Riesame avvisi di accertamento in autotutela
E' il procedimento attraverso il quale l'Amministrazione comunale annulla totalmente o parzialmente avvisi di accertamento relativi a tributi comunali, da essa emanati, riconosciuti illegittimi o errati o provvede alla revoca d’ufficio di avvisi di accertamento che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo all’emanazione del provvedimento stesso.
Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
Gli avvisi di accertamento sono motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi contengono, inoltre, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’Ente per la gestione del tributo.
Nel caso il contribuente ravvisi nell’avviso di accertamento ricevuto la presenza di errori di legittimità o di merito, preferibilmente entro il termine di 60 giorni dalla notifica, può chiedere il riesame dell’avviso di accertamento, motivando la richiesta e fornendo gli elementi per comprovare l’opportunità di un provvedimento di annullamento totale o parziale o di revoca da parte del funzionario responsabile del tributo
Il funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dell'art.15 del Regolamento generale delle entrate tributarie, anche senza istanza di parte, può procedere:
a) all’annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
b) alla revoca d’ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all’annullamento in presenza di palesi illegittimità dell’atto quali, tra le altre:
a) errore di persona o di soggetto passivo;
b) evidente errore logico;
c) errore sul presupposto del tributo;
d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
Non è consentito l’annullamento o la revoca d’ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
L'autotutela è attività discrezionale. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e comunicato al destinatario dell’atto.
Requisiti
Il contribuente che riceva un avviso di accertamento relativo a tributi comunali, nel caso ravvisi nell’avviso pervenuto la presenza di errori di legittimità o di merito, preferibilmente entro il termine di 60 giorni dalla notifica, può chiedere il riesame dell’avviso di accertamento, motivando la richiesta e fornendo gli elementi per comprovare l’opportunità di un provvedimento di annullamento totale o parziale o di revoca da parte del funzionario responsabile del tributo.
Esempi di errori:
a) errore di persona o di soggetto passivo;
b) evidente errore logico;
c) errore sul presupposto del tributo;
d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
La presentazione della richiesta di riesame dell’avviso di accertamento, debitamente motivata, deve essere la più tempestiva possibile, poiché non sospende il termine previsto per presentare ricorso contro il provvedimento alla Commissione Tributaria Provinciale (60 giorni dalla notifica), né comporta la dilazione dei termini di pagamento.
Modalità di presentazione
La domanda di dilazione del pagamento di tributi comunali arretrati, redatta in carta semplice, è presentata al Comune di Ozzano dell'Emilia mediante le seguenti modalità:
- consegna diretta allo sportello URP negli orari di apertura.
- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it
- a mezzo posta raccomandata A/R: indirizzandola al Servizio Fiscalità, Via della Repubblica n. 10, 40064 Ozzano dell'Emilia BO
- a mezzo posta elettronica, inviando la scansione del documento firmato all'indirizzo: urp@comune.ozzano.bo.it
oppure all'indirizzo: tributi@comune.ozzano.bo.it
- a mezzo fax, inviando la documentazione al numero 051 797951
In caso di invio per posta, pec, posta elettronica, fax, o tramite altra persona è necessario allegare la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Se la domanda viene presentata direttamente allo sportello, si consiglia di presentarla già firmata con allegata copia del documento di identità per ridurre l' attesa presso lo sportello. In alternativa la domanda va firmata dal dichiarante al momento della presentazione.
Specifiche sulla documentazione
La domanda di riesame dell’avviso di accertamento,deve contenere la motivazione della richiesta e fornire gli elementi per comprovare l’opportunità di un provvedimento di annullamento totale o parziale o di revoca da parte del funzionario responsabile del tributo.
Devono pertanto essere allegati alla stessa i documenti comprovanti, ad esempio la tipologia di errori indicati nella precedente sezione "Requisiti"
Allegato:
Note:
Informazioni dell'ufficio:
URP - Orari:
Lunedì-Venerdì dalle 9:00 alle 12:30
Martedì dalle 15:00 alle 18:00
Sabato dalle 9:00 alle 12:00
L'apertura del lunedì pomeriggio è sospesa nei mesi di Luglio e Agosto e nel periodo natalizio.
Indirizzo: Via della Repubblica, 10
CAP: 40064
Telefono: 051791377
E-mail: urp@comune.ozzano.bo.it
PEC: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it
Informazioni dell'ufficio:
Servizio Unico entrate
lunedì: 15.30-18.00;
martedì: 8.30-12.30;
mercoledì: chiuso;
giovedì 8.30-12.30;
venerdì: chiuso;
sabato: 8.30-12.00.
Orari per i mesi di Luglio e Agosto: lunedì, martedì, giovedì ore 8.00 - 13.30
Responsabile: Marisa Antico
Indirizzo: Via della Repubblica 10
CAP: 40064 Città Ozzano dell'Emilia (BO)
Telefono: 051791334
E-mail: entrate@comune.ozzano.bo.it
PEC: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it
Altre specifiche o informazioni
Il termine per la conclusione del procedimento (provvedimento di accoglimento o di diniego): 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso. L'eventuale richiesta di documentazione integrativa e/o di ulteriori informazioni necessari per la definizione sospende, per una sola volta, il termine stabilito per la risposta, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della documentazione integrativa.
Il responsabile del procedimento è responsabile del Servizio Fiscalità, Marisa Antico, nominato dalla Giunta Comunale il funzionario responsabile del tributo, telefono 051 791334, e-mail: tributi@comune.ozzano.bo.it
Il sostituto in caso di inerzia è il responsabile del Settore Entrate e Tributi, Marisa Antico, telefono 051 791339, e-mail: marisa.antico@comune.ozzano.bo.it
Normativa di riferimento: Regolamento generale delle entrate tributarie comunali