Dilazione di pagamento di tributi comunali arretrati non iscritti a ruolo
E’ il procedimento attraverso il quale l'Amministrazione comunale, su richiesta del contribuente, verifica le condizioni per la concessione di dilazione di pagamento di tributi comunali arretrati non iscritti a ruolo (dovuti per annualità di imposta pregresse), in caso di comprovate difficoltà di ordine economico.
La dilazione di pagamento di tributi comunali arretrati non iscritti a ruolo è disciplinata dall'art. 18 del Regolamento generale delle entrate tributarie.
Su richiesta dell’interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi comunali arretrati, il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, con possibilità di richiesta di opportune garanzie, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
Inoltre, come previsto dall'art.8 del Regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’accertamento con adesione, a richiesta dell’interessato e qualora la somma dovuta sia superiore a Euro 2.582,28, il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, fatta salva la possibilità di richiedere opportune garanzie, il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali. Il mancato pagamento anche di una sola rata fa decadere il beneficio ed il debitore deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
Requisiti
Il contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico che riceva un avviso di accertamento relativo a tributi comunali non iscritti a ruolo, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento, può presentare domanda di dilazione di pagamento dei relativi tributi arretrati, debitamente motivata.
Modalità di presentazione
La domanda di dilazione del pagamento di tributi comunali arretrati, redatta in carta semplice, è presentata al Comune di Ozzano dell'Emilia mediante le seguenti modalità:
- consegna diretta allo sportello URP negli orari di apertura.
- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it
- a mezzo posta raccomandata A/R: indirizzandola al Servizio Fiscalità, Via della Repubblica n. 10, 40064 Ozzano dell'Emilia BO
- a mezzo posta elettronica, inviando la scansione del documento firmato all'indirizzo: urp@comune.ozzano.bo.it
oppure all'indirizzo: tributi@comune.ozzano.bo.it
- a mezzo fax, inviando la documentazione al numero 051 797951
In caso di invio per posta, pec, posta elettronica, fax, o tramite altra persona è necessario allegare la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Se la domanda viene presentata direttamente allo sportello, si consiglia di presentarla già firmata con allegata copia del documento di identità per ridurre l' attesa presso lo sportello. In alternativa la domanda va firmata dal dichiarante al momento della presentazione.
Allegato:
Note:
Informazioni dell'ufficio:
URP - Orari:
Lunedì-Venerdì dalle 9:00 alle 12:30
Martedì dalle 15:00 alle 18:00
Sabato dalle 9:00 alle 12:00
L'apertura del lunedì pomeriggio è sospesa nei mesi di Luglio e Agosto e nel periodo natalizio.
Indirizzo: Via della Repubblica, 10
CAP: 40064
Telefono: 051791377
E-mail: urp@comune.ozzano.bo.it
PEC: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it
Informazioni dell'ufficio:
Servizio Unico entrate
lunedì: 15.30-18.00;
martedì: 8.30-12.30;
mercoledì: chiuso;
giovedì 8.30-12.30;
venerdì: chiuso;
sabato: 8.30-12.00.
Orari per i mesi di Luglio e Agosto: lunedì, martedì, giovedì ore 8.00 - 13.30
Responsabile: Marisa Antico
Indirizzo: Via della Repubblica 10
CAP: 40064 Città Ozzano dell'Emilia (BO)
Telefono: 051791334
E-mail: entrate@comune.ozzano.bo.it
PEC: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it
Altre specifiche o informazioni
Il termine per la conclusione del procedimento (provvedimento di accoglimento o di diniego): 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso. L'eventuale richiesta di documentazione integrativa e/o di ulteriori informazioni necessari per la definizione sospende, per una sola volta, il termine stabilito per la risposta, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della documentazione integrativa.
Il responsabile del procedimento è responsabile del Servizio Fiscalità, Marisa Antico, nominato dalla Giunta Comunale il funzionario responsabile del tributo, telefono 051 791334, e-mail: tributi@comune.ozzano.bo.it
Il sostituto in caso di inerzia è il responsabile del Settore Entrate e Tributi, Marisa Antico, telefono 051 791339, e-mail: marisa.antico@comune.ozzano.bo.it
Normativa di riferimento: Regolamento generale delle entrate tributarie comunali