I termini per la presentazione della dichiarazione I.C.I. coincidono con i termini per la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi:

- Vedere
Guida all'ICI e
modello dichiarazione ICI e istruzioni

Le aliquote e detrazioni ICI 2010 di Ozzano dell'Emilia sono reperibili presso l'U.R.P., l'Ufficio Fiscalità, nel sito del Comune: www.comune.ozzano.bo.it , del Ministero dell'Economia e delle Finanze: http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/ici/delibere/sceltaanno.htm e dell'IFEL: http://portale.webifel.it/

Per calcolare l'imposta dovuta, consultare l'allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 21.12.2009:

Aliquote e detrazioni ICI 2010

Icona file Acrobat 081_All_ALIQ_DETRAZ_ICI_2010.pdf (151,16 kB)

dove sono riportati: aliquote e detrazioni per l'anno 2010, i casi di applicazione e i requisiti da possedere e gli adempimenti necessari per beneficiare delle aliquote agevolate, i casi di applicazione delle aliquote maggiorate. Vedere:

Modello dichiarazione applicazione aliquote ICI per unità immobiliari locate anno 2010

Icona file Acrobat MOD_ALIQUOTE_ICI_LOCAZIONE_2010.pdf (124,65 kB)

Modello dichiarazione applicazione esenzione ICI unità immobiliari assimilate ad abitazione principale anno 2010

Icona file Acrobat MOD_ABPRIN_ASSIMILATE_ICI_e_A8_2010.pdf (123,70 kB)

Modello dichiarazione applicazione aliquota maggiorata ICI 2010

Icona file Acrobat MOD_ALIQUOTA_MAGGIORATA_ICI_2010.pdf (123,76 kB)

Modello dichiarazione applicazione aliquote ICI per unità immobiliari in comodato linea retta 2° grado anno 2010

Icona file Acrobat MOD_ALIQUOTE_ICI_COMODATO_2010.pdf (118,72 kB)

Vedere anche:

Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili

ATTENZIONE:

Dal 10 maggio 2007 è possibile collegarsi al link dell'Agenzia del Territorio

per verificare la rendita catastale degli immobili censiti al catasto fabbricati e il reddito dominicale e agrario dei beni censiti al catasto terreni.

CALCOLO ICI ON LINE

Tramite questo sito è possibile effettuare il calcolo on line dell'ICI da versare, accedendo al link

seguendo le istruzioni e verificando le aliquote ed i relativi casi di applicazione

IMPORTANTE:

  1. solo per A/1, A/8, A/9: Per applicare l'aliquota ridotta alle pertinenze dell'abitazione principale (e per recuperare sulle pertinenze l'ammontare della eventuale detrazione, nel caso in cui questa ecceda l'ammontare dell'imposta dovuta per abitazione principale), è necessario che nella sequenza degli immobili inseriti, l'abitazione principale preceda sempre le pertinenze e che le pertinenze vengano sempre inserite subito dopo l'abitazione principale.
  2. Verificare Informazioni per il calcolo ICI on line o utilizzare "Help"per visualizzare
    il documento contenente le aliquote e detrazioni ICI 2010, i casi di applicazione, i riferimenti al Regolamento comunale ICI e ai modelli di autodichiarazione per l'applicazione delle aliquote per l'anno 2010 e per l'applicazione dell'esenzione per unità immobiliari assimilate ad abitazione principale.

RAVVEDIMENTO OPEROSO AI FINI I.C.I.

Il contribuente che si fosse accorto di non avere versato in tempo o di non avere versato correttamente l'I.C.I. per la rata dovuta, prima che la violazione sia stata contestata dal Comune, può avvalersi del ravvedimento operoso per versare tributo, sanzioni ridotte e interessi legali.

Sempre In questo sito, accedendo al link

conoscendo l'ammontare dell'imposta dovuta alla naturale scadenza e di quanto effettivamente non versato, è possibile il calcolo on line dell'importo da versare a titolo di ravvedimento operoso, comprendente: la differenza di imposta, la sanzione e gli interessi dovuti e scaricare il

Modello per ravvedimento operoso I.C.I.

Icona file Acrobat MOD_AGGIORNATO_17_06_2010.pdf (120,91 kB)

che contiene anche le istruzioni per la compilazione.

I cittadini possono anche rivolgersi a: