ravvedimento operoso ICI
| Definizione |
ravvedimento operoso ai fini del'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) |
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| Requisiti |
La Legge consente ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente, nei termini previsti, le violazioni connesse alla dichiarazione ed al pagamento dell'I.C.I. avvalendosi del ravvedimento operoso, procedura prevista dall'art.13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e successive modificazioni, che consente riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili. Il ravvedimento operoso in materia di tributi comunali è inoltre regolamentato dalla Circolare M.F. 13.7.1998, n.184/E. Per potersi avvalere del ravvedimento operoso è indispensabile che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. La sanzione è ridotta:
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Prospetto delle violazioni sanabili con il ravvedimento operoso
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| Modalità di presentazione |
Istruzioni per il ravvedimento operoso ICI e calcolo on line Ravvedimento per omesso o parziale versamento Nel caso di versamento effettuato entro il 30° giorno successivo alla scadenza della rata si applica la sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta e non versata (pari a 1/8 della sanzione del 30% per pagamento omesso o tardivo), oltre agli interessi legali, calcolati a giorni; Nel caso di versamento effettuato tra il 31° giorno successivo alla scadenza della rata ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata, si applica la sanzione del 6% dell'imposta dovuta e non versata (pari a 1/5 della sanzione del 30% per pagamento omesso o tardivo), oltre agli interessi legali, calcolati a giorni. Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il temine previsto avvenga il pagamento:
In mancanza anche di uno solo dei versamenti il ravvedimento non si ritiene effettuato. Ravvedimento per la rettifica di errori ed omissioni nella dichiarazione presentata Nel caso di presentazione di una dichiarazione che determini una maggiore imposta dovuta, in rettifica di quanto precedentemente dichiarato, la regolarizzazione deve avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui sono stati commessi gli errori o le omissioni. Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il temine previsto avvenga la presentazione della dichiarazione rettificativa ed il pagamento:
In mancanza della presentazione della dichiarazione o anche di uno solo dei versamenti il ravvedimento non si ritiene effettuato. Ravvedimento per omessa dichiarazione Nel caso di presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dal giorno di scadenza previsto dalla legge, il ravvedimento operoso ha efficacia solo per l'anno di imposta antecedente a quello in cui viene presentata la dichiarazione. Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il temine previsto avvenga la presentazione della dichiarazione omessa ed il pagamento:
In mancanza della presentazione della dichiarazione o anche di uno solo dei versamenti il ravvedimento non si ritiene effettuato. Sulla dichiarazione (redatta su modello conforme a quello approvato con Decreto Ministeriale) deve essere riportata l'annotazione che questa è presentata a seguito di ravvedimento operoso per omessa presentazione di dichiarazione; alla dichiarazione deve inoltre essere allegata copia della ricevuta di versamento della somma complessiva a titolo di imposta, sanzione e interessi. Calcolo on line del ravvedimento operoso ICI
In questo sito, accedendo al link
in "Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)" dai percorsi: "Guida ai servizi-Tasse e Tributi" oppure "Eventi della vita-Cittadini-Pagare le imposte" o "Eventi della vita-Imprese-Pagare le imposte", conoscendo l'ammontare dell'imposta dovuta alla naturale scadenza e di quanto effettivamente non versato, è possibile il calcolo on line dell'importo da versare a titolo di ravvedimento operoso, comprendente: la differenza di imposta, la sanzione e gli interessi dovuti e scaricare il da compilare e inviare all'Ufficio Fiscalità del Comune, che contiene anche le istruzioni per la compilazione. Calcolo ICI on line
Per effettuare il calcolo on line dell'imposta dovuta alla data di scadenza ordinaria della rata, è possibile, tramite questo sito, accedere al link
in "Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)" e seguire le istruzioni e le Modalità di versamento Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza di tributo, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. il versamento complessivo (imposta, sanzione e interessi), distinto per anno di imposta, deve essere eseguito utilizzando il bollettino di versamento ICI in Euro (approvato con D.M. 3.4.2008), sul c/c postale n° 787408 intestato a "Comune di Ozzano dell'Emilia-ICI-Servizio di Tesoreria". Barrare sempre la casella relativa al ravvedimento presente sul bollettino di versamento in Euro.
Per le modalità di versamento, vedere Nel caso vengano sanati omessi/parziali versamenti, il bollettino di versamento va compilato, in tutte le sue parti. Nelle caselle: "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri fabbricati" devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta, senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi. Nel caso vengano sanate dichiarazioni infedeli/inesatte o dichiarazioni omesse, nel bollettino di versamento, le caselle: "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri fabbricati" non devono essere compilate. La somma totale da versare (da riportare in alto in cifre e in lettere) deve sempre comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi. Modalità di presentazione della autodichiarazione per il ravvedimento operoso: Dopo avere effettuato il versamento complessivo di imposta, sanzione e interessi, i contribuenti devono presentare l'autodichiarazione ai fini del ravvedimento operoso, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio Fiscalità, con le seguenti modalità:
Nel caso di spedizione, l'autodichiarazione si considera presentata nel giorno in cui la stessa sia stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Alla autodichiarazione per il ravvedimento operoso ICI deve essere sempre allegata la ricevuta di versamento dell'imposta, sanzione e interessi legali, tramite il bollettino ICI, sul c.c.p. n. 787408 intestato a: "Comune di Ozzano dell'Emilia-ICI-servizio diTesoreria". |
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| Specifiche sulla documentazione |
La somma complessivamente da versare deve essere arrotondata all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento può essere effettuato anche utilizzando il modello F24, barrando la casella "ravvedimento" e seguendo le normali procedure di compilazione (riportare la somma di imposta, sanzione, interessi nel totale da versare). Nel caso di versamenti effettuati a titolo di ravvedimento operoso, i contribuenti sono sempre tenuti al pagamento, indipendentemente dall'ammontare dell'importo complessivo di tributo, sanzione e interessi. In caso contrario, il ravvedimento non si intende effettuato. In tutti i casi in cui il ravvedimento non si intenda effettuato, così come nel caso di tardivo versamento dell'imposta (senza avvalersi del ravvedimento operoso per il pagamento complessivo di tributo, sanzione ridotta e interessi legali), i contribuenti sono soggetti alle norme in materia di controllo I.C.I. e si applicano le sanzioni e gli interessi sui tributi comunali previsti dalle norme. |
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| Documentazione obbligatoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altra documentazione utile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni dell'ufficio | Servizi Finanziari - Ufficio Fiscalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre specifiche o informazioni |
Scadenze versamenti sabato, domenica Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.L. 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27.7.1994, n. 473, il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Termini per la presentazione della dichiarazione I.C.I. I termini per la presentazione della dichiarazione I.C.I. coincidono con i termini per la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi:
Saggio degli interessi legali:
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| Normativa di riferimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vedere anche |



