Procedimento di "Autorizzazione all'affidamento delle ceneri"
L'autorizzazione all’affido personale delle ceneri è data nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto.
Con delibera di Giunta Comunale n° 166 del 20/12/2004 è regolamentata la procedura per la concessione dell’autorizzazione all’affidamento ed alla conservazione delle ceneri.
Deve essere presentata un’istanza da parte del parente del defunto individuato in vita dal “de cuius” per l’affidamento delle proprie ceneri, alla quale deve essere allegata l’espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile, e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi parenti del defunto. Nella medesima richiesta dovranno essere indicati:
- i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera “e” del comma 1 dell’art. 3 della legge n. 130 del 30/3/2001 e dall’art. 11 della L. R. dell’Emilia Romagna 27 luglio 2004 n. 19), oltre quelli del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l’accettazione degli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Comunale;
- il luogo di conservazione e la persona cui è consentita la consegna dell’urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna e affidamento;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell’urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna nel cinerario comune o in apposito tumulo/ossario del cimitero ove si intende trasferire l’urna, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- l’assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- l’obbligo di informare l’Amministrazione Comunale dell’eventuale variazione del luogo di custodia entro il termine massimo di 30 giorni.
Requisiti
- Essere coniuge o parenti prossimi;
- Essere a conoscenza della volontà all'affido espressa in vita dal defunto.
Modalità di presentazione
La domanda per l'affido delle ceneri, indirizzata al Sindaco del Comune di Ozzano dell’Emilia, deve essere presentata direttamente presso l’ufficio dei Servizi Demografici nelle giornate di apertura al pubblico, utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio di Stato Civile, dalla persona avente titolo ad ottenere l’autorizzazione (persona indicata dal defunto).
L’autorizzazione all’affido viene rilasciata entro 30 gg. dall'Ufficiale dello Stato Civile.
Specifiche sulla documentazione
All’istanza devono essere allegati tutti i documenti e atti comprovanti la volontà del defunto.
La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri, deve emergere da:
1) disposizione testamentaria del defunto
2) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell’art. 620 del C. C.)
3) dichiarazione resa in vita dal defunto, convalidata dal Presidente di una delle associazioni previste dall’art 79 del Regolamento di Polizia Mortuaria, alla quale era iscritto il defunto
4) dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: tale forma di manifestazione di volontà viene provata mediante dichiarazione resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado (figli e genitori) nonchè dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Cod. Civ. nel caso in cui manchino il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali.
La firma dei congiunti va autenticata ai sensi degli art. 21 e 38 del DPR. 445/2000..
In caso di richiesta di dispersione di ceneri di persona deceduta in altro Comune, all’istanza devono essere allegati l’estratto dell’atto di morte e copia del verbale di cremazione.
Documentazione soggetta a imposta di bollo. Se l’autorizzazione è rilasciata in più originali, l’imposta di bollo è assolta su ognuno di essi.
Allegato:
Note:
Altre specifiche o informazioni
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 80 DPR 285/1990, Legge n. 130/2001, Legge Regionale n. 19/2004, Regolamento Comunale di polizia Mortuaria, delibera di G.C. n. 166 del 20/12/2004. Il Responsabile del Procedimento è l'Ufficiale di Stato Civile che prende in carico la richiesta e che segue la pratica. Il suo nominativo verrà comunicato al momento della presentazione della richiesta. In caso di contenzioso è competente il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).