Procedimento Unioni Civili
Il nuovo istituto dell'unione civile
La legge 76/2016 riconosce alle unioni civili tutti i diritti e doveri previsti per il matrimonio, tranne, ad oggi, il diritto di adottare e l'obbligo di fedeltà.
I doveri: i componenti dell'unione civile, che vengono definiti "parti dell'unione", con la dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato civile acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l'obbligo reciproco di assistenza morale, materiale e di coabitazione, inoltre sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro, sia professionale che casalingo (comma 11 legge76/2016).
Il cognome: le parti, al momento della dichiarazione di costituzione dell'Unione, possono decidere di assumere, per la durata dell'unione un "cognome comune" scegliendolo tra i loro; la parte può decidere di anteporre o posporre il proprio cognome a quello scelto come "comune" (comma 10 legge 76/2016).
Il regime patrimoniale: il regime "ordinario" dell'unione civile è la comunione dei beni; le parti possono però scegliere anche il regime della separazione dei beni con apposita dichiarazione (comma 13 legge 76/2016).
La certificazione: l'Ufficio di Stato Civile rilascia un documento che attesta la costituzione dell'unione e riporta i dati delle parti, dei testimoni e del regime patrimoniale dell'unione.
I documenti: in tutti i documenti e atti, compresi quelli di riconoscimento, in cui è prevista l'indicazione dello stato civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le formule: "unito civilmente" o "unita civilmente"
Cessazione dell'Unione civile
L'Unione civile si scioglie in caso di:
- morte di una delle parti;
- per volontà delle parti manifestata anche disgiuntamente all'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza di una delle parti o di quello in cui è iscritta o trascritta la dichiarazione di costituzione;
- dopo tre mesi dalla richiesta, con le procedure di cui all'art. 12 della legge 162/2014;
- a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ai sensi dell'art. 6 della legge 162/2014;
- nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e 2), lettere a), c), d) ed e) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio);
- per rettificazione di sesso di una delle parti.
Soggetti destinatari del procedimento
I soggetti cui è destinato il procedimento sono due persone, italiane o straniere, dello stesso sesso, non legate da altro matrimonio o unione civile e non unite da legami adottivi o di parentela.
Nel caso di rettificazione di sesso di persone coniugate, i coniugi possono manifestare la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili trasformandolo così, automaticamente, in unione civile.
Anche coloro, dello stesso sesso, che abbiano già celebrato all'estero matrimonio o unione civile potranno ottenerne il riconoscimento in Italia comunicandoli alla autorità consolare italiana del luogo di celebrazione, che li trasmetterà al comune competente alla trascrizione.
Gli stranieri interessati a costituire una unione civile con cittadini italiani o stranieri devono presentare all'Ufficiale di Stato civile un Nulla osta dell'autorità del proprio paese di origine nel quale si attesti che, secondo le leggi cui il richiedente è sottoposto, nulla osta alla costituzione di una unione civile.
Requisiti
I requisiti necessari
Per potersi unire civilmente, le parti devono possedere i seguenti requisiti:
- essere maggiorenni e dello stesso sesso;
- non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
- non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall'art. 87 primo comma del Codice civile;
- essere capaci di intendere e volere;
- non essere stati condannati per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell'altra parte ai sensi dell'art. 88 del Codice civile.
I requisiti vengono poi controllati entro 15 giorni dalla manifestazione di volontà delle parti dall'Ufficio di Stato civile, che deve anche registrare e certificare le dichiarazioni relative alle Unioni civili.
Modalità di presentazione
Contattare direttamente l'Ufficio di Stato Civile, seguendo le indicazioni di seguito riportate nelle Note.
Note:
Informazioni dell'ufficio Servizi Demografici
Il servizio riceve dal lunedì al sabato previo appuntamento, da concordarsi presso il centralino.
Durante i mesi di luglio e agosto l'apertura pomeridiana del lunedì e di tutta la giornata di sabato viene sospesa.
Per decessi o denunce di nascita (al di fuori dell'orario d'ufficio) tel. 3204393254
Indirizzo: Via della Repubblica, 10
Telefono: 051791304 fax 051/797951
E-mail: anagrafe@comune.ozzano.bo.it
Responsabile del procedimento: Clara Castagnara
Telefono: 051791316
E-mail: anagrafe@comune.ozzano.bo.it
Sostituto in caso di inerzia: Segretario Generale Marco Carapezzi
Telefono: 051791350
E-mail: segreteria@comune.ozzano.bo.it