CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 1° GENNAIO 2021

sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA).
CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 1° GENNAIO 2021

Come previsto dall'art. 1, commi da 837 a 845 dell'art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160,  a decorrere dall'1 gennaio 2021 la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), sono stati sostituiti dal nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (commi da 816 a 836) ed il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (commi da 837 a 845).

 

Il Consiglio Comunale, con deliberazioni n. 89 del 23.12.2020 e n.19 del 31.3.2021 ha istituito e disciplinato l'applicazione del nuovo canone unico dal 2021, approvando ed aggiornando il relativo regolamento. Ha inoltre stabilito la gestione del canone tramite concessione a ICA S.r.l., concessionario dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni alla data del 31/12/2020.

 

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 34 del 28.4.2021 ha approvato le tariffe del nuovo canone per l'anno 2021.

  • La scadenza di versamento del canone per l'anno 2021 è fissata al 16 settembre 2021, ma sono considerati regolari i versamenti effettuati entro e non oltre il 2 dicembre 2021

La Giunta Comunale, con deliberazioni n. 54 del 31.5.2021 e n. 94 del 2.9.2021 ha infatti adottato misure di sostegno, per l’anno 2021, per i contribuenti del nuovo canone unico connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19 ed ha disposto che, fermo restando la scadenza di versamento ordinaria del 16 settembre 2021, non verranno applicati sanzioni e interessi per versamenti del canone di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti e commi 837 e seguenti, della Legge n. 160/2019, effettuati entro e non oltre il 2 dicembre 2021 per tutte le tipologie di esposizione pubblicitaria permanente e di occupazione permanente e temporanea di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (passi carrabili e a raso consentiti inclusi) e tutte le occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinate a mercati settimanali, a posteggi isolati, a fiera, ad eccezione:

  • delle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed   erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete di cui all'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 48, comma 8, del regolamento del canone;
  • delle occupazioni permanenti del suolo pubblico con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione di cui all'art. 50, comma 6, del regolamento del canone;

 

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